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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.05.2000 52.2000.97

May 23, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,238 words·~6 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00097  

Lugano 23 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 aprile 2000 di

__________  

contro  

la decisione 22 marzo 2000 (n. 1143) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il suo ricorso 21 febbraio 2000 concernente l'affitto dell'alpe __________, di proprietà del patriziato di __________;

viste le risposte:

-    17 aprile 2000 del Patriziato di __________;

-    19 aprile 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) __________ è stato affittuario per svariati anni e sino al 1998 dell'alpe di __________, di proprietà del patriziato di __________.

                                         b) Nell'autunno 1998 l'ufficio patriziale di __________ ha indetto un concorso per l'affitto dell'alpe in rassegna durante il periodo 1999-2005. Con decisione 3 febbraio 1999 esso ha deliberato l'affitto a G. e F. L.. Dietro ricorso di __________, con risoluzione 26 maggio 1999 il Consiglio di Stato ha annullato l'aggiudicazione, per il motivo che l'ufficio patriziale non aveva preventivamente fatto accertare dalla sezione dell'agricoltura il canone d'affitto massimo autorizzato (cfr. art. 7 e 12 LCAA).

c) Il 15 dicembre 1999 l'ufficio patriziale di __________ ha pertanto indetto un nuovo concorso volto all'affitto dell'alpe in rassegna per il periodo 1999-2005.

                                  B.   Con ricorso 21 febbraio 2000 __________ è insorto dinanzi al Consiglio di Stato contro l'operato dell'ufficio patriziale. L'insorgente si è anzitutto lamentato che detto organo non lo aveva informato circa la messa a concorso del bene nella sua veste di titolare di un diritto preferenziale di affitto sullo stesso riconosciutogli dall'art. 6 LCAA. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di aver sollecitato l'ufficio patriziale, non appena era venuto a conoscenza della procedura di concorso, di indicargli le condizioni cui era eventualmente stato deliberato a terzi l'affitto dell'alpe, per poter esercitare il menzionato diritto preferenziale, senza però ottenere risposta.

                                  C.   Con risoluzione 22 marzo 2000, emessa in applicazione dell'art. 48 PAmm, il Consiglio di Stato ha respinto in ordine l'impugnativa, adducendo che l'insorgente non poteva esercitare l'asserito diritto preferenziale, non avendo partecipato al concorso volto all'affitto dell'alpe. L'ufficio patriziale non era inoltre tenuto ad informarlo personalmente dell'avvio della relativa procedura.

                                  D.   __________ si è aggravato innanzi a questo Tribunale con impugnativa 3 aprile 2000 contro il giudicato governativo. Il ricorrente ribadisce il suo diritto ad essere informato circa la messa a concorso dell'alpe, di cui è stato affittuario per 15 anni, e contesta altresì l'aggiudicazione dell'affitto che, secondo informazioni in suo possesso, ha avuto luogo a favore di persona settantaduenne, residente in Italia.

Il Consiglio di Stato e l'ufficio patriziale di __________ hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 146 cpv. 1 LOP;  7 in fine LCAA). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). L'insorgente è inoltre abilitato a dolersi del diniego di legittimazione oppostogli dal Governo nel giudizio impugnato (art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Gli alpi di proprietà degli enti di diritto pubblico devono essere messi a pubblico concorso, secondo la procedura istituita dalla LOP, indicandone le condizioni e il canone massimo approvato, entro il 31 dicembre dell'anno della scadenza del contratto (art. 7, 8 cpv. 3 LCAA). Per questi alpi l'art. 6 cpv. 1 LCAA istituisce, a parità di condizioni e nei limiti del canone massimo approvato, un diritto preferenziale di affitto con le seguenti priorità: a) a favore dell'affittuario precedente, domiciliato nella regione di montagna e gestore di un'azienda agricola con bestiame, che non abbia mancato gravemente ai propri doveri di conduzione, o - in caso di sua rinuncia - a favore di un suo discendente, pure domiciliato nella regione di montagna e gestore di un'azienda agricola con bestiame, che risulti idoneo alla conduzione dell'alpe; b) a favore di singoli proprietari di bestiame che gestiscano un'azienda che si trova nel comune di sede del proprietario dell'alpe o in comuni viciniori. Il locatore comunica agli interessati l'esito della delibera (art. 8 cpv. 1 LCAA), che può essere contestato dai titolari del diritto preferenziale che hanno partecipato al concorso dinanzi al Consiglio di Stato (art. 8 cpv. 2 LCAA) e, successivamente, al Tribunale amministrativo (art. 146 cpv. 1 LOP via l'art. 8 cpv. 3 LCAA).

                                   3.   3.1. Nel concreto caso il ricorrente, affittuario dell'alpe __________ per 15 anni e che vanta un diritto preferenziale di affitto su tal bene, non ha partecipato al concorso relativo all'affitto dell'alpe in rassegna per il periodo 1999/2005. A giusta ragione il Governo ha pertanto negato all'insorgente la legittimazione ad impugnare l'eventuale delibera disposta in merito dall'ufficio patriziale. Giusta l'art. 8 cpv. 2 LCAA il diritto di contestare l'aggiudicazione dell'affitto appartiene esclusivamente agli "aventi diritto che hanno concorso": requisito che il ricorrente, però, non adempie.

Invano l'insorgente rimprovera all'ufficio patriziale di non averlo informato della messa a concorso dell'alpe. Nessuna disposizione legale obbligava difatti l'autorità a metterlo al corrente dell'avvio di tale procedura. L'ufficio patriziale ha inoltre riservato alla stessa un'ampia pubblicità, andando ben oltre gli obblighi legali prescritti all'art. 12 cpv. 2e3a LOP: il bando di concorso è difatti stato annunciato sul foglio ufficiale n. __________ del __________ (pag. __________), agli albi comunali di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, ed inoltre sull'__________.

Sia inoltre soggiunto che la sussistenza di un diritto preferenziale di affitto sul bene in esame a favore del ricorrente dovrebbe essere ad ogni buono conto ancora verificata. Questa prerogativa spetta difatti solo a chi è gestore di un'azienda agricola con bestiame (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a e b LCAA), ossia a chi è titolare di un'azienda agricola e proprietario di bestiame (cfr. il messaggio 26 marzo 1991 proponente la modifica dell'art. 6 LCAA proprio per far chiarezza su questo aspetto in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1991, vol. 2, pag. 684 segg., e il relativo rapporto 17 luglio 1991, ibidem, pag. 688 segg.). Ora, dall'esame degli atti della presente procedura e di quella pregressa, in cui il Consiglio di Stato ha annullato la delibera dell'affitto a G. e F. L., risulta che il ricorrente si occupa - non è però dato di sapere in che misura (esclusiva, principale od accessoria) - di animali di terzi: non è pertanto certo che egli possa essere considerato titolare di un'azienda agricola con bestiame giusta la surricordata disposizione legale.

3.2. Nelle osservazioni al ricorso l'ufficio patriziale ha precisato di aver frattanto deciso di rinunciare ad affittare l'alpe e di gestirla in prima persona, assumendo come dipendente il cittadino italiano A.B. di __________, unico partecipante al concorso per l'affitto. Il difetto di delibera su questo oggetto costituirebbe un ulteriore motivo di irricevibilità del ricorso in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 LCAA. Non avendo partecipato al concorso per l'aggiudicazione dell'affitto al ricorrente è inoltre preclusa la possibilità di censurare l'abbandono della relativa procedura ad opera dell'autorità patriziale.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 7, 8 LCAA; 12, 146 LOP; 3, 18, 28, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 400.--, è posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.97 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.05.2000 52.2000.97 — Swissrulings