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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.04.2001 52.2001.100

April 23, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·793 words·~4 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00100  

Lugano 23 aprile 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 marzo 2001 del

Comune di __________  

contro  

la risoluzione 21 marzo 2001, no. 1281, del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 14 dicembre 2000 presentato da __________ avverso l'ordinanza 23 novembre 2000 del municipio di __________, concernente le tariffe per la fornitura di acqua potabile per l'anno 2000;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto,                           in fatto

                                         che nel comune di __________ la distribuzione di acqua potabile é gestita da un'apposita azienda municipalizzata (AAP) e retta da uno specifico regolamento (RAAP) e dal relativo tariffario d'applicazione, regolarmente approvati dal Dipartimento delle Istituzioni in data 4 ottobre 2000;

                                         che, in ossequio a tali normative, il municipio di __________, con risoluzione del 23 novembre 2000, ha promulgato un'ordinanza che fissa le tariffe per l'anno 2000;

                                         che, con tempestivo ricorso, __________, domiciliata a __________, ha impugnato la predetta ordinanza dinanzi al Consiglio di Stato;

                                         che, a mente della ricorrente, le avversate tariffe sarebbero l'inevitabile risultanza dell'ingiustificata revoca, da parte del Dipartimento delle Istituzioni, della ratifica di un credito straordinario di fr. 1'000'000.-, deliberato dal consiglio comunale a favore dell'AAP, che avrebbe permesso una riduzione delle tasse imposte all'utenza;

che l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame con risoluzione del 21 marzo 2001, adducendo che le tariffe stabilite dal municipio rientrerebbero nei limiti posti dal RAAP e dal relativo tariffario ed inoltre che le censure sollevate dalla ricorrente sarebbero improponibili, in quanto riferite a decisioni ampiamente cresciute in giudicato;

che la decisione governativa indicava la facoltà di interporre ricorso contro la stessa nel termine di 15 giorni presso questo tribunale;

che contro tale giudicato il comune di __________ insorge ora davanti a questo tribunale, postulando in particolare l'esame della legalità della precitata decisione 26 marzo 1998 del Dipartimento delle Istituzioni;

considerato,                   in diritto

                                         che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che, in virtù dell'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;             

che, a norma dell'art. 13 lett. d LMSP, il municipio é competente per approvare le tariffe delle aziende municipalizzate, le quali, in quanto atto normativo di carattere generale e astratto, costituiscono delle ordinanze ai sensi dell'art. 192 LOC (RDAT II-94 n. 11);

che, per costante giurisprudenza, a questo tribunale non compete il controllo astratto delle norme di diritto comunale bensì solo quello concreto, all'occasione cioè di specifici casi d'applicazione delle norme stesse (RDAT II-94 n. 11; RDAT I-93 n. 10);

che le conseguenze di un'errata indicazione delle vie ricorsuali non possono in alcun caso consistere nel rendere competente un'autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258);

che, pertanto, il ricorso risulta irricevibile per difetto di competenza materiale di questo tribunale;

che, a titolo puramente abbondanziale, si osserva come, nell'ambito della presente vertenza, non sia evidentemente possibile rimettere in discussione la decisione dipartimentale del 26 marzo 1998, rimasta peraltro incontestata da parte del comune, mediante la quale é stata negata a quest'ultimo la possibilità di assegnare all'AAP un contributo a fondo perso di fr. 1'000'000.-, votato dal consiglio comunale e ratificato dall'allora Dipartimento dell'Interno il 3 dicembre 1990;

che questo tribunale ha già avuto modo a reiterate riprese di occuparsi della problematica succitata, non mancando di evidenziare che la decisione dipartimentale del 26 marzo 1998 esplica effetto vincolante per il comune e per gli utenti e non é, comunque, lesiva del diritto (cfr. STA 16 agosto 1999 in re G. L.; STA 11 luglio 2000 in re C. L.);

che, di conseguenza, mal si comprende l'agire del municipio, il quale, benché cognito dei giudizi testé richiamati, invoca per l'ennesima volta, in un contesto del tutto inappropriato, l'asserita illegittimità della decisione 26 marzo 1998, addirittura promuovendo la presente procedura ricorsuale;

che, inoltre, sussistono quantomeno forti perplessità circa la legittimazione ricorsuale a qualsivoglia livello dell'autorità municipale, che pretende, paradossalmente, di impugnare un'ordinanza da lei stessa promulgata e ritenuta perfettamente legittima dalla decisione governativa qui contestata; 

che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, con attribuzione di tasse di giustizia e di spese all'ente pubblico ricorrente, intervenuto in lite a tutela di interessi pecuniari propri (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 13 LMSP; 192, 208, 209 LOC; 3, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 500.- é posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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