Incarto n. 52.2001.00127
Lugano 1. giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 aprile 2001 di
__________ __________ tutti rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n. 1268) che annulla la licenza edilizia 20 aprile 2000 rilasciata loro dal municipio di __________ per la costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare in località __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
- 3 maggio 2001 del municipio di __________;
- 8 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
- 19 maggio 2001 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 27 dicembre 1999 i ricorrenti __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località __________ (zona residenziale semiestensiva R2-04), su un terreno di proprietà dei liteconsorti __________ e __________ (part. n. __________ RFD).
Alla domanda si sono opposti diversi vicini, contestando la sufficienza dei piani, la distanza verso l'edificio che sorge sul fondo contermine (part. n. __________ RF), l'altezza della costruzione e l'adeguatezza dell'accesso.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, il 20 marzo 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.
B. Con giudizio 21 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini opponenti. Respinte le censure riferite alla sufficienza dei piani, il Governo si è in sostanza limitato a rilevare che, sorgendo a soli 4 m dalla pensilina d'ingresso allo stabile degli opponenti __________ e __________, la controversa costruzione non rispettava la distanza minima tra edifici (m 6), prescritta dall'art. 52 NAPR.
C. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio al Consiglio di Stato affinché statuisca sulle rimanenti censure sollevate dagli opponenti.
Secondo i ricorrenti, la pensilina d'ingresso allo stabile dei vicini __________, posta a circa 50 cm dal confine fra i fondi, non farebbe stato ai fini delle distanze tra edifici. La distanza tra edifici andrebbe misurata per rapporto alla costruzione principale. A maggior ragione si imporrebbe questa conclusione ove si consideri che la pensilina è stata realizzata abusivamente.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed i vicini __________ e __________, che contestano le tesi dei ricorrenti.
Il municipio di __________ condivide invece l'impugnativa con argomenti che verranno semmai discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare invero atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in misura sufficientemente chiara dalle tavole processuali. Le caratteristiche della pensilina (portico), a partire dalla quale andrebbe misurata la distanza tra edifici, sono facilmente desumibili dalle fotografie agli atti e dalle planimetrie. Vanno quindi disattese le censure che i ricorrenti sollevano in relazione alla valutazione anticipata, operata dal Consiglio di Stato, circa la concludenza delle prove chieste dai ricorrenti in prima istanza.
2. 2.1. L'art. 41 cpv. 1 RLE impone di misurare le distanze dal confine o tra edifici nel punto in cui l'edificio o l'impianto più si avvicina al confine, dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde e i balconi che hanno una sporgenza sino a m 1.10 e non occupano più di un terzo della lunghezza della facciata.
Considerate le finalità delle distanze tra edifici, determinante ai fini della misurazione di questo parametro è la proiezione orizzontale degli ingombri delle opere edilizie. Eccezioni a questa regola sono ammesse soltanto nel caso di gronde o di balconi di ridotte dimensioni, rientranti nei limiti indicati dalla norma. La giurisprudenza ha inoltre sottratto al computo delle distanze le piccole sporgenze con funzione ornamentale o complementare, quali canne fumarie, mensole o davanzali. Gli altri corpi sporgenti, in particolare quelli che superano le dimensioni usuali delle gronde o la larghezza dei balconi ammessi senza computo sulle distanze (m 1.10), fanno invece stato ai fini della misurazione delle distanze (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 39 LE, n. 1195 e 1202).
2.2. L'art. 52 NAPR di __________ fissa a 6 m la distanza minima tra edifici. Identica distanza è fissata dall'art. 15 NAPR verso costruzioni sorte prima della pubblicazione del PR ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta.
2.3. Nel caso concreto, la controversa costruzione verrebbe a sorgere ad una distanza di m 3.47 dal confine verso il fondo dei resistenti __________ (part. n. __________ RF), rispettivamente a circa 4 m dalla pensilina d'ingresso allo stabile che sorge su tale fondo.
Orbene, questa pensilina, larga m 3.28 e lunga m 3.40, costituisce senza ombra di dubbio un corpo sporgente soggetto a computo ai fini della misurazione delle distanze. Non si tratta né di una semplice gronda, né di un balcone rientrante nei limiti fissati dall'art. 41 RLE, né di una modica sporgenza con funzioni ornamentali o complementari. Il manufatto determina invero un ingombro significativo, che non può essere ignorato ai fini della misurazione delle distanze.
Invano i ricorrenti ne eccepiscono la legittimità. Il manufatto, realizzato una ventina d'anni orsono, esiste ed esige per il fatto stesso di esistere che la distanza di 6 m, prescritta dagli art. 52 e 15 NAPR sia rispettata. Considerate le finalità perseguite da questo parametro edilizio, le distanze tra edifici vanno per principio applicate anche per rapporto a costruzioni abusive. Quest'ultime possono in effetti continuare ad esistere sintanto che non vengano colpite da un ordine di demolizione.
Parimenti, non giova ai ricorrenti richiamarsi alle norme sulle costruzioni accessorie. La pensilina non può infatti essere considerata una costruzione accessoria, perché l'art. 26 NAPR nega questa qualifica alle opere subalterne costruite in contiguità con un edificio principale.
3 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la risoluzione governativa impugnata va quindi senz'altro confermata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 39 LE; 41 RLE; 15, 26, 52 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario