Incarto n. 52.2001.00107
Lugano 19 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Efrem Beretta quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 aprile 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione no. 1398 del 28 marzo 2001 del Consiglio di Stato che ha respinto il gravame interposto contro la decisione 8 febbraio 2001 della Sezione della circolazione di revocarle a tempo indeterminato la licenza di condurre;
vista la risposta 24 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il primo pomeriggio di domenica 1. ottobre 2000 __________ ha circolato in motocicletta in stato di ebrietà con un tasso di concentrazione alcolica accertato con perizia alcolimetrica del 2,96-3,86‰, percorrendo contromano, in violazione della segnaletica e malgrado le grida di un poliziotto, una strada in senso unico ove, accortasi del sopraggiungere di un veicolo nel regolare senso di marcia, ha perso la padronanza del mezzo ed è caduta. Per questi fatti la Sezione della circolazione l'8 febbraio 2001, visto il rapporto peritale 12 gennaio 2001 di __________ di cura dell'alcolismo (in seguito: __________) e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr, le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, disponendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di dicembre del 2001 e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico e di un rapporto di __________ attestanti dopo un periodo di controllo di dodici mesi l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di ogni dipendenza psicofisica da bevande alcoliche.
B. Contro questa decisione __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, contestando di essere alcolista e che fossero dati gli estremi medici per una revoca di sicurezza, e postulando una revoca della licenza a scopo di ammonimento non superiore a sei mesi.
C. Il 28 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr ed il rapporto peritale di Ingrado, l'esecutivo cantonale ha ravvisato "un fortemente probabile consumo alcolico smodato abituale o periodico … con una conseguente marcata elevazione della tolleranza alcolica", situazione avallata da precisi sospetti internistici, giungendo alla conclusione che "al momento della decisione impugnata la signora __________ non era in grado di sormontare per mezzo della propria volontà questa sua tendenza a consumare bevande alcoliche in proporzioni eccessive", per cui si giustificavano sia la revoca della licenza ex art. 17 cpv. 1 bis LCStr che le clausole relative alla riammissione alla guida ed al termine di prova prima di un riesame.
D. Contro tale decisione __________ insorge davanti a questo tribunale, ribadendo i propri argomenti. In particolare contesta di essere alcolista e che siano dati gli estremi medici per confermare la decisione impugnata, e postula una "sacrosanta" revoca della licenza a scopo di ammonimento, comunque non superiore a sei mesi. Sottolinea che dal momento del ritiro della licenza, avvenuto il 2 ottobre 2001, sono passati diversi mesi, durante i quali si è sottoposta alle analisi richieste dall'autorità riconoscendo lo sbaglio commesso, si è comportata bene e ha tenuto un atteggiamento di collaborazione. Ribadisce che il suo medico curante l'ha definita idonea alla guida e che la perizia Ingrado riporta solo alcuni indizi che non possono avere forza probatoria a fronte dei certificati medici e del comportamento tenuto dopo il sinistro. In particolare dalla perizia non risulterebbe né un caso di alcolismo, né un profilo etilistico della personalità, né difficoltà per la ricorrente nel resistere agli inviti ed al desiderio di consumare bevande alcoliche. Per questi stessi motivi, ritenuta l'assenza di precedenti violazioni alle norme della circolazione stradale, la buona condotta ulteriormente tenuta e le difficoltà a recarsi sul posto di lavoro con i mezzi pubblici, chiede che nelle more della procedura al ricorso venga conferito effetto sospensivo. Comunque postula una nuova perizia e di essere sentita.
E. Con la risposta il Consiglio di Stato ha rinunciato a formulare ulteriori osservazioni, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'audizione della ricorrente non è infatti necessaria, in quanto non appare idonea a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto, ciò che la ricorrente ha potuto fare diffusamente con l'inoltro del gravame in rassegna (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvio; 117 II 132 consid. 3b, pag. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146). Inoltre l'ulteriore prova peritale postulata dall'insorgente, in assenza di una perizia di parte o altri importanti elementi probatori dalle risultanze opposte a quelle di __________ (a fronte della quale una superperizia avrebbe potuto eventualmente entrare in considerazione), non potrebbe portare ulteriori elementi utili per il giudizio né influire sull'esito del gravame, anche per la distanza temporale dalla precedente perizia, che questo tribunale alla luce delle tavole processuali ritiene comunque attendibile malgrado le censure sollevate dalla ricorrente per i motivi che verranno esposti in seguito.
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2. A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 prima e seconda frase LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti.
3. Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia 12 gennaio 2001 del lic. __________. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, la ricorrente, che pure cita a sostegno delle tesi ricorsuali alcune emergenze peritali (ricorso pag. 5), ne mette in dubbio le conclusioni ritenendole soggettive e smentite dai due certificati medici in atti.
3.1. Il perito ha avuto un colloquio personale con l'interessata, l'ha sottoposta a numerosi test ed ha chiesto al medico curante dott. __________, che aveva prodotto delle analisi ed un certificato medico, di svolgere determinati approfondimenti, ed ha tenuto conto nel referto dell'insieme di tutte le risultanze.
Il lic. phil. __________ ha costatato dagli atti che al momento del prelievo di sangue malgrado l'elevata intossicazione alcolica accertata la ricorrente pareva sotto un effetto alcolemico solo medio e non ha avuto difficoltà nelle prove, ciò che induce un "più che fondato sospetto" di alcolismo con abuso etilico abituale.
La ricorrente al momento del colloquio con il perito presentava inoltre un'alcolemia dello 0.9% ed un fetore etilico forte e sgradevole, incompatibili con il consumo alcolico dichiarato (e secondo l'esperienza del perito spiegabili con l'assunzione di alcol il giorno o la sera prima, per una quantità pari all'intero consumo dichiarato dall'insorgente per i 30 giorni precedenti). L'insorgente non ha saputo però spiegare né l'alcolemia di quell'occasione, né quella riscontrata il giorno del sinistro, ed ha insistito a negare di avere consumato l'alcol necessario a causare tale alcolemia, attribuendo la colpa dei propri eccessi alcolici a particolari situazioni, negando di avere mai assunto bevande alcoliche con un consumo eccessivo, rafforzando e qualificando così nel perito il sospetto di una problematica etilistica.
3.2. Il perito riferisce che dai grafici di __________ e di __________ la ricorrente presenta dei limiti nel controllo delle proprie energie legati all'esuberanza delle energie vitali. Inoltre le risultanze delle analisi del sangue (con transaminasi e γGT elevate malgrado un valore delle CDT non patologico) mal si conciliavano con l'allegato certificato medico 29 novembre 2001 del dott. __________, che attestava solo un consumo alcolico modesto con assenza di segni clinici alcolcorrelati. Il perito si è chinato sul problema chiamando il dott. __________ ad effettuare ulteriori analisi indagando tali anomalie. Sulla base di tale approfondimento, e dei valori meno squilibrati riscontrati nelle seconde analisi, il medico curante ha riferito che "l'alterazione risultata precedentemente era dovuta ad un abuso alcolico del giorno precedente l'infortunio e occasionale" e confermava l'idoneità alla guida della sua paziente "alla condizione che si astenga dall'abuso sia pur occasionale di bevande a contenuto alcolico". A dispetto di quanto sostiene la ricorrente nel gravane in rassegna quindi i certificati medici in atti, che il perito ha tenuto in debita considerazione, non delineano un quadro incondizionatamente positivo (basti rilevare la condizione di cui al secondo certificato!), e sono stati debitamente considerati dal perito.
3.3. Vero è, come evidenziato nel gravame, che il perito ha sottoposto alla ricorrente il questionario MAST-R, la scala dell'alcolismo di __________ e la scala del craving, senza riscontrare né problematiche alcolcorrelate, né un profilo etilistico della personalità, né difficoltà nel resistere agli inviti ed al desiderio di consumare bevande alcoliche. Tuttavia il perito ha precisato che siccome tali questionari lasciano chiaramente capire ciò che misurano ha inserito " delle scale di controllo che permettono di verificare la presenza di eventuali tendenze intenzionali o inconsce alla falsificazione dell'immagine che potrebbe derivare dalle risposte date ai test", rilevando la presenza di forti difese (inconsapevoli) nei confronti del test, caratterizzate dalla tendenza a ridurre l'importanza attribuita a determinati comportamenti ed atteggiamenti. Si tratta quindi di test i cui risultati vanno presi con le pinze e relativizzati alla luce del particolare esito (che si può considerare negativo) del controllo, e le cui conclusioni - invocate dalla ricorrente che le estrapola dal loro contesto - non hanno in concreto la forza probante che ella pretende e non escludono pertanto l'esistenza di problemi alcolcorrelati.
3.4. Sulla scorta di quanto sopra, il perito valuta come evidente un'ottima sopportazione alcolemica della ricorrente, che non si sentiva ubriaca quando è incorsa nell'incidente della circolazione e neppure al momento della perizia pareva essere divenuta consapevole della gravità della guida in stato di ebrietà e della sua responsabilità nel causare il delitto. Dato che la marcata elevazione della tolleranza alcolemica deriva notoriamente "dal ripetuto e frequente consumo elevato o da un periodo anamnestico non breve o ripetuto di abuso alcolico abituale", egli conclude che è "fortemente probabile un consumo alcolico smodato abituale o periodico anche se recisamente negato". Anche a livello fisico, pur mancando chiari o sospetti segni fisici associabili clinicamente ad un consumo elevato o abituale di bevande alcoliche, vi sono "fortemente sospetti aspetti internistici (l'alterazione di alcuni valori epatici che si sono ridotti al secondo esame) associabili clinicamente a un consumo elevato regolare o abituale di bevande alcoliche" che rafforzano le conclusioni peritali.
3.5. La perizia del lic. phil. __________ appare fondata ed attendibile ed il suo procedere puntuale e scrupoloso. L'analisi effettuata non appare in contrasto con quanto espresso dal medico curante dell'insorgente, ritenuto che si china su aspetti psicologici, non considerati dall'esame internistico al quale si è - giustamente - limitato il dr. __________, che peraltro nel secondo certificato si è espresso in modo cauto sull'idoneità alla guida della paziente, formulando persino un'esplicita condizione in merito al consumo di alcol.
Il referto, che verte unicamente sull'idoneità dell'interessata alla guida, risulta essere chiaro ed approfondito. Non si può pertanto rimproverare alle autorità inferiori d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito, secondo cui appare fortemente probabile un consumo alcolico smodato abituale o periodico, che trova un riscontro in sospetti aspetti internistici ad esso clinicamente associabili, e secondo cui la ricorrente non ha (o non aveva) la percezione di essere ubriaca e sembra inconsapevole della gravità della guida in stato di ebrietà e della propria responsabilità in merito al sinistro.
4. Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi alcolcorrelati giusta gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis LCStr, sono adempiute, per cui il provvedimento di revoca a tempo indeterminato adottato dalla Sezione della circolazione, che del resto ha limitato il periodo di prova alla durata minima di un anno consentita dalla legge (art. 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr), come pure le condizioni poste, che appaiono del tutto consone alle particolarità del caso, si rivela giustificato. La decisione del Consiglio di Stato che lo ha confermato ed é oggetto di impugnativa va pertanto confermata siccome immune da violazioni del diritto.
5. Con l'emanazione del presente giudizio la richiesta di effetto sospensivo, peraltro motivata senza offrire prove particolari quo all'evoluzione della situazione dopo il sinistro (che comunque in concreto sarebbe stata ininfluente), e peraltro di regola inammissibile a fronte di una revoca di sicurezza, diviene priva di oggetto.
6. In virtù di quanto precede il ricorso deve essere respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 17 cpv. 3 LCStr, 10 LALCStr, 1 segg., 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario