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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.01.2001 52.2001.18

January 22, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·460 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00018  

Lugano 22 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso/petizione 11 gennaio 2001 di

__________  

contro il  

Comune di __________

chiedente

1.  Viene accolta l'istanza di ricorso contro la risoluzione del Municipio di __________ del 22 dicembre 2000 n. 1487/2000, pertanto:

-    la convenuta è condannata a pagare all'attrice le somme salariali ingiustamente trattenute, per un importo totale di fr. 24'867.90.-- (oltre ad ev. salari che la convenuta dovesse non pagare all'attrice in corso di causa) più interessi al 5 %,

-    per i presenti pagamenti salariali e per quelli futuri, la convenuta non potrà mai addebitare all'attrice alcun costo, né potrà in alcun caso avanzare pretese per l'apertura di un conto corrente.

2.  L'istanza di risarcimento a titolo di riparazione morale è accolta e pertanto la convenuta è condannata a risarcire l'istante di una somma stabilita dall'apprezzamento del Giudice.

3.  Protestate spese.

richiamato l'art. 48 PAmm,

ritenuto,                           in fatto

                                         che __________ lavora dal 1998 quale infermiera per il comune di __________ presso il centro anziani __________;

che il 21 giugno 2000 la comparente ha comunicato alla direzione della casa di avere chiuso il conto corrente sul quale le veniva versato lo stipendio e di non essere intenzionata ad aprirne un altro; da allora non ha più ricevuto lo stipendio;

che il 22 dicembre 2000 il municipio le ha ordinato di aprire un conto corrente entro il 15 gennaio 2001;

che contro questa risoluzione __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo con l'atto citato in ingresso;

considerato,                   in diritto

                                         che contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio, salvo diversa disposizione di legge, è deducibile al Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 LOC);

che nella misura in cui è configurabile come ricorso l'atto va di conseguenza dichiarato irricevibile e trasmesso al Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm);

che giusta l'art. 68 LOrd il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni di natura patrimoniale derivanti dal rapporto d'impiego tra i dipendenti pubblici ed il datore di lavoro;

che i dipendenti comunali, fatta eccezione dei docenti, non soggiacciono alla LOrd (art. 1 LOrd);

che l'atto inoltrato da __________ va di conseguenza dichiarato irricevibile anche nella misura in cui è configurabile come petizione;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 1, 68 LOrd; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione/ricorso è irricevibile.

§.  Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico di __________.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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