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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.07.2001 52.2001.115

July 16, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,178 words·~6 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00115  

Lugano 16 luglio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  10 aprile 2001 della ditta

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 28 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n. 1386), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso l'ordine di sgomberare il materiale ed i macchinari depositati sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

-    24 aprile 2001 del Consiglio di Stato;

-    27 aprile 2001 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'impresa di costruzioni __________ è proprietaria di un fondo (part. n. __________ RF di 2'161 mq), situato nella zona mista residenziale-artigianale (RAr 4) di __________, che ha acquistato nel 1991 da __________, dopo esserne stata locataria per nove anni. Il fondo è utilizzato da almeno una ventina d'anni per il deposito di macchinari edilizi e di materiali di costruzione.

                                  B.   Sollecitato da alcuni vicini, il 1° settembre 2000 il municipio di __________ ha ordinato alla ricorrente di sgomberare i macchinari ed i materiali depositati. L'autorità comunale ha in sostanza reputato l'insediamento contrario alle norme di legge concretamente applicabili, segnatamente all'art. 34 NAPR, che vieta su tutto il territorio comunale i depositi, gli scarichi e le deponie, salvo nelle zone appositamente riservate dal municipio.

                                  C.   Con giudizio 28 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo il ricorso contro di esso inoltrato dalla __________.

Dopo aver rilevato che non è mai stato formalmente autorizzato, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'insediamento si ponesse in contrasto insanabile con la funzione residenziale assegnata dal PR alla zona in questione e con l'art. 34 NAPR di cui si è appena detto. Ne ha quindi dedotto che non potesse beneficiare della garanzia della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite. Di conseguenza, ha confermato l'ordine censurato.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme all'ordine di sgombero.

Rievocati i fatti salienti, l'insorgente rileva che l'utilizzazione del fondo per il deposito di macchinari edilizi e materiali di costruzione risale al 1958, quando il municipio aveva rilasciato all'impresa di costruzioni __________ il permesso di costruirvi dei magazzini e degli uffici.

L'insediamento beneficerebbe quindi della tutela delle situazioni acquisite.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 45 e 21 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento censurato, è certa.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 43 LE, richiamato dalla decisione censurata, il municipio ordina la rettifica o la demolizione delle opere edilizie, eseguite senza permesso o in contrasto con il permesso ricevuto, che disattendono in modo insanabile il diritto materialmente applicabile.

L'azione di ripristino, secondo la vigente LE, è di principio soggetta ad un termine di perenzione di trent'anni, che decorre dalla conclusione dell'opera abusiva. Fanno eccezione i casi in cui il ripristino si fonda su motivi di polizia in senso stretto, ossia è dettato dalla necessità di preservare la salute, l'igiene e l'integrità fisica delle persone da pericoli gravi, imminenti e non altrimenti evitabili, derivanti dall'opera edilizia e dal mantenimento della situazione illegale (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 43 LE n. 1313 e rimandi). Essenzialmente in quest'ottica è da intendere l'art. 70 cpv. 4 LALPT, che derogando alla tutela delle situazioni acquisite assicurata dal cpv. 1 della stessa norma a favore delle costruzioni esistenti in contrasto con la funzione prevista per la zona di utilizzazione, permette di ordinare la cessazione dell'attività in casi in cui tale contrasto sia grave e non altrimenti sanabile.

Termini di perenzione più brevi di quello trentennale, applicabile in base al diritto vigente, fanno tuttavia stato nel caso di opere costitutive di violazione materiale del diritto, che sono state realizzate abusivamente prima del 31 dicembre 1987. A queste opere torna in effetti applicabile l'art. 57 cpv. 3 LE 1973, in vigore sino al 31 dicembre 1992, che prevedeva per l'azione di ripristino un termine di perenzione assoluto di cinque dall'esecuzione dei lavori. In mancanza di un'esplicita disposizione di legge, che sopprima retroattivamente il beneficio della perenzione dell'azione di ripristino, perfezionatasi in forza della norma succitata, queste costruzioni sono da considerarsi legittimate ope temporis.

2.2. Nell'evenienza concreta, diversi e convergenti indizi permettono di ritenere che il deposito di macchinari e materiali da costruzione, di cui il municipio ha ordinato lo sgombero, esista da diversi decenni. Ne fa fede, in particolare, la licenza per la costruzione di un magazzino rilasciata nel 1958 all'impresa di costruzioni che ha occupato il fondo sino al 1982, quando ha locato il terreno alla ricorrente.

Ai fini del giudizio non occorre stabilire se tale permesso abbia autorizzato anche la formazione di depositi a ciclo aperto. Né occorre accertare se l'insediamento fosse conforme al PR 1982 o al diritto previgente. Ai fini del giudizio è in effetti sufficiente rilevare che al momento in cui è entrata in vigore l'attuale legge edilizia, qualsiasi azione di ripristino era perenta per decorrenza sul termine quinquennale previsto dall'art. 57 cpv. 5 LE. Conclusione, questa, che riduce le possibilità d'intervento dell'autorità alle ipotesi fondate su motivi di polizia in senso stretto o sull'art. 70 cpv. 4 LALPT.

2.3. Ferme queste premesse, si deve necessariamente rilevare che il municipio non ha nemmeno preteso di fondare l'ordine di sgombero su motivi di polizia in senso stretto. Né vi sono elementi che permettano di ritenere soddisfatte le condizioni per un simile intervento. La presenza e la modesta attività del deposito possono invero arrecare qualche disturbo al vicinato. In nessun caso è tuttavia data una situazione di pericolo per i beni di polizia suscettibile di giustificare l'adozione di un ordine di sgombero come quello in discussione.

Parimenti, è del tutto indimostrato che il contrasto con la destinazione di zona sia talmente grave e non diversamente sanabile da giustificare anche solo un ordine di cessazione dell'attività retto dall'art. 70 cpv. 4 LALPT.

                                   3.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando tanto l'ordine di sgombero, quanto il giudizio governativo che lo conferma, siccome lesivi del diritto.

Dato che il comune non è intervenuto a tutela di suoi interessi particolari, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili vanno tuttavia poste a suo carico.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 43 LE; 70 LALPT; 57 LE 1973; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.   la decisione 1. settembre 2000 del municipio di __________;

1.2.   la decisione 28 marzo 2001 (n. 1386) del Consiglio di Stato.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                   3.   Il comune di Stabio rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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