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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.08.2000 52.2000.99

August 29, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,498 words·~7 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00099  

Lugano 29 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 10 aprile 2000 di

__________ rappr. da: __________  

contro  

la decisione 22 marzo 2000, no. 1119, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 10 novembre 1999, con la quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;

viste le risposte:

-    21 aprile 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-    3 maggio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il cittadino italiano __________ è entrato la prima volta in Svizzera nel 1976 e nel 1979 è giunto in Ticino, per lavorare in qualità di carpentiere in varie ditte del Cantone. Dal 1981 egli è titolare di un permesso di domicilio, con ultimo termine di controllo al 3 giugno 1999. La moglie ed i figli hanno sempre vissuto in Italia. Dopo un periodo di disoccupazione di due anni (dal 1996 al febbraio 1998), il ricorrente ha trovato diversi lavori temporanei sino alla fine del 1998, quando a causa di un tumore ha dovuto cessare l'attività. Dopo un intervento operatorio presso l'ospedale di __________ è seguito un periodo di convalescenza che egli ha trascorso presso la sua famiglia.

Con decisione 10 novembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio dell'insorgente, ritenuto che dal 1996 al febbraio 1998 egli aveva vissuto in Italia, rientrando in Ticino soltanto due volte al mese per sottoporsi al controllo della disoccupazione e che alla fine del 1998 si era stabilito definitivamente nel proprio paese d'origine.

                                  B.   Il 22 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dall'insorgente avverso la summenzionata risoluzione. In sostanza l'Esecutivo cantonale ha confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, avendo lo straniero risieduto per oltre sei mesi all'estero, senza richiedere una proroga di tale termine.

                                  C.   Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che venga ripristinato il suo permesso di domicilio. Riportati ampi stralci di una sentenza del tribunale amministrativo del canton Grigioni in materia di Legge sulla disoccupazione, sostiene di non aver mai risieduto ininterrottamente all'estero per più di sei mesi. Infatti durante il periodo di disoccupazione egli trascorreva mensilmente circa otto giorni in Ticino. Ripresa l'attività lavorativa, ha poi dovuto sospenderla a causa della grava malattia che lo ha colpito. Tuttavia neppure durante il periodo del ricovero in ospedale e della relativa degenza in Italia, egli si è allontanato dalla Svizzera per più di sei mesi. Una volta ristabilitosi, è sua intenzione far ritorno in Ticino per cercare una nuova occupazione.

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione dei permessi e dell'immigrazione con delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto d'interesse, nel seguito. Ad identica conclusione è giunto il Consiglio di Stato, che si è riconfermato nelle tesi contenute nel giudizio impugnato.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Tuttavia, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un tale diritto, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b con riferimenti). Pertanto anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data.

1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la sua partenza o quando risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della scadenza di tale termine, l'autorità può concedere una proroga del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Per residenza effettiva ai sensi della precitata disposizione, s'intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. In effetti, per facilitare l'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il legislatore ha evitato di far capo al principio del trasferimento di domicilio e del centro d'interessi, viste le difficoltà d'interpretazione che questi concetti comportano (DTF 112 Ib 1, consid. 2a, 120 Ib 372, consid. 2c). Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, anche senza aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi, non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio e questo anche quando la presenza sul territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 segg., consid. 2c e rinvii). Nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione degli interessi, in quanto determinante è solamente sapere se lo straniero ha risieduto all'estero per oltre sei mesi, senza domandare una proroga di tale termine.

                                   3.   Dalle dichiarazioni rilasciate da __________ (cfr. verbale d'interrogatorio 19 ottobre 1999), riconfermate pure in questa sede, risulta che durante il periodo in cui lo straniero era disoccupato, ossia dal 1996 al febbraio 1998, egli ha vissuto prevalentemente in Italia, rientrando in Ticino soltanto due volte al mese per sei-otto giorni. Al fine del computo del termine semestrale di cui si è detto, questi brevi soggiorni sono irrilevanti, in quanto non sono atti ad interrompere il termine di cui all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS (DTF 112 Ib 3 segg.). Ne discende che già durante tale lasso di tempo il permesso di domicilio dell'insorgente è decaduto.

Egli ha poi ammesso che dall'8 gennaio al 19 ottobre 1999, periodo nel quale si è sottoposto a __________ (I) ad un intervento chirurgico seguito poi da uno di convalescenza, egli ha fatto ritorno in Svizzera soltanto in due occasioni per un totale di due giorni. Pertanto egli è restato lontano dal nostro Paese per oltre nove mesi. Quantunque il motivo della sua assenza dalla Svizzera possa essere comprensibile, lo stesso non è tuttavia di rilievo ai fini del presente giudizio. Infatti la decadenza del permesso di domicilio giusta l'art. 9 cpv. 3 LDDS interviene con il semplice decorrere del termine semestrale, indipendentemente dai motivi che hanno indotto lo straniero ad assentarsi dal nostro territorio. D'altronde va sottolineato che il ricorrente avrebbe potuto chiedere di prolungare a due anni tale termine, facoltà che egli non ha tuttavia utilizzato. Pertanto anche se il suo permesso di domicilio non fosse già decaduto in precedenza, lo sarebbe stato in tale frangente.

Le argomentazioni contenute nella sentenza del tribunale amministrativo grigionese citata dal ricorrente non mutano tale conclusione. Quel giudizio concerneva infatti la determinazione del domicilio ai sensi della legge sulla disoccupazione e non la validità di un permesso di domicilio secondo la LDDS; concetti, questi, che vanno tenuti separati. Come ha giustamente osservato l'autorità dipartimentale il fatto che nel biennio 1996-1998 l'insorgente ha percepito indennità di disoccupazione, non significa che il permesso di cui era titolare era ancora valido.

Sulla scorta di tali considerazioni, deve pertanto essere confermata la decadenza del permesso di domicilio di cui era titolare __________. La sentenza impugnata non presta il fianco a critiche.

                                   4.   Il ricorso va quindi respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 28 PAmm). Con l'intimazione della presente decisione diviene priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.

Per questi motivi,

visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.-- sono poste a carico dell'insorgente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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