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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.2001 52.2001.181

November 9, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,420 words·~7 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00181  

Lugano 9 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  23 maggio 2001 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 2 maggio 2001 del Consiglio di Stato (n. 2014), che annulla la licenza edilizia 4 luglio 2000 rilasciatale dal municipio di __________ per la costruzione di una strada carrozzabile sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

-    12 giugno 2001 del Consiglio di Stato;

-    18 giugno 2001 del municipio di __________;

-    25 giugno 2001 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 27 luglio 1993 la ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una strada per accedere alla sua casa d’abitazione di __________ (part. n. __________, già __________ RF ), passando attraverso la proprietà del vicino __________ (part. n. __________ RF), gravata da un corrispondente diritto di passo.

L'opera, larga 3 m e lunga 35, avrebbe dovuto diramarsi dalla strada privata che serve il fondo del vicino, costeggiandolo lungo il confine a valle su un terrapieno, sorretto da un muro di sostegno alto al massimo m 1.50.

Respinta l'opposizione del vicino, che si era opposto all'intervento, il 23 febbraio 1994 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola tuttavia alla condizione - dettata da impellenti motivi di sicurezza - di sbarrare la strada con elementi fissi in modo che fosse utilizzabile soltanto come passaggio pedonale.

Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 26 luglio 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha sostanzialmente confermato la licenza, limitandosi a precisare la condizione volta a permettere soltanto il passaggio dei pedoni. Esperita una perizia tecnica, questo tribunale ha ritenuto che come il municipio può ordinare la messa in sicurezza di costruzioni pericolanti potesse anche negare la licenza edilizia per opere suscettibili di mettere a repentaglio l'incolumità delle persone.

                                  B.   Alcune settimane prima del predetto giudizio, il 1. giugno 1999, __________ ha inoltrato al municipio una nuova domanda di costruzione, analoga alla precedente, che verso valle prevedeva tuttavia di realizzare un muro di sostegno alto m 2.50 al fine di migliorare la sicurezza dell’opera.

__________ si è opposto anche a questa domanda.

                                  C.   Con decisione 4 luglio 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla seguente condizione:

"La strada dovrà essere realizzata tenendo conto delle norme VSS e in particolare delle seguenti:

1.1. Norma VSS 640 050 Strade secondarie e private:

  -   larghezza minima della strada 3 m;

  -   raggi di curvatura orizzontali minimi alle intersezioni 3 m;

  -   pendenza massima nei primi 5 m a partire dal bordo della carreggiata 8%;

  -   cambiamenti di pendenza in % senza raggi di curvatura verticali      8%;

1.2. Norma VSS 640 110 Pendenze longitudinali:

  -   pendenza longitudinale massima 12%;

1.3. Noma VSS 640 120 Pendenze trasversali:

  -   pendenza minima/massima trasversale da 2% a 5% in funzione     della geometria della strada.

  Nel caso in cui l'ossequio pedissequo delle direttive citate non dovesse rivelarsi possibile, la costruzione dovrà comunque avvenire in modo da garantire la sicurezza dell'utente.

  Sopra il muro di contenimento dovrà essere posata una barriera di sicurezza".

                                  D.   In accoglimento del ricorso inoltrato dal vicino opponente, il 2 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza, rinviando gli atti al municipio affinché definisse in modo più preciso gli oneri ai quali l’aveva subordinata.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'autorità comunale non potesse abilitare la beneficiaria del permesso "a determinare a proprio piacimento se rispettare o meno le condizioni" alle quali questo era stato rilasciato.

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di ripristinare la licenza annullata.

L'insorgente rileva in sostanza che le norme VSS hanno valore di semplici direttive e non di norme vincolanti. La controversa clausola sarebbe quindi conforme al diritto. Il Consiglio di Stato avrebbe semmai dovuto precisarla. Dal profilo tecnico, conclude, l'innalzamento del muro di sostegno a valle risolverebbe comunque i problemi di sicurezza evidenziati dalla perizia tecnica allestita sulla base del precedente progetto.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad opposta conclusione perviene il municipio, che parimenti non entra nel merito delle censure sollevate dall'insorgente.

A favore della conferma del giudizio si esprime infine l'opponente, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno esaminati qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, titolare della licenza annullata, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’opera in contestazione è nota a questo tribunale dai precedenti giudizi.

                                   2.   La licenza edilizia è un atto amministrativo, mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento pubblico si oppone all'esecuzione delle opere previste dalla domanda di costruzione (art. 1 RLE). Nell'ambito dell'esame della domanda, l'autorità verifica in particolare che le opere progettate siano conformi al diritto edilizio materialmente applicabile.

La licenza può essere subordinata a clausole accessorie (condizioni ed oneri) allo scopo di precisarne la portata o di eliminare difetti che possono essere facilmente corretti (Scolari, Commentario della LE, II. ed., ad art. 2 LE, n. 680 seg.).

                                   3.   Nel giudizio con cui ha confermato la licenza 23 febbraio 1994, il Tribunale cantonale amministrativo aveva fra l'altro rilevato che "il solo fatto che l'opera progettata non rispetti in tutto e per tutto le norme tecniche emanate dalle associazioni professionali di categoria non basta di per sé a giustificare il diniego della licenza edilizia, poiché tali disposizioni hanno semplicemente valenza di direttive". Questo tribunale ha tuttavia confermato anche la limitazione d'uso alla quale tale licenza era stata assortita, perché l'opera si scostava dalle norme di sicurezza VSS ad un punto tale da risultare pericolosa per il transito di veicoli.

Con la decisione qui in esame, l'autorità comunale ha ora imposto alla ricorrente, di "tenere conto" delle norme suddette, adattando semmai la costruzione "nel caso in cui l'ossequio pedissequo non dovesse rivelarsi possibile".

La clausola in contestazione non può essere condivisa, poiché, in definitiva, costituisce un'implicita rinuncia dell'autorità ad esaminare se l'intervento è conforme al diritto o meno e si traduce, in pratica, nella concessione alla ricorrente di un licenza dai contorni indeterminati, che la abilita a modificare il progetto a suo piacimento in sede di esecuzione dei lavori.

A giusta ragione, il Consiglio di Stato l'ha quindi annullata, rinviando gli atti all'autorità comunale affinché stabilisca se l'opera, così com'è progettata, è conforme al diritto anche dal profilo delle norme VSS.

È ben vero che tali disposizioni hanno una portata limitata. Considerato tuttavia che la strada in esame scaturisce da un progetto, che non era stato approvato siccome lesivo di tali norme al punto da comportare la realizzazione di un'opera pericolosa, il municipio non può ora prescindere da qualsiasi valutazione dell'intervento da questo profilo, limitandosi ad esigere, da un lato, il rispetto di una serie di condizioni dedotte dalle stesse norme e, dall'altro, autorizzando invece la ricorrente a scostarsene nella misura in cui risulti comunque garantita la sicurezza dell'utente. Tanto meno può l'autorità comunale procedere in questo modo quando si consideri che i piani allegati alla domanda di costruzione permettono già sin d'ora di stabilire se il nuovo progetto abbia eliminato il contrasto con tali prescrizioni che aveva determinato il rigetto della precedente domanda di costruzione.

Il fatto che il Consiglio di Stato avrebbe potuto esaminare questi aspetti già nell'ambito del giudizio qui impugnato non significa che vi fosse tenuto. Quando statuisce quale autorità di ricorso, anche il Governo può in effetti rinviare gli atti all'autorità inferiore (art. 59 cpv. 1 PAmm). Ciò si giustifica soprattutto nei casi come quello in esame, ove l'autorità a quo si è in pratica sottratta ai suoi obblighi di verifica della conformità della domanda di costruzione, subordinando la licenza ad una clausola accessoria di portata indeterminata, che a suo avviso dovrebbe a porre rimedio ad una palese elusione dei suoi incombenti.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE, 30 RLE; 49 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 600.-al resistente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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