Incarto n. 52.2000.00092 52.2000.00093
Lugano 9 ottobre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 23 marzo 2000 di
1. __________, __________, __________ __________, 2. __________, __________, __________,
contro
la risoluzione 1 marzo 2000 (n. 995) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso (recte: opposizione) 10 febbraio 1999 di __________ contro la chiave di ripartizione dei costi del consorzio di manutenzione delle opere di arginatura Ticino - Moesa;
vista la risposta:
- 25 aprile 2000 del Dipartimento del Territorio, Divisione delle costruzioni, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'8 settembre 1987 la Confederazione svizzera, azienda __________, insorse dinanzi al Tribunale amministrativo contro la risoluzione 19 agosto 1987 con cui il Consiglio di Stato aveva fissato la sua partecipazione alle spese del consorzio per la correzione del Vedeggio e dei suoi affluenti. Per evadere questo contenzioso le parti intavolarono delle trattative, sfociate nella conclusione, il 14 novembre 1988, di una convenzione tra la Confederazione svizzera, azienda __________, ed il dipartimento del territorio, secondo cui la ricorrente avrebbe receduto dall'impugnativa. Impegno cui questa diede seguito l'11 gennaio 1989. Questa vertenza servì inoltre per definire i parametri determinanti per il calcolo delle interessenze dell'azienda __________ nei consorzi di arginatura di futura ristrutturazione o costituzione, che furono ancorati nel patto 2 della menzionata convenzione e corrispondevano per gli edifici, a fr. 300.--/mc, dove volume = 90% del volume SIA (lett. a), per i terreni al valore di stima (lett. b), per le installazioni tecniche al 60% del valore a nuovo (lett. c). Nel computo delle interessenze si sarebbe invece fatta astrazione delle linee aeree e sotterranee (lett. d).
B. Con risoluzione 22 settembre 1992 il Governo ha incaricato gli studi associati ingg. __________ e __________ di allestire una perizia allo scopo di creare dei consorzi per la manutenzione delle opere di arginatura dei fiumi Ticino e Moesa nella zona compresa tra le giurisdizioni dei comuni di Pollegio e Arbedo-Castione. Nell'ambito dello svolgimento di tale mandato con lettera 14 agosto 1997 l'ing. __________ ha sollecitato __________ __________ a comunicargli i dati necessari per la stima dei suoi impianti ubicati nei comuni di Arbedo-Castione, Claro, Gnosca, Gorduno, Lumino e Preonzo in vista della costituzione di un consorzio di manutenzione delle opere di arginatura nella zona di confluenza dei fiumi Ticino e Moesa. Con scritto 19 settembre 1997 __________ __________ ha fornito al perito quanto richiesto. Nello stesso veniva altresì ricordato che dal 1. gennaio 1998 l'azienda sarebbe diventata una società anonima e che essa rivendicava lo stesso trattamento riservato ai proprietari privati: era pertanto addirittura ipotizzabile un suo esonero dalla partecipazione alle spese del costituendo consorzio. Il 4 giugno 1998 il dipartimento del territorio ha trasmesso a __________ la tabella dell'aggruppamento "Elettrodotti e Impianti affini", cui era stata assegnata __________, allestita dai periti nell'ambito degli studi per la costituzione del consorzio in rassegna. Da quel documento si desumeva che al menzionato aggruppamento era stata assegnata un'interessenza, a valere quale contributo alle spese, del 20%, di cui il 3,8% riguardante __________.
C. Dietro proposta del dipartimento del territorio, con risoluzione 9 dicembre 1998 il Consiglio di Stato ha dichiarato di pubblica utilità la manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future nella zona di confluenza dei fiumi Ticino e Moesa, da effettuare per il tramite di un consorzio obbligatorio da costituire in seguito, ha approvato i piani generali delle opere da proteggere e di quelle di arginatura da mantenere, la perizia determinante le interessenze nel costituendo consorzio ed il preventivo di spesa annuo. La perizia circa le interessenze confermava la partecipazione di __________ nella misura del 3,8% delle spese; tale partecipazione era stata calcolata sulla scorta dei parametri fissati nella convenzione 14 novembre 1988 (cfr. perizia, pag. 16). La risoluzione in esame è stata pubblicata sul foglio ufficiale ed intimata a __________.
D. Con ricorso (recte: opposizione) 10 febbraio 1999 __________ è insorta innanzi allo stesso Consiglio di Stato contro la determinazione della quota di partecipazione alle spese del costituendo consorzio. La ricorrente ha preliminarmente ricordato che dal 1. gennaio 1998 l'azienda __________ era stata suddivisa in un ente di diritto pubblico, La __________, da un lato, e in una società anonima, __________, dall'altro, e che gli immobili spettanti a quest'ultima le erano stati trasferiti. Invocando questi cambiamenti, la ricorrente ha sostenuto di non essere legata alla convenzione conchiusa dalla cessata azienda __________ ed ha pertanto domandato, genericamente, di determinare una nuova chiave di riparto delle spese. La ricorrente ha indi intavolato delle trattative per dirimere la vertenza con il dipartimento del territorio. Durante questa fase è intervenuta __________ che, con scritto 17 maggio 1999 del dipartimento delle imposte, ha informato l'autorità cantonale di rappresentare gli interessi di __________, invitandola in avvenire a rivolgersi direttamente ad essa. Le trattative non hanno tuttavia sortito l'esito sperato. Dopo aver atteso, invano, una presa di posizione di __________ in merito ad un proposta dipartimentale di nuova convenzione regolamentante le interessenze di __________ e delle sue affiliate nei consorzi di arginatura trasmessale il 5 agosto 1999, con risoluzione 1. marzo 2000 il Consiglio di Stato, resa dietro proposta del dipartimento del territorio, preso atto che la dichiarazione di pubblica utilità della manutenzione delle opere di arginatura nella zona di confluenza tra i fiumi Ticino e Moesa era cresciuta in giudicato, ha disposto la costituzione del consorzio obbligatorio denominato "consorzio manutenzione arginature Ticino - Moesa" e ne ha determinato i membri e le relative interessenze; a quest'ultimo riguardo venivano confermate le conclusioni della perizia degli studi associati ingg. __________ e __________, che assegnavano a __________ un'interessenza del 3,8%. Mediante la stessa decisione il Governo ha respinto l'opposizione 10 febbraio 1999; esso ha in particolare considerato che la convezione 14 novembre 1988 ritornava applicabile nei confronti della ricorrente. La risoluzione è stata intimata sia a __________ che a __________.
E. a) Con impugnativa 23 marzo 2000 __________ è insorta innanzi a questo Tribunale avverso la predetta risoluzione governativa, chiedendone l'annullamento. In quanto società di diritto privato che persegue unicamente un guadagno l'insorgente sostiene di non ricadere nel campo di applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LCons, che estende la partecipazione ai consorzi costituiti - come nel concreto caso per opere di interesse generale, alle aziende private che esercitano un'attività di interesse generale. Essa chiede pertanto di essere trattata come gli altri proprietari (privati), che non sono stati chiamati a far parte del consorzio. La ricorrente invoca anche, a tal fine, la nullità della convenzione 14 novembre 1988, che essa chiede abbia ad essere constatata da parte del Tribunale: nullità da ricondurre, come già sostenuto, alla separazione del servizio delle telecomunicazioni da quello del servizio postale operata con effetto al 1 gennaio 1998.
b) Con impugnativa di stessa data anche __________ si è aggravata contro la risoluzione governativa summenzionata. La ricorrente ammette di svolgere, in quanto fornitrice di servizi di telecomunicazione, un'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCons. Essa spiega tuttavia di non essere proprietaria di fondi, bensì semplice locataria degli immobili di proprietà delle affiliate __________ e __________ __________ __________ __________. Nemmeno le installazioni tecniche colà ubicate sono necessariamente di sua proprietà. La ricorrente contesta inoltre il calcolo delle partecipazioni all'interno dell'aggruppamento "Elettrodotti e Impianti affini", che non tiene conto degli altri fornitori di servizi di telecomunicazione e che è inoltre effettuato secondo criteri differenti per ciascun consorziato. __________ chiede pertanto, in via principale, di essere esclusa dal consorzio; in via subordinata, che il Consiglio di Stato abbia a ricalcolare la partecipazione dei singoli consorziati dell'aggruppamento "Elettrodotti e Impianti affini". Anche __________ si appella alla nullità della convenzione 14 novembre 1988.
c) Il dipartimento del territorio ha chiesto la reiezione delle impugnative.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale é data (art. 32 cpv. 2 LCons e relativo rinvio all'art. 208 cpv. 1 LOC; Rep. 1968, 202). I ricorsi sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm).
1.2. Il riconoscimento della legittimazione a ricorrere delle insorgenti impone le seguenti considerazioni.
1.2.1. Il Consiglio di Stato ha dichiarato di pubblica utilità la manutenzione delle opere di arginatura in rassegna, ha approvato i piani e la perizia determinante le interessenze nel costituendo consorzio con risoluzione 9 dicembre 1998. La perizia prevedeva la partecipazione di __________ nella misura del 3,8% delle spese. La risoluzione in esame è però stata notificata a __________, oltre ad essere stata pubblicata sul foglio ufficiale. Quest'ultima società ha inoltrato, a nome proprio, il ricorso (recte: opposizione) 10 febbraio 1999 contro la determinazione delle interessenze. __________ __________ è intervenuta solo in seguito, legittimandosi come semplice rappresentante di __________ __________ __________ (cfr. in particolare la lettera 17 maggio 1999 del suo dipartimento delle imposte a quello del territorio, già citata in fatto). Mediante la risoluzione 1 marzo 2000, con cui - fallito il tentativo di accomodamento della lite - il Consiglio di Stato ha disposto la costituzione del consorzio ed ha determinato i membri e le relative interessenze, questa autorità ha respinto il ricorso di __________: a questa ditta essa ha inoltre aggiunto nel dispositivo, tra parentesi, quella di __________. L'atto è indi stato intimato sia a __________ che a __________. La tabella annessa alla decisione governativa, cui questa rinviava per la determinazione dei consorziati e delle relative interessenze, annoverava tra questi - al pari della perizia - esclusivamente __________.
1.2.2. Ferme queste premesse, la legittimazione a ricorrere deve essere negata ad entrambe le società.
__________ difetta dell'interesse legittimo ad opporsi al consorziamento, poiché essa non figura nell'elenco dei consorziati (art. 43 PAmm; sul concetto di interesse legittimo RDAT I-1998 n. 13 cons. 2.2. con rinvii). __________ __________ __________ non è dunque stata chiamata a far parte del consorzio manutenzione arginature Ticino e Moesa, ancorché si sia battuta per la sua estromissione da quest'ultimo. Questo comportamento è invero stato favorito dal fatto che la risoluzione governativa 9 dicembre 1998 era stata intimata a questa società e che quest'ultima si è sentita toccata dal consorziamento, in quanto proprietaria degli immobili del gruppo __________ __________ nel comprensorio interessato. La trattazione della sua opposizione 10 febbraio 1999 ha comunque finalmente permesso all'autorità cantonale di prendere conoscenza della struttura giuridica del gruppo facente capo a __________ __________ __________ che come sembra di capire non le era completamente nota sino a quel momento (cfr. verbali della riunione 14 aprile 1999): è anzi possibile che l'omissione dell'inserimento di __________ __________ __________ tra i consorziati sia da ricondurre a questa carenza.
Direttamente interessata all'integrazione nella corporazione in rassegna è invece __________ __________. Questa società non ha tuttavia inoltrato opposizione contro la risoluzione 9 dicembre 1998 attraverso la quale il Governo aveva approvato, riservando l'esito di eventuali contestazioni, la perizia allestita dagli studi associati ingg. __________ e __________, che la includeva tra i consorziati e che esso ha successivamente confermato mediante la risoluzione impugnata. __________ __________ si è pertanto preclusa il diritto di contestare ulteriormente tale partecipazione, non potendo essere considerata come formalmente lesa dall'avversata pronuncia governativa. Tale conseguenza è del resto espressamente prevista, nel concreto caso, all'art. 9 LCons. Certo, la risoluzione 9 dicembre 1998 del Consiglio di Stato, che chiamava in causa direttamente e solamente __________ __________, non era stata notificata a quest'ultima società, bensì a __________. Essa non poteva pertanto spiegare degli effetti nei confronti di __________ __________. Gli atti di causa dimostrano tuttavia che quest'ultima società è stata messa al corrente della decisione governativa qualche mese più tardi e che anzi il suo servizio delle imposte dapprima e, successivamente, quello legale, abbiano assunto l'incarico di gestire direttamente, in veste di rappresentante (cfr. lettera 17 maggio 1999 del dipartimento delle imposte a quello del territorio), la procedura di opposizione inoltrata da __________ __________, mediante l'invio di scritti e la partecipazione ad un incontro. E questo sino all'emanazione della risoluzione impugnata 1 marzo 2000. __________ __________ avrebbe pertanto avuto tutto il tempo di contestare a sua volta, in nome proprio, la decisione con cui il Governo aveva approvato la perizia allestita dagli studi associati ingg. __________ e __________, che sanciva la sua esclusiva partecipazione al consorzio manutenzione arginature Ticino - Moesa. L'omissione di tale contestazione le pregiudica pertanto la potestà ricorsuale dinanzi a questo Tribunale.
1.2.3. __________ si giustifica adducendo di non aver avuto motivo di opporsi a suo nome, poiché erano state intavolate delle trattative per negoziare un nuova convenzione volta a definire i parametri determinanti per il calcolo delle sue interessenze nei consorzi di arginatura, destinata a sostituire quella 14 novembre 1988 conclusa dalla cessata azienda PTT. Ora, a prescindere dall'atteggiamento poco collaborativo assunto dalla ricorrente nella ricerca di una soluzione amichevole, che rende quantomeno discutibile il suo appello a simile giustificazione, nello scritto 5 luglio 1999 accompagnante la proposta di nuova convenzione il dipartimento del territorio l'informò che la determinazione dell'interessenza relativa ai consorzi organizzati prima del 1 gennaio 1998, come quello in esame, sarebbe rimasta retta dalla convenzione 14 novembre 1988, sulla cui base era stata fissata la sua quota di partecipazione: la nuova convenzione avrebbe pertanto retto solo la definizione della sua interessenza nei consorzi di arginatura di futura costituzione o ristrutturazione. Alla ricorrente era pertanto noto che le trattative non potevano concernere la procedura di consorziamento in esame. D'altra parte se queste non hanno mai conosciuto un termine vero e proprio, oltre il quale __________ avrebbe potuto, in assenza di intesa, far valere le proprie ragioni, è solo perché la società - malgrado numerosissimi solleciti - non ha mai dato un riscontro alla proposta di accordo sottopostole dal dipartimento, se non per promettere, con lettera 28 settembre 1999, una controproposta, che non è però mai stata fatta. Né, da ultimo, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, il fatto che nel dispositivo n. 2 della decisione impugnata, ove è stato respinta l'opposizione di __________ __________, sia menzionata tra parentesi anche la sua ditta, permette di conferirle il ruolo di parte nella procedura di opposizione. Difatti né __________ __________ __________ aveva inoltrato opposizione, per cui la relativa reiezione poteva riferirsi solo a quella di __________, che era insorta unicamente a tutela di sé stessa, né essa era stata chiamata in causa nella procedura di opposizione in applicazione dell'art. 25 PAmm: beneficio quest'ultimo che non poteva del resto esserle concesso, poiché avrebbe condotto, nel risultato, ad eludere il termine di perenzione per inoltrare opposizione al Governo fissato all'art. 9 LCons. L'indicazione tra parentesi sta pertanto semplicemente a precisare che __________ fa parte del gruppo __________, la quale ne detiene l'intero pacchetto azionario.
1.2.4. La declaratoria di irricevibilità dell'impugnativa inoltrata da __________ potrebbe anche sembrare, a prima vista, una soluzione piuttosto severa. In realtà, tuttavia, come si può desumere dalle motivazioni addotte nei rispettivi gravami, tra di esse coordinate (cfr. in fatto, sub E), le ricorrenti contestano il consorziamento puntando sul fatto che esse costituiscono due persone giuridiche distinte e che non possiedono, singolarmente, tutti i requisiti necessari a tale scopo. __________ ammette difatti di essere proprietaria di immobili nel comprensorio del consorzio - e pertanto di opere da proteggere - ma sostiene di non esercitare un'attività di interesse generale giusta l'art. 4 cpv. 2 LCons. __________ ammette invece di esercitare simile attività ma di non possedere immobili né - circostanza invero non molto chiara - installazioni da proteggere. La menzionata distinzione, che costituisce la chiave di volta delle argomentazioni delle ricorrenti, imponeva - è il men che si possa pretendere in simile frangente - un adeguato riscontro di ordine formale, mediante il tempestivo inoltro, da parte di __________, di un'opposizione a proprio nome dinanzi al Consiglio di Stato, una volta venuta a conoscenza che era essa medesima ad essere stata inclusa tra i consorziati, in quanto successore dell'azienda delle __________ per il settore delle telecomunicazioni, e non già l'affiliata __________, cui era stata trasferita la proprietà degli immobili del gruppo. L'opposizione incoata da quest'ultima non poteva pertanto giovarle. La necessità di agire in nome proprio è del resto finalmente stata avvertita da __________ dopo aver ricevuto la risoluzione 1 marzo 2000 del Consiglio di Stato, che essa ha impugnato dinanzi a questo Tribunale, ma inutilmente.
2. Entrambi i gravami devono pertanto essere dichiarati irricevibili. Il Tribunale rileva inoltre, a titolo abbondanziale, che la domanda formulata da entrambe le ricorrenti a titolo principale, ovvero la loro esclusione dal consorzio, avrebbe comunque sia dovuto essere dichiarata irricevibile, poiché non era stata formulata nella precedente sede e, pertanto - in quanto nuova - inammissibile (art. 63 cpv. 2 PAmm).
3. La tassa di giudizio deve essere posta a carico delle ricorrenti in ragione di metà ciascuno (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 32 LCons, 208 LOC, 3, 18, 28, 43, 46, 61, 63 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono irricevibili.
2. La tassa di giudizio, di fr. 1'000.--, é posta a carico delle ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario