Incarto n. 52.2001.00102
Lugano 20 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 aprile 2001 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 13 marzo 2001 (n. 1206) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 2 febbraio 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 5 aprile 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
- 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino italiano __________ si è sposato __________ a __________ con la cittadina elvetica __________. A partire da quella data, per vivere insieme alla moglie nella località di confine (via __________), il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 15 maggio 2001. Il 20 luglio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato la separazione dei coniugi __________, i quali non facevano più comunione domestica dal febbraio 1999.
B. Il 2 febbraio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata il 28 novembre 2000 da __________ volta ad ottenere la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora (via __________, sempre a __________), fissandogli un termine con scadenza il 31 marzo 2001 per lasciare il territorio cantonale. Preso atto della separazione legale, l'autorità ha ritenuto che, non vivendo più insieme alla moglie e non essendovi elementi comprovanti una possibile riconciliazione dei coniugi, non sussistessero più le condizioni per le quali era stato concesso il permesso al ricorrente per soggiornare in Svizzera. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 20 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha ritenuto che non vi fossero possibilità di riconciliazione tra il ricorrente e la moglie svizzera e ha considerato manifestamente abusivo, da parte dell'interessato, appellarsi a tale connubio per poter continuare a dimorare sul territorio elvetico. Secondo l'Esecutivo cantonale, non permetteva di mutare il giudizio il fatto che nel novembre 1999 l'insorgente avesse subìto un infortunio automobilistico e che chiedesse il ripristino del suo permesso di dimora per ragioni di cura, in quanto egli aveva ottenuto il controverso permesso di soggiorno unicamente a titolo di ricongiungimento famigliare. Tanto meno la necessità di un permesso di soggiorno al fine di assistere nel nostro Paese alle vertenze contro i responsabili dell'incidente e le relative compagnie di assicurazione. Ha infine considerato esigibile il rientro del ricorrente in Italia, dove viveva prima di giungere in Ticino.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora. Ritiene che la decisione impugnata violi il principio della proporzionalità. Sostiene di aver diritto alla proroga del suo permesso di soggiorno ai sensi degli art. 7 LDDS e 8 CEDU, in quanto persona coniugata con una cittadina elvetica. Contesta di richiamarsi al vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, sostenendo che la separazione è dovuta essenzialmente a motivi di salute e non escludendo di riconciliarsi con la consorte, dal momento che egli sta rispondendo con successo alla terapia riabilitativa cui si era sottoposto. Afferma infine di necessitare in ogni caso di un permesso di soggiorno per proseguire le sue cure e le cause giudiziarie concernenti le conseguenze dell'infortunio occorsogli. Con istanza pedissequa al gravame, chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In linea di principio il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile dinanzi all'alta Corte federale contro la revoca di un permesso di dimora (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Nella fattispecie l'impugnativa è stata inoltrata dall'insorgente il 2 aprile 2001, quando l'autorizzazione di soggiorno di cui egli beneficiava era ancora valida. Il permesso è tuttavia scaduto il 15 maggio 2001. Ci si potrebbe pertanto chiedere se __________ può ancora vantare un interesse pratico ed attuale a ricorrere (cfr. DTF 118 Ib 356 consid. 1a; 111 Ib 56 consid. 2, sentenza 31 marzo 1998 in re B. K. della seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale). Comunque sia, la questione può restare aperta. Infatti per i motivi che verranno illustrati in seguito (cfr. consid. 3), il gravame va in ogni caso respinto nel merito.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
3. Il 16 maggio 1998, il ricorrente è stato autorizzato a soggiornare nel nostro Paese per vivere insieme alla moglie, cittadina elvetica. I coniugi __________ - il ricorrente nemmeno lo contesta - hanno vissuto in comunione domestica al massimo per sette mesi, fino al gennaio 1999. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso di __________ nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo da ormai due anni e mezzo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. Tanto più che i coniugi non si sono mai riconciliati. Che non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio non è dunque di decisivo rilievo. Il ricorrente appare d'altronde poco credibile quando adduce che la separazione era dovuta per motivi di salute, il suo infortunio essendo del novembre 1999. Infine, appare esigibile il rientro dell'insorgente in Italia, dove è nato ed è cresciuto. Egli soggiorna stabilmente in Svizzera da soli tre anni, proveniente da __________ (prov. di __________). Per quanto concerne le richieste dell'insorgente volte al rinnovo del suo permesso di soggiorno per motivi di cura e per seguire le cause giudiziarie da egli promosse in ambito civile e assicurativo conseguenti al suo infortunio, va osservato che sono irricevibili in questa sede. Non è difatti ammissibile mutare l'oggetto del litigio in sede di ricorso (art. 63 cpv. 2 PAmm; GAT n. 484). Che il Consiglio di Stato si sia chinato, d'ufficio, sull'esame della possibilità di rilascio di un permesso di dimora per tali ragioni, negandola, non porta a diversa conclusione.
4. Infine, il ricorrente non può invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, l'interessato deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura formale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto tra __________ e sua moglie __________.
5. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. L'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 agosto 2001 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario