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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 52.2001.129

June 20, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,072 words·~15 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00129  

Lugano 20 giugno 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  25 aprile 2001 di

__________ patr. da __________  

contro  

la risoluzione 21 marzo 2001 (n. 1279) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 8 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente di rinnovo dell'autorizzazione di dimora;

viste le risposte:

-    3 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni,

-    8 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) ____________________ (1966), cittadino __________, è entrato la prima volta nel nostro Paese nell'ottobre 1987. Durante i suoi soggiorni in Svizzera, il ricorrente ha interessato in diverse occasioni le autorità di polizia e giudiziarie penali (segnatamente per reati patrimoniali), è stato ammonito a tre riprese dall'autorità competente in materia di stranieri, è rimasto a volte disoccupato, è caduto a carico dell'assistenza pubblica, ha avuto a suo carico diversi attestati di carenza beni ed è stato oggetto di alcune procedure esecutive.

b) Il 29 gennaio 1988, l'insorgente si è sposato a __________ con la cittadina elvetica __________. Per questo motivo, ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato. Con decisione 5 dicembre 1991, confermata dal Consiglio di Stato il 15 aprile 1992, l'allora Ufficio cantonale degli stranieri ha rifiutato di rinnovare il permesso di soggiorno a __________, in quanto viveva separato dalla moglie. Nel luglio 1992 l'interessato ha lasciato il territorio elvetico, trasferendosi in __________ successivamente in __________, per rientrare infine in __________. Il 27 ottobre 1994 l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) ha vietato l'entrata del ricorrente in territorio elvetico dal 30 ottobre 1994 al 29 ottobre 1999, in quanto egli era giunto e aveva soggiornato illegalmente in Svizzera, dove aveva commesso diversi reati (tentata estorsione e complicità in falsificazione di documenti). Il 13 dicembre 1994, il Tribunale di prima istanza di __________ (__________) ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________.

c) Il 26 gennaio 1995 l'insorgente si è sposato a __________ (__________) con la cittadina elvetica __________ (1974). L'11 aprile 1995, l'UFDS ha revocato il divieto d'entrata emanato nei confronti di __________, al fine di permettergli di vivere in Svizzera insieme a sua moglie. Il 16 aprile successivo, il ricorrente è quindi giunto nel nostro Paese, dove ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata per il 15 aprile 2000. Il 3 marzo 1998, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha rifiutato di rilasciare a __________ un permesso di domicilio, in quanto l'interessato non viveva ininterrottamente in Svizzera da almeno cinque anni. Il 21 marzo 1998 il ricorrente è stato tradotto in carcere preventivo per aver commesso alcuni reati contro il patrimonio, rimanendovi fino al 10 agosto successivo.

                                  B.   Con decisione 8 novembre 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda di __________ volta ad ottenere un permesso di domicilio. Secondo l'autorità di prime cure, diversi motivi di interesse pubblico si opponevano al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Il dipartimento ha rilevato che il ricorrente aveva interessato a diverse riprese le autorità di polizia e giudiziarie penali, fino al dicembre 1999 aveva contratto un debito di fr. 101'400.– nei confronti dell'assistenza pubblica ed era già stato minacciato tre volte di espulsione. Implicitamente, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha pure rifiutato di rinnovare il permesso di dimora dell'insorgente, fissandogli il 31 dicembre 2000 quale termine per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 10, 16 LDDS e 8, 11, 16 ODDS.

                                  C.   a) Con giudizio 21 marzo 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Dopo aver ricordato i motivi addotti dall'autorità di prime cure per giustificare il provvedimento adottato nei confronti dell'insorgente, l'Esecutivo cantonale ha pure rilevato che, durante il suo soggiorno in Svizzera, __________ era rimasto spesso disoccupato, aveva a suo carico diversi attestati di carenza beni ed era stato oggetto di alcune procedure esecutive, ciò che faceva di lui una persona indesiderabile in Svizzera. Il Governo ha ritenuto esigibile il rientro del ricorrente e di sua moglie in __________. L'Esecutivo cantonale ha quindi ritenuto che il provvedimento adottato dall'autorità di prime fosse legittimo e conforme al principio della proporzionalità. La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta.

b) Con sentenza 13 aprile 2000, la presidente della Corte delle Assise correzionali di __________ ha condannato, tra gli altri, __________ a 12 mesi di detenzione - sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - per truffa, tentata estorsione e istigazione allo sviamento della giustizia. La decisione è cresciuta in giudicato.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora. Riconosce di aver commesso alcuni delitti. Contesta tuttavia di essere una grave minaccia per l'ordine pubblico elvetico, in quanto le condanne a una pena di detenzione a suo carico non raggiungono il limite di due anni sancito dalla giurisprudenza federale per giustificarne l'allontanamento. Critica l'autorità inferiore per aver posto in rilievo fatti che giustificavano un'espulsione al momento del divieto di entrata emesso dall'UFDS nei suoi confronti, dimenticando che le autorità competenti gli avevano successivamente rilasciato e rinnovato il permesso di soggiorno. Per quanto concerne invece il debito assistenziale, contratto unitamente alla moglie __________, indica che dal gennaio 2000 non richiede più sussidi e non esclude in futuro di rimborsarne la somma. Adduce inoltre che il suo interesse a vivere in Svizzera con sua moglie è preponderante rispetto a quello di allontanarlo, soprattutto a causa delle difficoltà di ordine culturale e linguistico cui sarebbe confrontata quest'ultima in __________.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  F.   Il 16 giugno 2001, l'insorgente ha versato agli atti un nuovo contratto di lavoro quale autista-fattorino (fr. 3'300.– lordi mensili) valido dal 7 giugno precedente, nonché uno scritto indirizzato all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento con cui i coniugi __________ manifestano l'intenzione di rimborsare ratealmente, nella misura di fr. 300.–/400.– mensili, il debito assistenziale da essi accumulato.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, __________ è sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora. Essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è quindi data. Se la proroga del permesso sollecitato possa essergli rifiutata è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Va in primo luogo rilevato che il ricorrente non chiede più in questa sede il rilascio di un'autorizzazione di domicilio, ma solo il rinnovo del suo permesso di soggiorno.

                                   3.   3.1. Il permesso di dimora è di durata limitata (art. 5 cpv. 1 prima frase LDDS). Il diritto alla proroga di siffatto permesso di cui benefica il coniuge straniero di un cittadino svizzero si estingue qualora sorga un motivo di espulsione (art. 7 cpv. 1 terza frase LDDS). Esso perde ogni validità alla sua scadenza quando non viene prorogato (art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS) oppure in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 1 lett. d LDDS). Per l'adempimento di quest'ultima premessa, non è necessario che tali provvedimenti siano effettivamente pronunciati. E' sufficiente infatti che vengano soddisfatte le condizioni indispensabili alla loro emanazione, fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (cfr. DTF 105 Ib 236 per analogia con il permesso di domicilio).

3.2. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) o la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b), oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'espulsione fondata su uno dei motivi previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. c o d LDDS può essere pronunciata soltanto se il ritorno dell'espulso nel proprio Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono inoltre da evitare dei rigori inutili nelle espulsioni decise secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. In questi casi lo straniero può eventualmente essere anche solo rimpatriato (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme; per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).

                                   4.   4.1. Durante il suo soggiorno in Svizzera, __________ ha commesso diversi delitti. Il 26 ottobre 1994, la __________ di __________ lo ha condannato a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, per entrata e soggiorno illegale in Svizzera, tentata estorsione e complicità in falsificazione di documenti. Per questo motivo, il 27 ottobre 1994 l'UFDS gli ha vietato l'entrata in territorio elvetico dal 30 ottobre 1994 al 29 ottobre 1999. Il provvedimento è stato invero revocato l'11 aprile 1995, al fine di permettere a __________ di vivere nel nostro Paese con la moglie __________ di nazionalità svizzera, che egli aveva sposato in Tunisia il 26 gennaio precedente. Ciononostante, l'insorgente ha continuato a delinquere. Con decreto d'accusa 3 ottobre 1995, egli è stato condannato a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per furti commessi il 20 luglio e 9 agosto 1995. Il 25 febbraio 2000 il __________ di __________ lo ha condannato a 7 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di fr. 800.– per infrazione grave alla LCStr (velocità). Con sentenza 13 aprile 2000, la presidente della Corte delle Assise correzionali di __________ ha infine condannato __________ a 12 mesi di detenzione, a valere parzialmente quale pena aggiuntiva a quella di 90 giorni di arresto inflittagli il 18.05.1992 dal Ministero pubblico - sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - per truffa, tentata estorsione e istigazione allo sviamento della giustizia. Va sottolineato che i reati erano stati commessi non solo durante il precedente soggiorno in Svizzera del ricorrente, ma pure in seguito (agosto-settembre 1997 e gennaio-marzo 1998). Nel medesimo giudizio, è stata pure revocata la sospensione condizionale della pena di 30 giorni di detenzione inflitta al ricorrente il 26.10.1994 dalla __________ di __________ e quella di 10 giorni con sentenza 3.10.1995. In questo senso, risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS, estremi del resto non contestati dall'insorgente (ricorso ad 9a, pag. 5).

4.2. Nel 1991, __________ ha ottenuto sussidi assistenziali. Dopo il suo rientro in Svizzera, dal gennaio 1996 al dicembre 1999, il ricorrente è dovuto ricorrere nuovamente all'assistenza sociale, questa volta insieme alla moglie __________, contraendo un debito verso lo Stato per una somma complessiva di fr. 101'432.30 (scritto 21 febbraio 2001 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Da quanto precede, risulta indubbiamente che il ricorrente era caduto a carico dello Stato in maniera continua e rilevante ai sensi dell'art. 10 lett. d LDDS. Va osservato che, per questo motivo, l'insorgente era già stato ammonito il 1° ottobre 1996 e 1° aprile 1998 dall'autorità competente in materia di stranieri, con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. L'interessato rileva di non aver più fatto capo all'assistenza dal gennaio 2000 e di poter rimborsare il debito entro breve-medio termine. Ci si può invero chiedere se sussista ancora il rischio effettivo che il ricorrente richieda anche in futuro le prestazioni assistenziali, dal momento che egli aveva ottenuto tali sussidi nonostante lavorasse; ci si può, inoltre, chiedere quale concreta portata possa essere attribuita all'intenzione, manifestata con lettera 12 giugno 2001, ossia dinnanzi a questo Tribunale, di rimborsare parte del debito contratto nei confronti dello Stato. Sia come sia, il quesito non necessita di essere approfondito. Le risultanze precedentemente addotte costituiscono comunque un fattore di rilievo, unitamente ai tre ammonimenti pronunciati nei suoi confronti, alle diverse infrazioni alla LCStr e alle contravvenzioni alla LDDS come pure ai procedimenti esecutivi a suo carico menzionati nella risoluzione governativa, cui si rimanda per brevità e non contestati dal ricorrente, per ammettere la persistenza di un motivo di espulsione fondato sull'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS, facendo di lui una persona indesiderata in Svizzera. Con la sua condotta in generale e i suoi atti, __________ ha infatti denotato di non voler o di non essere grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita.

4.3. Tenuto conto di tutto quanto precede, esistono pertanto sufficienti motivi per allontanare il ricorrente dal territorio cantonale. Che egli non abbia subìto condanne per un totale di almeno due anni di detenzione, considerato dalla prassi come soglia a partire dalla quale vi è generalmente motivo per respingere la domanda di rilascio o proroga del permesso (art. 10 lett. a LDDS; DTF 120 Ib 6 consid. 4), non è dunque di decisivo rilievo. Tanto più che tali requisiti sono puramente indicativi.

                                   5.   __________ risiede in Svizzera stabilmente soltanto dall'aprile 1995. Il suo precedente soggiorno nel nostro Paese, iniziato nel 1987, è stato infatti interrotto nel 1992, quando non gli era stato rinnovato il suo permesso di soggiorno. Il suo rientro in __________ è esigibile, dal momento che è originario di quel Paese e vi aveva vissuto nuovamente per qualche tempo dopo il suo primo soggiorno in Svizzera. Più delicata appare la situazione della moglie, qualora volesse trasferirsi nel Paese d'origine dell'insorgente. Lingua, cultura e mentalità sono sensibilmente diverse da quelle esistenti in Svizzera. Tuttavia, in __________, essa ha sposato __________ e vi ha già trascorso le vacanze. Inoltre essa era al corrente, al momento del matrimonio, dell'esistenza di un divieto di entrata in Svizzera nei confronti dell'insorgente (scritto 2 marzo 1995 di __________ all'UFDS) e non poteva dunque escludere che suo marito avrebbe incontrato difficoltà nell'ottenere la proroga del permesso di dimora qualora avesse commesso nuovamente dei reati (DTF 120 Ib 16 consid. 4d; DTF 110 Ib 201; STF 1° luglio 1996 in re R.). L'interesse pubblico a non rinnovare il permesso di dimora al ricorrente è quindi preponderante rispetto ai motivi di ordine privato di rimanere nel nostro Paese perché la sua consorte non potrebbe vivere insieme a lui in __________. Del resto, il provvedimento adottato nei suoi confronti non gli impedisce di rientrare in Svizzera nell'ambito di soggiorni turistici per frequentare sua moglie, qualora quest'ultima non volesse accompagnarlo nel suo Paese d'origine.

                                   6.   Rifiutando di rinnovare il permesso di dimora al ricorrente, le autorità inferiori non hanno dunque disatteso gli art. 7, 10 cpv. 1, 11 cpv. 3 LDDS e 16 ODDS, ma nemmeno l'art. 8 CEDU, invocato nel ricorso. La decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata e non appare di conseguenza insostenibile.

                                   7.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7, 10 cpv. 1, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza __________ (31 gennaio 1966), cittadino tunisino, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 agosto 2001 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2001.129 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 52.2001.129 — Swissrulings