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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.03.2001 52.2001.14

March 2, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,731 words·~9 min·7

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00014  

Lugano 2 marzo 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  12 gennaio 2001 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 13 dicembre 2000 del Consiglio di Stato (no. 5656) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 18 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ ai figli __________, __________ ed __________ per insediare un esercizio pubblico nello stabile di loro proprietà (part. no. __________ RF) e contro la decisione 13 giugno 2000 con cui lo stesso municipio le impone di mettere effettivamente a disposizione dell'esercizio pubblico i 5 posteggi previsti da tale licenza sulla part. no. __________ RF;

viste le risposte:

-    23 gennaio 2001 del Consiglio di Stato;

-    14 febbraio 2001 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'8 maggio 1995 i fratelli __________, __________ ed __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di aprire un bar a pianterreno dello stabile di loro proprietà (part. n. __________ RF), che sorge in via al __________.

La domanda di costruzione, sottoscritta dai tre comproprietari, prevedeva di riservare al ritrovo 8 posteggi sul piazzale antistante ed altri 2 sul fondo part. no. __________ RF, situato sul lato opposto di via al __________, di proprietà della madre __________ (__________, nata nel __________); fondo, sul quale sorge un'autofficina gestita dal figlio __________. La domanda non è stata sottoscritta dalla ricorrente.

Il 18 luglio 1995 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, alla condizione che sul fondo della ricorrente venissero messi a disposizione dello stabile della ricorrente ulteriori 5 posteggi oltre ai 2 previsti dalla domanda di costruzione. La licenza è stata notificata unicamente ai richiedenti, che hanno tacitamente accettato la condizione imposta dall'autorità comunale.

                                  B.   Constatato che i posteggi previsti sulla part. no. __________ RF erano costantemente occupati da veicoli dell'autofficina, il 4 giugno 1997 il municipio ha ordinato ai fratelli __________ di mettere effettivamente a disposizione i 5 posteggi previsti sulla part. no. __________ RF. Contro la decisione non è stato interposto ricorso.

L'ingiunzione è stata rinnovata il 5 settembre seguente con atto notificato anche alla madre, che è rimasta passiva.

                                  C.   Il 13 giugno 2000 il municipio ha nuovamente ingiunto ad __________ di dare seguito alla condizione della licenza edilizia del 18 luglio 1997, assicurando la messa a disposizione della part. no. __________ i 5 ulteriori posteggi previsti sul fondo di sua proprietà.

                                  D.   Contro la predetta risoluzione __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli di annullarla e di imporre ai figli, proprietari della part. no. __________ RF il pagamento di un contributo sostitutivo dell'obbligo di riservare 5 posteggi sul suo fondo.

L'insorgente si è limitata a contestare l'adeguatezza della condizione, rilevando come l'art. 80 cifra 8 NAPR di __________ preveda espressamente la possibilità di imporre un contributo sostitutivo nei casi in cui la formazione dei posteggi necessari risulta inopportuna.

                                  E.   Con decisione 13 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso.

Nella misura in cui era volto a contestare la condizione di riservare sul suo fondo 5 posteggi a favore del fondo dei figli, il Governo ha ritenuto che l'impugnativa fosse tardiva. L'insorgente avrebbe avuto conoscenza della controversa condizione della licenza al più tardi il 5 settembre 1997 quando il municipio le ha ordinato di renderla operativa.

Nella misura in cui era invece volto a contestare la decisione 13 giugno 2000 con cui il municipio le ordinava di mettere effettivamente a disposizione i 5 posteggi in questione, il ricorso sarebbe invece irricevibile, perché l'atto impugnato sarebbe semplicemente un provvedimento confermativo della condizione apposta nella licenza 18 luglio 1995.

                                  F.   Contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa clausola della licenza 18 luglio 1995 accordata ai figli.

Posto in evidenza di non aver sottoscritto la domanda di costruzione, l'insorgente nega di essere venuta a conoscenza della licenza accordata. L'ordine di ripristinare i posteggi, impartito dal municipio con decisione del 5 settembre 1997, era rivolto in primo luogo ai figli e riguardava la part. no. __________ RF. Non avendo mai dato il suo consenso, l'obbligo di mettere 5 posteggi a disposizione dello stabile dei figli non le potrebbe essere opposto.

Prescindendo da questa deduzione, l'insorgente chiede comunque che l'obbligo in questione sia convertito nel prelievo di un contributo sostitutivo equivalente.

                                  G.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio, che rileva di aver sempre ritenuto che i figli agissero d'intesa con la madre.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 80 cifra 1 NAPR di __________, in caso di nuova edificazione, ristrutturazione, ampliamento o cambiamento sostanziale di destinazione di edifici esistenti, i proprietari devono approntare un adeguato numero di posteggi. In caso di impossibilità, soggiunge la cifra 8 della norma, o nel caso in cui il municipio ritiene inopportuna la formazione di posteggi è imposto il pagamento di un contributo sostitutivo pari al 25% del costo del posteggio, compreso il valore del terreno.

L'obbligo di dotare le costruzioni di adeguate possibilità di posteggio grava esclusivamente i proprietari del fondo che ingenera il fabbisogno. Nel caso in cui la situazione dei luoghi non permette di adempiere l'obbligo in forma reale sullo stesso fondo, i proprietari possono adempierlo procurandosi i posteggi necessari su fondi di terzi posti a ragionevole distanza. In questi casi, l'adempimento dell'obbligo viene di regola garantito mediante costituzione di una servitù prediale a carico del fondo che mette effettivamente a disposizione i posteggi necessari. La garanzia data dalla servitù non è comunque assoluta, poiché i proprietari possono sempre accordarsi per sopprimerla.

L'obbligo di approntare i posteggi necessari grava comunque sempre e soltanto il proprietario del fondo che determina il fabbisogno. Il terzo, proprietario del fondo che mette a disposizione i posteggi mancanti, non si vincola nei confronti del comune. Eventuali obblighi sussistono, semmai, soltanto nei confronti del proprietario del fondo che beneficia di tali posteggi. Il terzo non assume nemmeno veste di garante dell'adempimento dell'obbligo di mettere e mantenere a disposizione i posteggi necessari per coprire il fabbisogno dell'altro fondo. Se i posteggi messi a disposizione su fondi di terzi diventano indisponibili, il comune può pertanto esigere il ripristino di una situazione conforme al diritto soltanto intervenendo nei confronti del proprietario del fondo gravato dall'obbligo. Non ha alcun titolo per agire nei confronti del terzo che si è dichiarato disposto a mettere a disposizione i posteggi mancanti. Non può, in particolare, esigere da quest'ultimo che adempia o mantenga l'impegno assunto nei confronti del proprietario del fondo che non ha sufficiente disponibilità di posteggi. Il ripristino di una situazione conforme al diritto può essere imposto soltanto al proprietario del fondo che è gravato dall'obbligo di approntare i posteggi necessari all'utilizzazione prevista.

                                   3.   Nell'evenienza concreta, la licenza edilizia rilasciata a __________, __________ ed __________ per insediare un esercizio pubblico a pianterreno del loro stabile in via __________ (part. no. __________ RF) è stata subordinata alla condizione di approntare sul fondo della madre, qui ricorrente (part. no. __________ RF), ulteriori 5 posteggi oltre ai 2 previsti dalla domanda di costruzione.

Il municipio non si è curato di verificare se la ricorrente fosse consenziente. Né si è preoccupato di assicurare l'obbligo mediante la costituzione di una servitù tra i due fondi.

Constatato che i posteggi destinati all'esercizio pubblico non erano effettivamente disponibili, il municipio si è rivolto in un primo tempo ai beneficiari della licenza, ingiungendo loro di rendere operante la predetta condizione. Non ottenendo soddisfazione, il 5 settembre 1997 l'autorità comunale ha rinnovato la richiesta, estendendola anche alla ricorrente.

Nella misura in cui era rivolta a quest'ultima, l'ingiunzione era tuttavia ingiustificata, perché la ricorrente non era minimamente vincolata nei confronti del comune a riservare 7 posteggi sul suo fondo a disposizione dello stabile dei figli. Soltanto quest'ultimi, in quanto proprietari del fondo che aveva determinato il fabbisogno di posteggi, potevano essere chiamati a rispondere dell'inadempienza.

Nuovamente sollecitata con ingiunzione del 13 giugno 2000 a dar seguito alla condizione della licenza relativa ai posteggi, __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando l'imposizione di un contributo sostitutivo. Nella misura in cui era volta contro la condizione della licenza, può restare indecisa la questione a sapere se l'impugnativa fosse tempestiva ed eventualmente fondata. Ai fini del presente giudizio, è in effetti sufficiente rilevare che nella misura in cui aveva per oggetto l'ordine di ripristino impartitole il ricorso era fondato, poiché il municipio non aveva comunque titolo per ingiungerle di mettere effettivamente 7 posteggi a disposizione dello stabile dei figli al quale facevano difetto.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, l'ordine in questione non si riduce ad una semplice e pertanto inoppugnabile decisione confermativa della condizione suddetta, ma si configura come un provvedimento volto ad esigere il ripristino di una situazione conforme al diritto materialmente applicabile. In quanto tale, esso presuppone l'esistenza, in capo alla sua destinataria, di un obbligo di dar seguito alla prestazione richiesta: presupposto, questo, che per i motivi esposti al precedente considerando non è dato.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto ai sensi dei considerandi, annullando la decisione governativa impugnata e la decisione 13 giugno 2000 con cui il municipio ha ordinato ad __________ di rendere operativa la clausola relativa ai posteggi contenuta nella licenza edilizia 18 luglio 1995 rilasciata ai figli. Resta riservata al municipio la facoltà di imporre a quest'ultimi un equivalente contributo sostitutivo.

                                   5.   Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Le ripetibili vanno invece poste a carico del comune secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 80 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto come ai considerandi:

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.   la decisione 13 dicembre 2000 del Consiglio di Stato (n. 5656);

1.2.   la decisione 13 giugno 2000 del municipio di __________.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                   3.   Il comune di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 900.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                    4.   Intimazione a:

__________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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