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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2001 52.2001.120

June 20, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,383 words·~12 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00120  

Lugano 20 giugno 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  19 aprile 2001 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 3 aprile 2001 (n. 1503) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 gennaio 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    24 aprile 2001 del Dipartimento delle istituzioni,

-      2 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 7 agosto 1997, la cittadina statunitense __________ (1973) si è sposata nel canton __________ con lo svizzero __________ (1967), residente nel Paese d'origine della ricorrente. Il 1° gennaio 2000, __________ e __________ si sono trasferiti in Svizzera. Per vivere insieme al marito a __________, l'interessata ha ottenuto un permesso di soggiorno, valido fino al 31 dicembre 2000. Il 1° ottobre 2000, __________ è andata ad abitare a __________ presso il cittadino elvetico __________.

                                  B.   Il 23 gennaio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza di __________ volta ad ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora, fissandole un termine con scadenza il 30 aprile 2001 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha ritenuto che non sussistessero più le condizioni per le quali era stato concesso il permesso alla ricorrente per soggiornare in __________. L'interessata aveva confermato alla Polizia cantonale che non viveva più insieme al marito e che si era trasferita presso il suo fidanzato __________. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 3 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________, la quale aveva contestato il suo verbale d'interrogatorio di polizia siccome priva di un interprete. Il Governo ha escluso pressioni da parte dell'agente interrogante e ha indicato che spettava all'interessata richiedere la presenza di un traduttore. L'Esecutivo cantonale ha pure rilevato che l'asserita ripresa della comunione domestica dei coniugi __________, addotta nel ricorso, era stata smentita dagli accertamenti esperiti dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato tramite la Polizia cantonale (acquisizione agli atti del contratto di locazione intestato a __________ e a __________ per l'appartamento di __________ con effetto dal 1° marzo 2001; conferma, da parte del rappresentante dei locatori, che la ricorrente viveva stabilmente presso il __________). Ha quindi ritenuto che non vi fossero possibilità di riconciliazione tra l'insorgente e il consorte e ha considerato manifestamente abusivo, da parte dell'interessata, appellarsi al suo matrimonio svuotato di ogni contenuto per poter continuare a soggiornare sul territorio elvetico.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora. In via subordinata, essa chiede che gli atti vengano rinviati alle autorità inferiori, affinché emanino un nuovo giudizio. Adduce in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentita, ribadendo di non aver potuto esprimersi in maniera sufficientemente chiara durante l'interrogatorio di polizia a causa della mancanza di un interprete. Chiede al Tribunale di sanare tale carenza tramite la sua audizione. Contesta in seguito di aver contratto un matrimonio fittizio e di richiamarsi al vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, asserendo che la separazione dal marito è una semplice pausa di riflessione e che nulla impone ai coniugi di vivere sotto lo stesso tetto. Sostiene infine che il centro dei suoi interessi si trova in Svizzera, dove si sente integrata e ha i suoi principali legami affettivi. L'insorgente chiede che al ricorso venga conferito l'effetto sospensivo.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In materia di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce infatti che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione di un permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se la proroga del permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.4. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come verrà spiegato in seguito, l'audizione dell'insorgente non è necessaria, in quanto non appare idonea a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).

                                   2.   La ricorrente rimprovera alle autorità inferiori di aver violato il diritto di essere sentito. Sostiene di non aver potuto spiegare la propria situazione in maniera sufficientemente chiara durante il suo interrogatorio di polizia a causa della mancanza di un interprete.

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti).

2.2. In occasione del suo interrogatorio del 21 dicembre 2000, __________, dopo essersi dichiarata d'accordo di rispondere alle domande dell'agente di polizia, ha ammesso di vivere separata dal marito e di essersi legata sentimentalmente al __________. In seguito, essa ha letto il verbale, l'ha confermato e l'ha firmato senza eccepire alcunché. La ricorrente non è quindi una sprovveduta. E' del resto soltanto dopo aver ricevuto la decisione con cui le si rifiutava il rinnovo del suo permesso di dimora che ha invocato le sue asserite difficoltà linguistiche non contestando comunque di aver vissuto separata dal marito __________. Tanto più che anche dinnanzi al Tribunale, dove ha potuto esprimersi su tali risultanze tramite la sua impugnativa, l'insorgente ha ammesso che la separazione dura tuttora (ricorso ad C, pag. 7).

2.3. A ben guardare, il Governo ha violato il diritto di essere sentito della ricorrente, non tanto per il motivo addotto dalla stessa, bensì in quanto non le ha dato la possibilità di presentare osservazioni in merito agli accertamenti da esso esperiti volti a dimostrare che i coniugi __________ non avevano mai ripreso la loro vita in comune (art. 52 PAmm). Il 2 aprile 2001 l'Esecutivo cantonale ha infatti inviato a __________ copia del rapporto di esecuzione 20 marzo 2001 della Polizia cantonale e del contratto di locazione sottoscritto il 17 febbraio precedente da __________ "per conoscenza" e il 3 aprile 2001 ha emanato la decisione, fondandosi su tali risultanze (ad E.2., pagg. 8-9). Non è comunque necessario rinviare agli atti all'autorità inferiore, affinché proceda ad emanare un nuovo giudizio dopo aver dato la possibilità alla ricorrente di esprimersi su tali accertamenti. La violazione del diritto di essere sentito dell'interessata è già stata sanata, poiché __________ ha potuto prendere posizione sulle menzionate risultanze istruttorie tramite il suo gravame al Tribunale, che dispone su questo aspetto, come l'alta Corte federale, di pieno potere cognitivo (cfr. STF 27 aprile 1995 inedita in re K., consid. 2c). Si terrà comunque conto di tale mancanza da parte del Consiglio di Stato nell'ambito della fissazione della tassa di giudizio a carico dell'insorgente (STA 30 ottobre 1992 in re V., consid. 2.2.).

                                   3.   Come già indicato in precedenza (consid. 1.3.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.

                                   4.   In concreto, il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto, da parte della ricorrente, nell'invocare il vincolo coniugale (consid. E, pagg. 7 segg.). Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessata (matrimonio d'amore, lunga convivenza) al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia delle sue nozze.

                                   5.   La ricorrente è entrata in Svizzera il 1° gennaio 2000 unitamente a suo marito. Per vivere insieme a __________ a __________, essa è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale. Tuttavia, nell'ottobre 2000 __________ si è separata dal coniuge, trasferendosi a __________ presso __________ (v. avviso di scadenza permesso B del 2/13 novembre 2000), senza pretendere che ciò fosse dovuto per motivi che imponessero l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale ai sensi dell'art. 175 CC. Da allora, tra i coniugi __________ non sussiste più una vera e propria relazione sentimentale. Del resto neppure in questa sede la ricorrente afferma di aver ripreso la vita coniugale con il marito. Che i coniugi abbiano mantenuto buoni rapporti di amicizia, non permette dunque di mutare il giudizio.

                                   6.   Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dall'ottobre 2000, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il marito __________. Il fatto che la ricorrente abbia coltivato nel nostro Paese dei rapporti di amicizia o altro con altre persone non è dunque di decisivo rilievo.

                                   7.   La ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, l'interessata deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della natura formale del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito.

                                   8.   Va osservato infine che la ricorrente soggiorna in Svizzera soltanto dal 1° gennaio 2000 e che il suo rientro negli Stati Uniti, dove è nata ed è cresciuta, risulta esigibile.

                                   9.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto. La tassa di giudizio, ridotta (v. consid. 2.3.), segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 8 CEDU, 29 Cost, 1, 4, 7, 12 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 52, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza __________ (7 maggio 1973), cittadina degli __________, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 30 agosto 2001 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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