Incarto n. 52.2001.00110
Lugano 5 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 aprile 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 marzo 2001, no. 1292, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 18 gennaio 2001 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di tre mesi;
vista la risposta 24 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 settembre 1987 __________, 1969, ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B.
Successivamente il suo comportamento alla guida è stato sanzionato in due occasioni con provvedimenti amministrativi. In particolare, dopo essere stato ammonito nel 1996 a seguito di una pericolosa manovra di rientro da un sorpasso, il 6 aprile 2000 gli è stata revocata la licenza di condurre a titolo di ammonimento per la durata di un mese, per aver circolato a 176/161 km/h in autostrada.
B. Il 22 settembre 2000 __________, alla guida della vettura Porsche targata TI __________, sulla strada __________, ha effettuato una manovra di sorpasso su un tratto sinuoso e con curve a ridotta visuale ed ha circolato a velocità eccessiva e pericolosa, nonostante il limite vigente di 50 km/h.
C. a) A seguito della suddetta infrazione, previa notifica del rapporto di contravvenzione, rimasto incontestato, con decisione 17 novembre 2000, cresciuta in giudicato, la Sezione della circolazione ha inflitto a __________ una multa di fr. 300.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 60.-- e alle spese di fr. 20.--.
b) Inoltre, il 18 gennaio 2001, la Sezione della circolazione, in considerazione dei precedenti dell'interessato e della gravità dell'infrazione commessa, ha disposto la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per la durata di tre mesi, dal 19 febbraio al 18 maggio 2001, autorizzando comunque in tale periodo la guida di ciclomotori.
Tale risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 lett. a LCStr.
D. a) Contro la predetta decisione__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo, in via principale, l'annullamento della stessa ed in via subordinata la riduzione della durata del periodo di revoca.
Egli ha sostenuto di non aver tempestivamente contestato le risultanze del procedimento penale, in quanto si sarebbe reso conto solo in un secondo tempo dell'inattendibilità delle stesse. Fornendo una differente versione dei fatti, ha quindi concluso di non aver commesso alcuna infrazione. Ha inoltre lamentato la violazione del principio di proporzionalità e addotto la necessità di utilizzare l'autovettura per ragioni professionali.
b) Con giudizio 21 marzo 2001, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e confermato il provvedimento di revoca. Rilevato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha negato la sussistenza di una reale necessità di condurre per motivi professionali e ha ritenuto corretti, adeguati e proporzionati alle circostanze il provvedimento di revoca e la sua durata.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo, in sostanza, le richieste e le argomentazioni già sollevate dinnazi all'istanza inferiore. Egli ravvisa inoltre una violazione del diritto di essere sentito per il fatto che l'incarto contravvenzionale da lui consultato non contemplasse gli elementi probatori relativi all'eccesso di velocità che avrebbe commesso circolando a 85 km/h, in luogo dei 50 km/h prescritti quale velocità massima. Produce altresì due dichiarazioni del padre, il quale avrebbe pagato la multa a sua insaputa, durante una sua assenza dal domicilio, precludendogli pertanto la possibilità di contestare l'infrazione.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione impugnata.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. Prima di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Strafund Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm). I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
3. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c).
4. 4.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
4.2. Nel caso di specie, il ricorrente non ha impugnato la decisione di multa inflittagli in sede penale.
Per giustificare la sua inazione egli ha addotto differenti, ed almeno parzialmente contraddittorie motivazioni con lo scritto 25 dicembre 2000, nella memoria di ricorso al Consiglio di Stato nonché, da ultimo, in questa sede. Già queste discrepanze incrinano seriamente l'attendibilità delle giustificazioni addotte dall'insorgente ed in particolare delle dichiarazioni sottoscritte da suo padre, emerse solamente a questo stadio procedurale. Ad ogni modo, egli non eccepisce l'irregolarità della notifica del rapporto di contravvenzione e della relativa decisione di multa, che, in effetti, hanno esplicato tutti gli effetti di legge, segnatamente quelli prodotti dalla decorrenza dei termini d'impugnazione. Il fatto poi che il padre abbia pagato la multa in assenza e ad insaputa del ricorrente non è circostanza suscettibile di rimettere in discussione gli accertamenti operati nell'ambito del procedimento contravvenzionale.
Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento degli stessi da parte dell'autorità dipartimentale. Considerati i precedenti a suo carico, non poteva ignorare che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura amministrativa nei suoi confronti. Tuttavia, non ha impugnato presso le istanze superiori la decisione di multa. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è dunque vincolato al giudizio di condanna pronunciato dalla Sezione della circolazione.
5. Nelle concrete evenienze, le istanze inferiori addebitano all'insorgente di aver commesso un'azzardata manovra di sorpasso, a velocità eccessiva. Per contro, sulla scorta dei fatti ritenuti in sede penale, le autorità preposte non hanno tenuto conto dell'ulteriore imputazione, indicata nel rapporto di contravvenzione, secondo cui il ricorrente avrebbe circolato a 85 km/h, anziché a 50 km/h. In tale evenienza, l'infrazione avrebbe assunto il carattere di caso grave, giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr (DTF 124 II 475, cons. 2a; 124 II 97, cons. 2b; 123 II 106 cons. 2c), e avrebbe inevitabilmente comportato la revoca della licenza per almeno sei mesi, trattandosi di un caso di recidiva ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr (cfr. Bussy / Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3a ed., N. 2.3 ad art. 17 LCStr).
Ne consegue, in primo luogo, che il ricorrente è malvenuto a dolersi della violazione del diritto di essere sentito, poiché eventuali elementi assunti per comprovare l'entità dell'eccesso di velocità commesso sono stati ininfluenti ai fini del giudizio penale e, di riflesso, risultano irrilevanti anche nell'ambito della presente procedura, che, come esposto in precedenza, si fonda sul medesimo complesso di fatti.
Ad ogni modo, a prescindere dall'effettiva velocità tenuta dal ricorrente, gli addebiti mossigli appalesano senza dubbio una certa gravità. In effetti, l'esecuzione di una manovra di sorpasso senza godere di buona visuale è suscettibile di creare un accresciuto pericolo per la sicurezza del traffico o di terzi (cfr. art. 35 cpv. 2 LCStr; Bussy / Rusconi, op. cit., N. 2.1 ss. ad art. 35 LCStr). Inoltre, la colpa dell'insorgente non può venir qualificata come lieve, tanto più che l'infrazione in esame è stata commessa meno di tre mesi dopo la fine di un precedente periodo di revoca della licenza. È altresì opportuno rilevare che un'eventuale necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali deve essere tenuta in considerazione unicamente nell'apprezzamento della durata di un'eventuale revoca della licenza, mentre che è irrilevante ai fini della determinazione della misura amministrativa da adottare, revoca o ammonimento.
In siffatte circostanze, vista l'infrazione commessa, la colpa imputabile all'insorgente e i precedenti a suo carico, si impone l'adozione di una misura amministrativa che, forzatamente, deve consistere nella revoca della licenza, non potendosi considerare il caso in esame come di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 in fine LCStr.
6. Il ricorrente, titolare della ditta __________, attiva in campo informatico, sostiene di avere imperiosa necessità professionale di condurre un veicolo a motore, dal momento che la sua attività comporta l'assistenza alla clientela direttamente al domicilio o in azienda.
6.1. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572 e ss., cons. 2c).
6.2. Per l'insorgente la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua situazione non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale.
Anche ammettendo che nella sua professione il ricorrente sia effettivamente obbligato a spostarsi in luoghi diversi per l'assistenza e la consulenza alla clientela, va tuttavia evidenziato che egli avrebbe comunque la possibilità di far capo all'utilizzo di mezzi pubblici o di un ciclomotore, di ricorrere all'aiuto di conoscenti oppure, verosimilmente, di concordare sul posto di lavoro differenti modalità di impiego, per una durata temporale limitata.
In quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti a cui si è accennato in precedenza.
7. Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente e della colpa che gli è imputabile, sulle quali ci si è già soffermati, nonché del grave e recente episodio di cui si è reso protagonista, circolando in autostrada a ben 176/161 km/h, e del fatto che non può invocare una necessità professionale in senso stretto di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata di tre mesi del provvedimento di revoca appare del tutto conforme al diritto e rispettosa del principio di proporzionalità.
Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU, 29 cpv. 2 Cost.; 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 LCStr, 10 LALCStr; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario