Incarto n. 52.2001.00162
Lugano 8 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 maggio 2001 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
il bando di concorso 8 maggio 2001 pubblicato dal Dipartimento istruzione e cultura (DIC) per il trasporto degli allievi della scuola media di __________ per il periodo 2001 - 2006;
viste le risposte 22 e 29 maggio 2001 del DIC, Sezione amministrativa;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 8 maggio 2001 pubblicata sul FU n. __________ il Dipartimento dell'istruzione e della cultura (DIC) ha indetto un pubblico concorso per assegnare il mandato di trasporto degli allievi della scuola media (SM) di __________ a partire dall'anno scolastico 2001-2002 per la durata di 5 anni.
B. Contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente sostiene in sostanza che il Consiglio di Stato le avrebbe appaltato il servizio messo a concorso sino alla fine dell'anno scolastico 2004-2005. Il bando di concorso impugnato lederebbe pertanto i suoi diritti.
Il 2 maggio 2000, allega l'insorgente, il DIC ha indetto un concorso analogo a quello in contestazione. L'avviso di concorso indicava che il mandato era limitato all'anno scolastico 2000-2001. Il capitolato d'offerta prevedeva invece una durata di 5 anni a partire dall'anno scolastico 2000-2001. Avendo il Consiglio di Stato accettato l'offerta così com'è stata inoltrata, farebbe stato la durata indicata dal capitolato e non quella prevista dal bando pubblicato sul FU.
In via provvisionale, l'insorgente chiede che al gravame sia concesso l'effetto sospensivo
C. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento dell'istruzione e della cultura, che rileva come la risoluzione con cui il Consiglio di Stato ha appaltato il servizio limiti esplicitamente la durata dell'incarico all'anno scolastico 2000/2001 (ris. gov. n. 2878 del 04.07.2000).
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb. Il valore della commessa è infatti inferiore al limite di fr. 383'000.- fissato dal CIAP.
La ricorrente, attuale assuntrice del servizio messo a concorso e potenziale concorrente, è indubitabilmente legittimata ad impugnare il provvedimento.
Il ricorso, inoltrato due giorni dopo la pubblicazione del bando censurato, è tempestivo (art. 46 PAmm).
Il bando di concorso è un provvedimento impugnabile (art. 37 lett. a LCPubb).
L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1. Il bando di concorso è un atto amministrativo mediante il quale il committente si rivolge ad una cerchia indeterminata di potenziali interessati per invitarli ad inoltrare offerte per l'esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni mobili o per la prestazione di servizi (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 271 seg.). Esso costituisce un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano, sotto forma di decisione impugnabile, il quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. L'avviso di concorso ed il capitolato d'offerta costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti. Essi devono rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso ed i principi generali del diritto amministrativo, specie in correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di trattamento tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT 1997 II n. 47; 1994 II n. 5; 1982 n. 14).
2.2. La delibera è invece un atto amministrativo mediante il quale il committente sceglie l'offerta più vantaggiosa sulla scorta dei criteri d'aggiudicazione prestabiliti dai documenti del concorso (art. 32 LCPubb).
Essa concretizza la volontà negoziale del committente, che si traduce poi nell'accettazione dell'offerta inoltrata dall'aggiudicatario e nella stipulazione del contratto specifico (appalto, compravendita, mandato, ecc.; cfr. art. 35 LCPubb).
3. Nell'evenienza concreta, la ricorrente eccepisce anzitutto la competenza del DIC ad indire il controverso concorso.
L'eccezione è infondata.
Con novella legislativa del 13 aprile 2001, il Consiglio di Stato ha infatti delegato alle divisioni dei dipartimenti la competenza ad approvare i bandi di concorso ed a svolgere le relative procedure nell'ambito delle loro attribuzioni (cfr. BU __________, __________). L'organizzazione del trasporto degli allievi delle scuole medie rientra nelle competenze dell'ufficio della refezione e dei trasporti scolastici. Quest'ufficio dipende dalla Sezione amministrativa del DIC. Pur ponendosi - dal profilo gerarchico - sullo stesso piano di una divisione, quest'istanza è configurata come un'unità amministrativa direttamente subordinata alla direzione del dipartimento e non come una divisione. Non potendosi ricondurre il compito di indire e gestire i concorsi per l'assegnazione di incarichi di trasporto degli allievi alla sfera di competenze di una divisione o di un ufficio subordinato ad una divisione, ben si può di conseguenza ammettere che tale competenza spetti al dipartimento.
4. 4.1. Giusta l'art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb, nell'ambito del ricorso contro il bando di concorso possono essere eccepite le violazioni del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere d'apprezzamento. Costituisce violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di norme del diritto internazionale, federale, cantonale o comunale, ossia di disposizioni di carattere astratto e generale, che disciplinano il rapporto giuridico oggetto della decisione impugnata o che regolano la procedura di ricorso (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 1 seg.).
4.2. Secondo l'insorgente, la decisione con cui il DIC ha indetto un concorso per conferire un mandato quinquennale per il trasporto degli allievi della SM di __________ violerebbe il diritto, perché lederebbe i diritti che le derivano dall'incarico assegnatole l'anno scorso per lo stesso servizio; incarico, che - a suo parere - giungerebbe a scadenza soltanto nel 2005.
Ai fini del giudizio può restare indecisa la questione a sapere se il ricorso possa fondarsi sulla violazione del diritto lamentata dall'insorgente, poiché, comunque, il Consiglio di Stato, accettando - limitatamente all'anno scolastico 2000-2001 - un'offerta che di per sé era stata inoltrata per una prestazione di servizio di durata quinquennale, non può in nessun caso aver assunto per il Cantone un impegno suscettibile di protrarsi oltre la scadenza del corrente anno scolastico.
La durata dell'incarico, prevista dall'offerta (2000-2005), diverge invero da quella espressamente indicata dall'avviso di concorso pubblicato sul FU e dalla successiva delibera (2000-2001).
La discordanza è di per sé indice di dissenso. Omettendo di impugnare tempestivamente la delibera con cui lo Stato ha accettato l'offerta limitatamente all'anno scolastico 2000-2001 la ricorrente si è tuttavia adeguata alla durata indicata dal provvedimento. L'aggiudicazione, in altri termini, è assurta a controproposta, che fa stato ai fini della durata del vincolo, siccome liberamente accettata dalla ricorrente, ancorché formulata dal committente in modo irrito.
5. In esito alle considerazioni che precedono, il bando di concorso censurato va quindi confermato siccome immune da violazioni del diritto.
Il giudizio di merito rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
___________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario