Incarto n. 52.2001.00168
Lugano 8 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 maggio 2001 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 24 aprile 2001 del municipio di __________ che delibera alla ditta __________ la tinteggiatura del palazzo comunale;
richiamato lo scritto 15 maggio 2001 del Servizio dei ricorsi,
viste le risposte:
- 25 maggio 2001 del municipio di __________;
- 25 maggio 2001 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 16 marzo 2001 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per le opere da pittore-verniciatore per la tinteggiatura del palazzo comunale;
che al concorso hanno partecipato 11 ditte, fra cui la ricorrente __________ con un'offerta di fr. 30'770.- e la __________, con un'offerta di fr. 56'430.-;
che con decisione 24 aprile 2001 il municipio di __________ ha aggiudicato i lavori alla ditta __________;
che contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre qui evocare;
che il 1. maggio 2001 è entrata in vigore la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb; BU 2001, 91 seg.);
che con scritto 15 maggio 2001 il segretario del Servizio dei ricorsi ha trasmesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, che ha proceduto allo scambio degli allegati;
considerato, in diritto
che, giusta l'art. 4 cpv. 1 PAmm, l'autorità incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne da comunicazione all'istante;
che, per principio, l'incompetenza dell'autorità adita va stabilita mediante decisione formale, preceduta, in caso di dubbio, da uno scambio di opinioni fra le autorità entranti in considerazione;
che il segretario del Servizio dei ricorsi non è abilitato a procedere all'accertamento formale della competenza del Consiglio di Stato;
che già per questo motivo gli atti vanno retrocessi al Consiglio di Stato, affinché proceda nei suoi incombenti;
che al fine di evitare malintesi, giova comunque già sin d'ora rilevare che l'art. 47 LCPubb esclude l'applicazione della legge appena entrata in vigore alle procedure di aggiudicazione pendenti prima del 1. maggio 2001;
che la procedura di concorso in oggetto soggiace pertanto alle previgenti disposizioni della LOC, che prevedevano la possibilità di impugnare le decisioni di delibera rese dai municipi davanti al Consiglio di Stato, il cui giudizio era ulteriormente deducibile davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 LOC);
che l'eccezione prevista dall'art. 47 LCPubb a favore della possibilità di dedurre direttamente al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese dai committenti nell'ambito di procedure di aggiudicazione pendenti al 1. maggio 2001, è dettata dal diritto federale (art. 9 cpv. 2 LMI), che impone ai cantoni di prevedere la possibilità di impugnare le decisioni dei committenti davanti ad un'istanza di ricorso indipendente dall'amministrazione;
che tale eccezione non si applica agli ordinamenti che sono conformi al diritto federale, perché già prevedono la possibilità di dedurre le decisioni dei committenti davanti ad un'autorità giudiziaria indipendente;
che le decisioni adottate dai municipi in veste di committenti nell'ambito di procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore della LCPubb continuano pertanto ad essere impugnabili dapprima davanti al Consiglio di Stato ed in seguito davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 14.05.2001 in re Panzeri);
che alla fattispecie in esame non torna pertanto applicabile l'art. 36 LCPubb che permette di impugnare direttamente al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni dei committenti;
che anche per questo motivo gli atti vanno retrocessi al Consiglio di Stato affinché statuisca sul ricorso inoltrato dalla __________;
visti gli art. 113, 208 LOC; 36, 47 LCPubb; 3, 4 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda nei suoi incombenti.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario