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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.09.2000 52.2000.89

September 5, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,504 words·~8 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00089  

Lugano 5 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  21 marzo 2000 di

__________ patr. da: Studio legale __________  

contro  

la decisione 1. marzo 2000, no. 907, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 agosto 1999, con la quale il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia per la posa di una recinzione metallica fuori della zona edificabile (zona agricola);

viste le risposte:

-    28 marzo 2000 del municipio di __________;

-    29 marzo 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________ è proprietario della particella n. __________ RF di __________, situata in località __________ (1695 m²), assegnata in parte al comparto edificabile e per la rimanenza alla zona agricola.

Il 2 luglio 2000 l'insorgente ha chiesto l'autorizzazione per posare una recinzione metallica alta 120 cm a delimitazione del proprio fondo con la realizzazione di due cancelli, uno in zona edificabile ed uno fuori zona.

Facendo proprie le conclusioni del preavviso formulato dalla Sezione agricoltura, l'11 agosto 1999 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia limitatamente alla porzione inclusa nella zona edificabile, negandola per la parte esclusa non essendo soddisfatte le condizioni poste dall'art. 24 LPT.

                                  B.   Il 1. marzo 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di diniego della licenza, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________.

Il Governo ha dapprima ritenuto che l'intenzione di impiantare un frutteto manifestata dal ricorrente non permettesse di qualificare la cinta come un'opera conforme alla destinazione agricola del fondo. Ferma questa premessa, il Consiglio di Stato ha poi escluso che fossero dati i presupposti per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 cpv. 1 LPT. La necessità di proteggere il frutteto dalle mucche che pascolano sul fondo adiacente non permetterebbe di considerare soddisfatto il requisito dell'ubicazione vincolata.

                                  C.   Contro tale pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza. Contesta che l'intervento non sia conforme alla destinazione della zona, in quanto la recinzione servirebbe a garantire l'esistenza del frutteto. Arbitraria sarebbe poi la conclusione del Governo, che considera l'intenzione d'impiantare un frutteto secondaria rispetto a quella di cintare il fondo. Nega rilevanza al fatto che si tratti di un'attività a carattere famigliare e non professionale. Una simile distinzione sarebbe lesiva del principio della parità di trattamento. Ribadisce infine che sarebbero adempiuti i requisiti posti dall'art. 24 LPT per la concessione di un'autorizzazione eccezionale.

                                  D.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio di __________, che si riconfermano nelle conclusioni contenute nelle rispettive risoluzioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Nelle zone agricole possono essere rilasciate autorizzazioni per interventi che siano in connessione sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola del terreno o destinati a consentire l'esercizio di certe attività agricole o di allevamento (cfr. DTF 116 Ib 134; 112 Ib 273; DFGP, Commento alla LPT, Berna 1981, n. 1 ad art. 16; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 67 LALPT, n. 489 seg.).

Edifici e impianti devono dunque essere adeguati, segnatamente per quanto riguarda la loro ubicazione e destinazione, ai bisogni oggettivi di tali attività (DTF 114 Ib 131).

2.2. Nel piano direttore cantonale l'area non edificabile del fondo del ricorrente è inclusa negli altri terreni idonei all'utilizzo agricolo (scheda 3.2). In base alla carta delle idoneità agricole è considerata adatta allo sfalcio. Conformemente a questa indicazione il piano del paesaggio del PR comunale l’ha inserita nella zona agricola.

Il ricorrente afferma di volervi impiantare un frutteto. La cinta di rete metallica servirebbe a proteggere gli alberi dalle mucche, che pascolano sui fondi adiacenti.

La coltivazione di alberi da frutta costituisce a non averne dubbio un'attività agricola ai sensi dell'art. 16 LPT (cfr. C. Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, Coira 1991, n. 205). Nel processo produttivo che caratterizza questo genere di attività, la recinzione del fondo per proteggere gli alberi dagli animali non costituisce tuttavia una necessità imprescindibile. Gli alberi da frutta possono senz’altro essere coltivati con successo anche senza la recinzione. Per proteggerli dalle mucche che durante alcuni periodi dell'anno pascolano sul fondo vicino è sufficiente una protezione individuale della pianta con la posa di una rete attorno al fusto o l'installazione di un pastore elettrico che impedisca agli animali di accedere al fondo. Non occorre posare opere di cinta stabili e permanenti.

Non trattandosi di un'opera indispensabile all'esercizio dell'attività agricola che il ricorrente intende promuovere sul suo fondo, si deve escludere che la recinzione sia conforme alla funzione agricola assegnata alla zona di utilizzazione in cui verrebbe realizzata. Dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione non può quindi essere rilasciata.

                                   3.   3.1. Resta da esaminare se l'intervento non possa beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT.

In base a tale norma, al di fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5; 119 Ib 442, consid. 4a; 118 Ib 17, consid. 2b). Determinante per la valutazione degli opposti interessi in gioco sono le finalità ed i principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28, consid. 3; 114 Ib 268, consid. 3b). Si opporranno pertanto all'autorizzazione, segnatamente i principi volti a mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee (art. 3 cpv. 2 lett. a LPT).

3.2. La semplice posa di una recinzione attorno ad un fondo situato fuori della zona edificabile al fine di impedire l’accesso ad estranei od animali non risponde al requisito dell'ubicazione vincolata sancito dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT.

La destinazione dell’opera non esige invero un’ubicazione fuori della zona edificabile. Lo scopo protettivo, perseguito dalla recinzione, può essere conseguito tanto all'interno, quanto all'esterno della zona edificabile. Dal profilo delle sue finalità, nulla impone di realizzare l'opera fuori della zona edificabile.

L'assetto pianificatorio del fondo non permette di giungere a diversa conclusione. Per l’art. 24 cpv. 1 lett. a LPT l’ubicazione vincolata, in senso positivo o negativo, deve scaturire unicamente dalla destinazione dell’intervento edilizio. Deve, in altri termini, costituire un’esigenza immanente alle finalità della costruzione, indipendente dall’ubicazione del fondo. Non può essere dedotta dalla destinazione dell’intervento considerata per rapporto alla situazione del fondo dal profilo pianificatorio. Diversamente, l’ubicazione vincolata finirebbe per essere determinata dalla stessa ubicazione del fondo e non dalla destinazione dell’opera.

Per gli stessi motivi, neppure l'utilizzazione del fondo prospettata dal ricorrente permette di ravvisare nella recinzione gli estremi di un'opera ad ubicazione vincolata. Al pari del suo azzonamento, nemmeno la destinazione agricola del fondo è atta a dimostrare l'adempimento del requisito posto dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT. Qualsiasi opera che non può essere autorizzata in via ordinaria, siccome non conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), potrebbe altrimenti essere posta al beneficio di un'autorizzazione eccezionale retta dall'art. 24 cpv. 1 LPT soltanto perché insiste su un fondo utilizzato in conformità di tale funzione.

Ne discende che già dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT la licenza non può essere rilasciata.

Il diniego della licenza si giustifica comunque anche dal profilo dell'art. 24 cpv. 2 lett. b LPT. La recinzione si porrebbe infatti in contrasto insanabile con gli interessi preponderanti della politica agricola perseguita dalla pianificazione territoriale, che mirano al mantenimento di fondi agricoli contigui liberi idonei alla coltivazione e ad uno sfruttamento razionale del suolo (cfr. scheda 3.2 del PD). Non si può invero negare che la cinta in questione comporterebbe, di fatto, l'aggregazione alla zona edificabile della porzione del fondo esclusa da tale comprensorio.

4.Il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 22 e 24 LPT; 21 LE; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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