Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.01.2001 52.2001.10

January 29, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,528 words·~8 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00010  

Lugano 29 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 10 gennaio 2001 della

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la deliberazione 18 dicembre 2000 del __________, che assegna alla ditta __________ le opere da pittore relative all'aula polivalente;

viste le risposte:

-    16 gennaio 2001 della __________;

-    22 gennaio 2001 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

__________

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 6 ottobre 2000 la __________ (__________) ha messo a pubblico concorso le opere da pittore interne ed esterne dell'aula polivalente (concorso no. 24). Richiamato il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) e le relative direttive d'esecuzione (DirCIAP), il capitolato stabiliva, fra l'altro, che le opere sarebbero state deliberate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione (elencati in ordine di priorità):

- il committente si riserva un margine di delibera tra l'importo dell'offerta minore (100 %) e l'offerta minore più 5 % (105 %);

- attendibilità e convenienza dell'offerta;

- struttura e organizzazione dell'azienda.

Ai concorrenti era chiesto, fra l'altro, di fornire indicazioni sui quadri e sulle maestranze dell'intera ditta, nonché sulla manodopera che sarebbe stata impiegata sul cantiere.

                                  B.   Al concorso hanno preso parte 15 ditte, fra cui la ricorrente __________ con un'offerta di fr. 33'627.70 e la resistente __________ con un'offerta di fr. 44'980.75.

La ditta ricorrente ha dichiarato di essere composta da:

- personale amministrativo:           1 unità

- capi cantiere                                1 unità

- operai domiciliati                         1 unità

La __________ ha invece indicato di disporre del seguente personale:

- personale amministrativo:           1 unità

- personale tecnico                        1 unità

- operai domiciliati                         2 unità

- operai esteri                              10 unità

La __________ ha previsto di impiegare sul cantiere il capocantiere e l'operaio, mentre la __________ ha previsto di effettuare i lavori con un capocantiere e 4 operai.

                                  C.   Con decisione 15 dicembre 2000, il Consiglio della __________ ha escluso la __________ e deliberato i lavori alla ditta __________. L'esclusione della ricorrente è stata giustificata dal mancato adempimento dei criteri di idoneità richiesti (§ 23 cpv. 1 lett. a DirCIAP) e dal fatto che al momento della pubblicazione del concorso la ditta non sarebbe stata firmataria del CCL (§ 23 cpv. 2 DirCIAP).

                                  D.   Contro la predetta deliberazione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente contesta di non rispondere ai criteri di idoneità richiesti. Al riguardo, la delibera impugnata sarebbe carente di motivazione. Allega inoltre di aver sottoscritto il CCL prima dell'aggiudicazione.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone la __________, riconoscendo l'infondatezza del motivo di esclusione riferito al CCL, ma confermando quello relativo all'inidoneità. Il personale a disposizione, afferma, non sarebbe sufficiente per dipingere 690 mq di soffitto a 6 - 9 m dal suolo, 1250 mq di pavimenti e 2580 mq di pareti di pareti e soffitto a 3 - 6 m dal suolo.

Ad identica conclusione perviene l'aggiudicataria __________ con argomenti che saranno discussi in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4 DLACIAP (RL 7.1.4.1.4).

La legittimazione attiva della ricorrente, concorrente eslcusa dalla gara per inidoneità, è certa.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Secondo il § 23 cpv. 2 DirCIAP, nell'ambito dell'aggiudicazione si tiene conto esclusivamente delle offerte che rispettano le norme sulla protezione del lavoro, così come le condizioni di lavoro, dei contratti normali di lavoro o, in loro assenza, delle norme usuali del ramo, in vigore nel luogo d'esecuzione dei lavori.

A differenza dell'art. 14 cpv. 1 lett. c LApp, che abilita a concorrere unicamente le imprese firmatarie del CCL di categoria, la norma in esame si limita ad esigere il rispetto delle condizioni dei CCL e dei contratti normali di lavoro. Non esige che il concorrente abbia sottoscritto il CCL del ramo. Se ne dovrebbe dedurre che per partecipare al concorso è sufficiente che il concorrente assicuri ai suoi dipendenti le condizioni di lavoro minime previste dal CCL indipendentemente dal fatto che l’abbia sottoscritto o meno.

La questione non deve tuttavia essere ulteriormente esaminata, poiché la ricorrente ha comunque sottoscritto tale contratto prima della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non essendovi motivo per ritenere che non vi si attenga, da questo profilo, il ricorso va quindi accolto.

                                   3.   3.1. A norma del § 19 DirCIAP, il committente stabilisce criteri oggettivi e le prove da produrre per il giudizio dell'idoneità degli offerenti. Questi criteri d'idoneità concernono, in particolare, l'efficienza finanziaria, economica, tecnica ed organizzativa.

La norma impone al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un’aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l’opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l’offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Lo scopo dei criteri di idoneità è soltanto quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all’oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell’offerta più vantaggiosa e che si conclude con l’esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell’ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase (art. 12 cpv. 1 lett. a CIAP). Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l’idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso (§ 19 DirCIAP), in modo da escludere (§ 23 cpv. 1 lett. a DirCIAP) quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (§ 28 DirCIAP; cfr. H. Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag im öffentlichen Beschaffungswesen, ZBl 2000, pag. 242).

3.2. Nel caso concreto, il bando del concorso indetto dalla __________ non stabilisce alcun criterio di idoneità. Esso è silente in merito ai requisiti che i concorrenti dovevano soddisfare affinché la loro offerta fosse presa in considerazione in sede di aggiudicazione. Il capitolato al quale rinvia il bando si limita in effetti a fissare i criteri di aggiudicazione di cui si è detto in narrativa. Vero è che i concorrenti erano chiamati a fornire indicazioni sulla struttura e sull'organizzazione della ditta, precisando la manodopera che prevedevano di impiegare sul cantiere. Stando al capitolato, che annovera la struttura e l'organizzazione dell'azienda fra i criteri di aggiudicazione, queste indicazioni erano tuttavia destinate a fungere da criterio di scelta dell’offerta più vantaggiosa. Non erano destinate ad una verifica preventiva dell'idoneità dei concorrenti da esperire sulla base di parametri prestabiliti. Non trattandosi di indicazioni richieste al fine di permettere alla committente di effettuare un accertamento preventivo delle attitudini dei concorrenti, la mancata indicazione dei criteri di idoneità da parte del bando di concorso si appalesa come un difetto al quale non può essere posto rimedio.

3..3. Il Consiglio della __________ ha escluso la ricorrente dall’aggiudicazione, ritenendo in sostanza che non disponesse di manodopera sufficiente ad assicurare una corretta esecuzione del lavoro messo a concorso. Lavoro, che consiste nel tinteggio di ampie superfici (4520 mq), poste in larga misura ad una non trascurabile altezza dal suolo.

L’esclusione non può essere avallata, poiché, dal profilo della manodopera a disposizione del concorrente, il bando di concorso non fissava alcun requisito minimo, che i concorrenti dovevano soddisfare, affinché la loro offerta potesse entrare in considerazione in sede di aggiudicazione. Né un simile requisito può essere altrimenti dedotto dagli atti del concorso. Dal bando di concorso, dal capitolato e dalle norme richiamate si può tutt'al più dedurre che le ditte concorrenti dovevano essere attive nel ramo.

Anche da questo profilo, il ricorso risulta pertanto fondato.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la delibera impugnata va quindi annullata, siccome preceduta dall’ingiustificata esclusione della ricorrente.

Non essendo dati i motivi di esclusione menzionati dal provvedimento censurato, gli atti vanno di conseguenza rinviati alla __________ affinché proceda ad una nuova delibera, valutando le offerte rimaste in gara sulla base dei criteri di aggiudicazione.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono suddivise in parti uguali fra le resistenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 12 CIAP, 4 DLALCIAP, § 19, 23 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 Pamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la delibera 18 dicembre 2000 della __________ è annullata.

1.2.   Gli atti sono rinviati alla __________ per nuova delibera.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.-- e le ripetibili di fr. 900.-- sono a carico della __________ e della __________ in ragione di metà ciascuno.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il segretario

52.2001.10 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.01.2001 52.2001.10 — Swissrulings