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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.06.2001 52.2001.122

June 15, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,023 words·~5 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00122  

Lugano 15 giugno 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  21 aprile 2001 di

__________  

contro  

la decisione 3 aprile 2001 del Consiglio di Stato (n. 1501) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 13 dicembre 2000 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per l'edificazione di due case monofamiliari nella zona residenziale R2 (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

-    2 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

-    9 maggio 2001 dell'arch. __________;

-    21 maggio 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 6 ottobre 2000 l'arch. __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire due case monofamigliari nella zona residenziale R2, su un terreno in pendio (part. n. __________ RF);

che alla domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui la ricorrente __________, proprietaria del fondo contermine sul lato N (part. n. __________ RF), che ha contestato l'intervento soprattutto dal profilo estetico ed ambientale;

che, raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, il 13 dicembre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini;

che con giudizio 3 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta le impugnative contro di esso inoltrate dagli opponenti;

che in relazione alle censure di natura estetica ed ambientale sollevate dalla ricorrente __________, il Consiglio di Stato ha escluso che nella controversa edificazione fossero ravvisabili gli estremi di un intervento deturpante; la passerella veicolare prevista per accedere alla casa più bassa non potrebbe, in particolare, essere considerata parte integrante della facciata e non sarebbe nemmeno fonte di immissioni intollerabili per il fondo dell'insorgente;

che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti a questo Tribunale, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza;

che in questa sede l'insorgente ripropone e sviluppa le censure sollevate invano in prima istanza con riferimento all'inserimento estetico delle costruzioni nel quadro del paesaggio;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni;

che ad identica conclusione perviene il beneficiario della licenza edilizia, contestando succintamente le tesi dell'insorgente;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

che la legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria del fondo contermine a quello dedotto in edificazione e già opponente, è certa;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi, oltre ad essere sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta, emerge in modo chiaro dalla documentazione fotografica agli atti, mentre quella dell'oggetto della contestazione è deducibile dai piani;

che giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN i paesaggi ed i panorami pittoreschi non devono essere deturpati; sono vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio; sono in particolare vietate le costruzioni, ricostruzioni e ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere;

che, come rettamente ed esurientemente illustrato dal Consiglio di Stato con riferimento alla dottrina ed alla giurisprudenza, il concetto di deturpazione presuppone un notevole effetto sfavorevole sul quadro del paesaggio; non basta che la costruzione non lo abbellisca o lo danneggi leggermente; il contrasto con le preesistenze deve essere significativo ed immediatamente percettibile anche da parte di persone prive di particolare sensibilità estetica o di speciale indirizzo artistico;

che questo tribunale, chiamato a statuire su censure d'ordine estetico connesse all'applicazione del DLBN, non può rivedere liberamente l'apprezzamento esercitato dall'autorità decidente; esso deve limitarsi a verificare che la valutazione operata dall'autorità cantonale in sede di preavviso non violi il diritto, segnatamente dal profilo di un esercizio abusivo del potere discrezionale ad essa riservato dalle disposizioni del DLBN o di un'interpretazione insostenibile dei concetti giuridici indeterminati che quest'ultime contengono;

che, nell'evenienza concreta, le controverse costruzioni verrebbero a sorgere ai margini di un vasto insediamento di casette monofamiliari costruite in stile tradizionale sulle falde del __________, situato all'interno di un comprensorio dichiarato paesaggio pittoresco;

che l'espressione architettonica dei controversi edifici, costituiti di parallelepipedi contrassegnati da un elemento architettonico che incornicia le facciate rivolte verso valle, si distingue chiaramente da quella delle costruzioni circostanti;

che per quanto opinabile possa apparire all'insorgente, l'aspetto estetico delle costruzioni avversate non è tuttavia stravagante o indecoroso; il fatto che si scosti da quello degli edifici circostanti non è atto, in particolare, a suscitare nell'osservatore sensazioni di disagio estetico;

che nemmeno la piccola passerella, lunga 9 m e larga 3, che permette ai veicoli di accedere all'autorimessa della casa più bassa ad un'altezza di un paio di metri dal suolo, suscita turbamento estetico;

che, contrariamente a quanto assume l'insorgente, questo elemento non costituisce un prolungamento della facciata N della casa in questione; tanto mano possono esservi ravvisati gli estremi di un opera lesiva del comune senso estetico;

che, non procedendo da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che le disposizioni in esame conferiscono all'autorità decidente, la valutazione estetica dell'intervento, operata della CBN in sede di preavviso, regge perfettamente alle generiche critiche sollevate dall'insorgente;

che del tutto inconsistenti sono le censure che l'insorgente ripropone in questa sede in relazione alle immissioni derivanti al suo fondo dal suddetto manufatto;

che il modestissimo traffico veicolare connesso all'autorimessa servita dalla passerella rientra indubitabilmente nei limiti posti dalla legislazione ambientale; non v'è motivo per ritenere che tali immissioni non siano contenute nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e che non superino i valori di pianificazione (art. 11 LPAmb; 7 OIF);

che, stando così le cose, il ricorso, palesemente infondato, per non dire temerario, va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia è posto a carico dell'insorgente secondo soccombenza;

visti gli art. 21 LE; 2 DLBN; 3 RBN; 11 LPAmb; 7 OIF; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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