Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 52.2001.171

October 26, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,685 words·~8 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00171  

Lugano 26 ottobre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  17 maggio 2001 di

__________ patr. dallo st. leg. __________  

contro  

la risoluzione 24 aprile 2001 (n. 1949) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di lavoro per confinanti;

viste le risposte:

-    25 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni,

-    30 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il cittadino italiano __________ (1977) risiede a __________ (prov. di __________). Con domanda 6 novembre 2000, consegnata il 16 dello stesso mese tramite l'apposito formulario, il ricorrente ha chiesto all'Ufficio regionale degli stranieri di Lugano un permesso di lavoro per frontalieri al fine di svolgere l'attività di cameriere/barista presso il __________ a __________. La domanda, completata il 20 dicembre successivo, indicava il 1° dicembre 2000 quale giorno d'inizio dell'attività. Il 19 gennaio 2001, raccolto il preavviso favorevole dell'Ufficio della manodopera estera, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha rilasciato a __________ un permesso di lavoro per confinanti, valido fino al 18 gennaio 2002.

b) Interrogato il 27 febbraio 2001 nell'ambito di un'inchiesta relativa a un furto (scippo), l'insorgente ha dichiarato alla Polizia cantonale, tra l'altro, che aveva incominciato la sua attività lucrativa all'inizio del mese di novembre 2000, ancorché limitatamente durante il fine settimana.

                                  B.   Preso atto di tali dichiarazioni, il 23 marzo 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso per confinanti di __________ e gli ha ordinato di cessare l'attività lucrativa entro il 20 aprile 2001. L'autorità ha rimproverato al ricorrente di aver lavorato abusivamente nel periodo 1° ottobre 2000-19 gennaio 2001 per complessivi 20 giorni, disattendendo in tal modo una condizione essenziale per ottenere il permesso richiesto. La decisione è stata resa in virtù degli art. 1, 3, 4, 12 LDDS, 8 ODDS e 43 OLS.

                                  C.   Con risoluzione 24 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ sulla base degli art. 3 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. b LDDS. Il Governo ha ritenuto che il frontaliero avesse tentato di fuorviare le autorità competenti in materia di polizia degli stranieri, sottacendo scientemente fatti essenziali ai fini del rilascio del permesso. L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato che il provvedimento impugnato era conforme al principio della proporzionalità, dal momento che l'interessato era al beneficio di un permesso di lavoro soltanto dal 19 gennaio precedente e che la revoca dell'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa nel nostro Cantone lo colpiva solo dal profilo professionale e non lo obbligava a spostare il centro dei suoi interessi famigliari.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritiene che il provvedimento adottato nei suoi confronti non adempi i requisiti per la revoca del suo permesso di lavoro per confinanti e che sia in ogni caso sproporzionato. Contesta di aver voluto ingannare le autorità competenti in materia di stranieri. Rileva di aver aiutato a titolo gratuito il direttore dell'esercizio pubblico suo amico soltanto a partire dal 1° novembre 2000, durante il fine settimana, e allo scopo di imparare i segreti del mestiere. Sostiene pure di aver agito per semplice inavvertenza e di non aver compromesso il mercato del lavoro, data la favorevole situazione congiunturale ticinese. Pone in evidenza le sue difficoltà nel trovare lavoro nella regione in cui risiede.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile dinnanzi all'alta Corte federale contro la revoca di permessi (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è quindi data.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Lo straniero, come pure il suo datore di lavoro, devono informare esattamente l'autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del permesso (art. 3 cpv. 2 LDDS). Chi desidera esercitare un'attività lucrativa in qualità di frontaliero deve chiedere un permesso per frontalieri (art. 23 cpv. 1 prima frase OLS).

2.2. Il permesso di dimora può essere revocato allorquando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso o quando la condotta dello straniero dà motivo di gravi lagnanze (art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS). Tale disposizione è applicabile per analogia anche al permesso per lavoratori confinanti, il quale non è esplicitamente regolato dalla LDDS e non concede una posizione giuridica più salda di quella garantita da un permesso di dimora annuale (STF 18 marzo 1994 inedita in re F. e LLCC, consid. 3). Il concetto di condotta che dà adito a "gravi lagnanze" è una nozione giuridica indeterminata, che va interpretata (DTF 93 I 6, consid. 3). Siccome la revoca di un permesso costituisce una misura molto incisiva, essa può essere pronunciata solo se le lagnanze giustificate dal comportamento sono gravi. L'ordine pubblico può essere minacciato non solo mediante la violazione di norme giuridiche, ma anche con il mancato rispetto delle strutture sociali o di importanti valori morali. Nel valutare la gravità dell'agire oggetto di rimproveri, l'autorità deve considerare, da un lato, l'importanza del bene violato, dall'altro, le circostanze in cui il comportamento ha avuto luogo e la situazione personale dello straniero al momento dei fatti (DTF 98 Ib 89, consid. b e c con rinvii).

                                   3.   3.1. In concreto, è incontestato che __________ ha iniziato l'attività abusiva, durante il fine settimana e per un totale di 20 giorni, prima di ottenere la necessaria autorizzazione del 19 gennaio 2001. Il fatto che egli adduca di aver lavorato soltanto a partire dal 1° novembre 2000 e non dal 1° ottobre precedente non è dunque determinante ai fini del giudizio. A torto sostiene l'insorgente di aver agito per inavvertenza. Egli ha chiesto il rilascio di un permesso per confinanti, indicando espressamente che non aveva ancora iniziato a svolgere l'attività. Il fatto che il tasso di disoccupazione in Ticino sia in regressione non giustifica l'agire del ricorrente. Le autorità competenti devono infatti verificare - tra l'altro - se l'impiego dello straniero non leda gli interessi economici generali o quelli di singoli rami di attività, e non pregiudichi le possibilità occupazionali di manodopera indigena (art. 23 lett. a RLALPS). Tanto meno che il frontaliero non sia stato remunerato per l'attività svolta (v. art. 6 OLS).

3.2. __________ ha quindi disatteso le disposizioni volte alla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e ha dimostrato una mancanza di rispetto nei confronti delle autorità del Paese che lo ospita per aver lavorato prima di ottenere la relativa autorizzazione. In questo senso, sono dunque dati gli estremi per la revoca del suo permesso per confinanti giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS.

                                   4.   Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

4.1. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).

4.2. __________ è stato autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa in Ticino in qualità di frontaliero soltanto il 19 gennaio 2001. Egli lavora dunque nel nostro Paese da pochissimi mesi e risiede da sempre all'estero. Come ha pertinentemente rilevato il Consiglio di Stato, il provvedimento adottato nei suoi confronti lo colpisce unicamente sul piano professionale e non gli impone uno spostamento dei suoi interessi. Inoltre, la misura adottata non ha come effetto di interrompere una lunga collaborazione professionale, dato che il ricorrente ha iniziato da poco il lavoro. L'interessato invoca le sue difficoltà a trovare lavoro nella regione in cui risiede. Sennonché, oltre a non essere corredata da alcun supporto probatorio, tale circostanza non permette in ogni caso di mutare il giudizio, in quanto l'interessato è responsabile della revoca del suo permesso di lavoro.

4.3. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di lavoro per confinanti a __________. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa.

                                   5.   Stante quanto precede il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3 cpv. 2, 9 cpv. 2 LDDS; 6, 23 OLS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                         Di conseguenza __________ (20 aprile 1977), cittadino italiano, è tenuto a cessare la propria attività lucrativa in Ticino entro il

                                         15 dicembre 2001.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2001.171 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 52.2001.171 — Swissrulings