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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.05.2002 52.2001.166

May 27, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,526 words·~8 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00166  

Lugano 27 maggio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Tamara Merlo, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  15 maggio 2001 della

__________  

contro  

la decisione 24 aprile 2001 del Consiglio di Stato (n. 1885), che ha annullato la licenza edilizia 9 gennaio 2001 rilasciata alla ricorrente dal municipio di __________, per la formazione di un'esposizione di articoli da giardino e la posa di una recinzione sul mapp. __________ RFD;

viste le risposte:

-    22 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

-    1° giugno 2001 di __________;

-    8 giugno 2001 del comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 7 agosto 2000 la __________, ha inoltrato una domanda di costruzione avente per oggetto la realizzazione di un'esposizione di articoli da giardino, di un allevamento di cani, di una recinzione, di alcuni posteggi e dell'accesso al mapp. __________ RFD di __________. Il fondo si trova in zona edificabile (zona J, artigianale industriale) e confina a NE con la strada cantonale.

                                  B.   __________, __________ e __________, comproprietarie del vicino mapp. __________, hanno sollevato tempestiva opposizione al rilascio della suddetta licenza, reputando insufficiente e talora contraddittoria la documentazione presentata dall'istante, e rilevando un contrasto delle opere progettate con la legge sulle strade (LStr, RL 7.2.1.2). Hanno inoltre censurato la compatibilità dell'attività di allevamento di cani con la destinazione della zona.

                                  C.   La __________ ha rinunciato, con lettera 10 settembre 2001, alla domanda di costruzione relativa all'allevamento di cani.

                                  D.   Il 22 settembre 2000, il Dipartimento del territorio/servizi generali (in seguito: "DT/sg") si è opposto alla domanda di costruzione della __________, ritenuto che le opere progettate contrasterebbero con la normativa della LStr, in particolare con i disposti relativi agli accessi, alla visuale ed alla linea di arretramento dalla strada cantonale (avviso cantonale n. 29165).

                                  E.   Il 30 ottobre 2000 si è svolto un esperimento di conciliazione tra la __________ ed il DT/Sezione della progettazione, che ha subordinato il parere favorevole ad una serie di prescrizioni, prima fra tutte l'ottenimento dal vicino di un diritto di passo sul mapp. __________, per formare un nuovo accesso (rapporto 7 novembre 2000 del DT/Sezione della progettazione).

Il municipio ha quindi invitato la __________ a presentare una nuova domanda di costruzione in ossequio alle prescrizioni dipartimentali. Ciò non è avvenuto, essendo mancato l'accordo del proprietario del mapp. __________.

                                  F.   Nel frattempo, il 23 novembre 2000 il DT/sg ha emesso un nuovo avviso cantonale, in sostituzione di quello negativo del 22 settembre 2000. Il DT/sg ha subordinato il proprio preavviso favorevole all'introduzione nella licenza edilizia di una serie di condizioni e prescrizioni relative agli accessi, alla posa del cancello, agli arretramenti, alla recinzione del fondo. Ha inoltre imposto alla __________ di definire con il centro manutenzione di __________ i dettagli esecutivi dell'accesso e di quanto confina con la strada cantonale.

                                  G.   Il municipio, rilevata una discrepanza tra il nuovo avviso (23 novembre 2000) ed il rapporto 7 novembre 2000 del DT/Sezione della progettazione, ha invitato il DT ad un chiarimento, anche in merito a questioni di natura tecnica relative all'accesso.

                                         Il 18 dicembre 2000, il DT/Sezione della progettazione, dopo un ulteriore incontro di conciliazione con la __________ ha elencato al municipio le condizioni cui sottoporre la licenza di costruzione. Il DT/Sezione della progettazione ha specificato che:

"l'accesso al mapp. __________ avviene dall'esistente sulla cantonale, che permette di usufruire della proprietà comunale definita come strada di quartiere (attualmente non realizzata). Preso atto di questa disponibilità, inviato [rectius: invitiamo] il vostro municipio ad elaborare un accordo che permetta così la formazione di un accesso più sicuro".

                                  H.   In data 9 gennaio 2001, respinta parzialmente l'opposizione di __________, __________ e __________, il municipio ha rilasciato alla __________ la licenza edilizia, richiamando le condizioni poste dal DT ed inserendo ulteriori condizioni di diritto comunale.

Relativamente agli accessi, la licenza così come indicato nell'avviso dipartimentale 23 novembre 2000 - prescrive che:

"- l'ingresso al fondo deve avvenire dall'attuale accesso comunale (mapp. __________);

- l'attuale accesso agricolo al fondo deve essere eliminato;

(…)

- prima dell'inizio dei lavori l'istante dovrà contattare il centro di manutenzione stradale di __________ (…) e la cancelleria comunale per definire i dettagli esecutivi dell'accesso".

                                    I.   Il 24 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto dalle opponenti e, di conseguenza, ha annullato la licenza edilizia. Pur giudicando conforme l'attività espositiva con la destinazione della zona artigianale industriale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che i piani presentati dalla __________ e le condizioni imposte dal municipio non siano sufficientemente chiari, e lascino sussistere assoluta incertezza relativamente alla formazione dell'accesso e dei posteggi.

                                   L.   La __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il predetto giudizio, chiedendone l'annullamento.

La ricorrente sostiene che il municipio avesse il dovere d'invitarla a correggere la domanda di costruzione in ossequio alle condizioni imposte dal Dipartimento: rilasciando, invece, la licenza sulla base di una documentazione non sufficientemente chiara, il municipio avrebbe di fatto provocato il ricorso delle opponenti. La causa del ricorso risiederebbe in un'omissione di natura formale imputabile all'esecutivo comunale; di conseguenza, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto annullare la licenza e rinviare gli atti al municipio, anziché accogliere semplicemente il ricorso, accollando spese e ripetibili alla __________.

                                  M.   Il Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nelle tesi contenute nel proprio giudizio. Ad identica conclusione giungono __________, __________ e __________, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel seguito.

                                         Il comune di __________ chiede invece che venga confermata la decisione municipale del 9 gennaio 2001.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, rappresentata in giudizio dall'amministratrice unica, è certa (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata della documentazione necessaria. I progetti, precisa l'art. 11 RALE, devono in particolare fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere previste. Essi devono comprendere il piano delle sistemazioni esterne con i dettagli degli accessi (art. 12 cpv. 1 lett. e RALE).

Scopo di queste prescrizioni è quello di assicurare all'autorità la possibilità di operare una verifica approfondita della conformità dell'intervento con il diritto materialmente applicabile. Tali norme sono inoltre destinate a permettere ad eventuali opponenti di esercitare compiutamente i loro diritti di difesa (RDAT II - 2000, N. 31).

                                   3.   La mancanza di completezza e congruenza dei piani annessi alla domanda di costruzione non è contestata: la __________ ha ammesso in questa sede che i piani presentati non sono sufficienti a fornire un'idea esatta sui progetti da realizzare.

                                         L'esame dei piani allegati alla domanda di costruzione permette infatti di constatare una certa carenza di indicazioni in merito all'esecuzione dei parcheggi e dell'accesso per i visitatori (che dovrà essere utilizzato anche dai fornitori, dato che si impone la chiusura dell'attuale accesso agricolo direttamente dalla strada cantonale). Dal piano in questione e dalle condizioni cui è stata sottoposta la licenza si può desumere che detto accesso dovrebbe aprirsi sulla strada comunale mapp. __________. Come ha affermato il DT/Sezione della progettazione nel proprio scritto 18 dicembre 2000 al municipio, tale strada comunale, in realtà, non è ancora stata realizzata. Inoltre non sono sufficientemente chiare le dimensioni e la precisa ubicazione dell'accesso medesimo.

                                         Tali circostanze vanno debitamente considerate nel giudizio sulla sicurezza dell'opera, nonché nella valutazione dell'eventuale impatto negativo per il fondo delle opponenti.

                                   4.   Corrette appaiono quindi le deduzioni del Consiglio di Stato laddove esigono la presentazione di piani maggiormente dettagliati per la realizzazione dell'accesso.

Non possono invece essere condivise le conseguenze che la precedente istanza ha tratto dalle carenze riscontrate a livello di progettazione.

Nelle particolari circostanze del caso concreto, il mancato esercizio della facoltà di esigere completazioni attribuita dall'art. 11 cpv. 3 RALE all'autorità amministrativa non si giustifica. Considerata la facilità con cui potevano essere acquisite agli atti le informazioni mancanti, l'annullamento dell'intera procedura appare come una conseguenza eccessiva, ovvero contraria al principio di proporzionalità (RDAT I - 1995, N. 19).

                                         Da questo profilo ed entro questi limiti, il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché, assunte le informazioni mancanti sull'esecuzione dell'accesso, statuisca nuovamente sulle impugnative inoltrate dalle resistenti e dalla rilasciataria della controversa licenza.

                                   5.   Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 21 LE; 11, 12 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 24 aprile 2001 del Consiglio di Stato (n. 1885) è annullata;

1.2.   la licenza edilizia 9 gennaio 2001 rilasciata dal municipio di __________ alla ricorrente è annullata;

1.3.   gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché, completata l'istruttoria, statuisca nuovamente sui ricorsi inoltratigli dalle parti.

                                   2.   Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

                                   3.   Non si assegnano ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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