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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.04.2000 52.2000.85

April 12, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·340 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00085  

Lugano 12 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso del 16 marzo 2000 di

__________  

contro  

la decisione 23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato, in materia di stranieri;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                  A.   Il 16 marzo 2000 __________ ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione 23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato.

Al ricorso non era allegata la decisione impugnata.

                                  B.   Il 21 marzo 2000 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:

                                         "al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 46 cpv 3 della Legge di procedura per le cause amministrative.

                                         Richiamato l'art. 9 della legge citata, vi assegnamo pertanto un termine di 5 giorni per produrre la decisione del Consiglio di Stato, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile".

                                  C.   Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente.

                                  D.   La LPAmm all'art. 46 cpv. 3 obbliga il ricorrente ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono ai requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità.

                                  E.   Detta norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato.

La presentazione immediata della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla immediata infondatezza della impugnazione (art. 48 PAmm.).

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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