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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.05.2000 52.2000.82

May 2, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,058 words·~10 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00082  

Lugano 2 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 15 marzo 2000 di

__________  

contro  

la decisione 1. marzo 2000, no. 927, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 13 dicembre 1999, con la quale il municipio di __________ ha rilasciato ad __________, la licenza edilizia per la trasformazione del negozio per la vendita di pizza al trancio (part. no. __________ RFD di tale comune) in uno snack-bar;

viste le risposte:

-    22 marzo 2000 di __________;

-    29 marzo 2000 del Consiglio di Stato;

-    3 aprile 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Sul mappale no. __________ RFD di __________ (zona R7), sito in via al __________, sorgono due stabili distinti e separati, che compongono il condominio __________, ai quali sono stati attribuiti i numeri civici __________ e __________. __________ è proprietario del negozio no. __________ posto a pianterreno del numero civico __________, mentre __________, padre del qui ricorrente, è proprietario dell'appartamento no. __________ ubicato al numero civico __________.

                                  B.   Nel corso del 1997, dopo vicissitudini che non occorre rievocare (cfr. sentenza 21 luglio 1997 di questo tribunale in re S. e V.), __________ ha aperto un negozio per la vendita di pizza al trancio (orario d'apertura: 16.30 - 21.30).

Con domanda di costruzione 7 ottobre 1999 questo ha chiesto il permesso di trasformare il negozio in parola in esercizio pubblico del tipo snack-bar per la produzione e la vendita di piadine con modifica interna della disposizione dei locali. Nella relazione tecnica l'istante ha precisato che il locale "__________" non avrebbe prodotto cibi cotti tipici della ristorazione e che quindi non sarebbero state prodotte emissioni di alcun genere. In ogni caso all'interno del locale sarebbe stato apposto un ventilatore di trasmissione per il ricambio e la filtrazione con deodorazione dell'aria.

La domanda è stata pubblicata dal 14 al 29 ottobre 1999.

Il 28 ottobre 1999 __________, come pure altri proprietari del fondo in rassegna, ha formulato opposizione al rilascio della licenza edilizia. Il 16 novembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha rilasciato una garanzia di massima per l'apertura dell'esercizio pubblico. Il 3 dicembre 1999 il Dipartimento del territorio, al quale erano stati trasmessi gli atti per l'esame di sua competenza, ha formulato preavviso favorevole, ponendo tuttavia alcune condizioni, di cui si dirà all'occorrenza. Con decisione 15 dicembre 1999 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia, subordinandola all'adempimento di diverse condizioni, tra le quali figuravano pure quelle formulate dal dipartimento.

                                  C.   a) Con ricorso 3 gennaio 2000 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato contro il rilascio del permesso di costruzione, postulandone l'annullamento, considerato che i lavori non sono stati approvati dall'assemblea del condominio.

b) Con risoluzione 1. marzo 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame per carenza di legittimazione attiva. In via abbondanziale il Governo l'ha pure respinto nel merito, ritenuto che l'intervento sarebbe conforme alla funzione prevista dalla zona di utilizzazione nella quale si troverebbe inserito l'esercizio pubblico e che vi sarebbero sufficienti aree di posteggio. L'intervento auspicato è stato ritenuto conforme anche alla legislazione ambientale: le garanzie contenute nell'avviso dipartimentale, poi riprese nella licenza edilizia, e le facoltà concesse all'autorità comunale dall'art. 107 LOC sono state ritenute sufficienti per far fronte ad eventuali emissioni moleste di fumi, odori o rumori. L'Esecutivo cantonale ha infine soggiunto che le controversie relative all'incompatibilità dell'attività prospettata con il regolamento condominiale sono di competenza del giudice civile.

                                  D.   Con ricorso 15 marzo 2000 __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le stesse richieste e contestazioni formulate in precedenza. Sostiene inoltre di essere legittimato a ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia, ritenuto che dal 1986 svolge la propria attività lavorativa nell'appartamento no. __________ sito in via __________ e che agisce quale presidente del comitato dei condomini.

                                  E.   Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno chiesto la reiezione del gravame. Ad identica conclusione è giunto __________ con delle argomentazioni, di cui si dirà, per quanto d'interesse, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE.

1.2. Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio di Stato, la legittimazione attiva di __________ è data.

La qualità per agire in via di ricorso presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività. Il ricorrente deve inoltre essere portatore di un interesse diretto, attuale e concreto all'annullamento della decisione impugnata per il pregiudizio effettivo che questa gli arreca (DTF 119 Ia 217 consid. 2a; RDAT II-1992, n. 58; Scolari, Commentario, II ed., n. 935 seg.; Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 n. 1 seg.).

Come si è visto, __________ svolge la propria attività lavorativa nell'appartamento no. __________ sito in via __________, mentre l'esercizio pubblico verrebbe a trovarsi nell'edificio accanto. Egli lavora dunque a poche decine di metri dal luogo in cui verrebbe aperto lo snack-bar. Pertanto immissioni cagionate da quest'ultimo, in particolare di natura fonica, potrebbero toccarlo in misura più marcata rispetto agli altri cittadini. Si deve perciò concludere che il qui opponente si rapporta all'oggetto della contestazione in modo più stretto ed intenso rispetto al resto della collettività.

1.3. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 PAmm).

                                   2.   Gli scritti 26 marzo, 7, 11 e 24 aprile 2000 dell'insorgente inoltrati dopo la ricezione delle osservazioni formulate dalle parti resistenti vanno stralciati dagli atti in quanto irriti. L'art. 49 cpv. 3 PAmm non conferisce alcun diritto ad un ulteriore scambio di allegati, dopo la notificazione della risposta. Soltanto in casi particolari, eccezione che nella fattispecie non ricorre, alla parte spetta un diritto di replica (cfr. pure Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 4 ad art. 69).

Pure irrito è lo scritto di __________, futuro gerente dell'esercizio pubblico. Il diritto di risposta spetta soltanto alle parti o agli interessati ai quali è stato conferito dal tribunale questo diritto, qualità di cui egli difetta.

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso all'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici ed impianti conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui sono previsti.

3.2. Il mappale no. 20 è assegnato dal PR alla zona R7. Le NAPR di __________ non definiscono in modo preciso né la funzione prevista per le singole zone di utilizzazione né gli insediamenti ammissibili mediante limitazioni riferite al grado di molestia. Nella zona R7 sono ammessi anche insediamenti commerciali: lo attestano in modo inequivocabile, non tanto le specifiche disposizioni di zona (art. 21 NAPR), quanto piuttosto la situazione dei luoghi che vede insediamenti residenziali coesistere con negozi, uffici ed altre attività estranee alla mera funzione abitativa.

3.3. Ferme queste premesse, dev'essere confermata la tesi del Consiglio di Stato secondo cui l'intervento prospettato è conforme alla zona nella quale verrebbe ad inserirsi. Trattandosi di una zona a carattere misto, l'esercizio pubblico in parola, di modeste dimensioni e capienza (ca. 50 m² di superficie utile per la ricezione dei clienti), può senz'altro essere configurato alla stregua di un ritrovo di quartiere, commisurato alle esigenze della zona e quindi conciliabile con il carattere del comporto territoriale nel quale è inserito.

                                   4.   Nell'opposizione presentata avverso il rilascio della licenza edilizia __________ ha contestato la trasformazione in discussione, facendo particolare riferimento all'inquinamento fonico causato dalla circolazione di veicoli e persone che produrrebbe l'apertura di un esercizio pubblico.

È indubbio che lo snack-bar __________ costituisce un impianto (fisso) ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF (RDAT I-1999 n. 66 consid. 2a con numerosi rinvii; inoltre II-1998, n. 54 consid. 3.2.; STA inedita 10 gennaio 2000 in re R. e B., consid. 3), cui ritorna applicabile la legislazione federale di tutela contro il rumore. Dal momento che è stato approvato e realizzato dopo il 1. gennaio 1985, data di entrata in vigore della LPAmb, trattasi più precisamente di un impianto fisso nuovo e dunque interamente assoggettato all'ossequio dei valori di pianificazione (art. 25 cpv. 1 e 7 OIF; DTF 123 II 325, in particolare 330 segg., consid. 4c, cc; STA inedita 20 settembre 1999 in re R., consid. 4.3. e 10 gennaio 2000 in re R. e B., consid. 3). L'esame della domanda di costruzione in rassegna implicava pertanto una verifica del rumore provocato da tale impianto sulle adiacenze. A maggior ragione, se si considera che il punto vendita di pizza al trancio era aperto dalle 16.30 alle 21. 30, mentre di principio l'esercizio pubblico potrà restare aperto dalle 5.00 alla 1.00 (art. 37 LEsPub) e dunque anche nelle ore notturne. Malgrado questo aspetto, in sede di rilascio della licenza edilizia l'autorità cantonale (art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE ed allegato 1 al RLE) non ha effettuato una tale verifica. Nell'avviso dipartimentale 3 dicembre 1999 l'autorità competente si è limitata a richiamare i disposti della LPAmb e delle sue ordinanze di applicazione. In particolare essa ha accennato all'OIF ed al suo allegato 6, all'art. 11 LPAmb che prescrive il principio della limitazione delle emissioni alla fonte ed alla norma SIA 181 che fissa le esigenze tecniche minime relative all'isolamento acustico. L'ufficio preposto ha infine richiamato l'art. 107 LOC che regola le competenze di polizia locale conferite al municipio. Esso non ha dunque proceduto ad un'effettiva e puntuale verifica circa la conformità dell'intervento con la LPAmb ed in particolare l'OIF, malgrado il ricorrente in sede di opposizione vi avesse fatto riferimento, lamentando un aumento delle immissioni foniche. La domanda di licenza edilizia non è dunque stata verificata sotto l'aspetto del rumore che può essere generato sulle proprietà più prossime dall'esercizio pubblico. Aspetto, questo, che deve necessariamente essere oggetto di esame e di soluzione attraverso l'applicazione della legislazione di protezione dell'ambiente (cfr. la giurisprudenza appena citata).

Ai fini della valutazione della conformità dell'intervento con tale legislazione, irrilevante è poi il richiamo all'art. 107 LOC. Nell'assolvimento delle funzioni di polizia locale attribuitegli, il municipio può intervenire solo per reprimere eventuali eccessi. La norma non è invece destinata a fissare le modalità d'esercizio e di costruzione cui deve essere subordinato, se del caso, lo svolgimento dell'attività di un ritrovo pubblico al fine di prevenire, rispettivamente eliminare, rumori molesti o dannosi per i vicini. Quest'ultimo compito spetta infatti inderogabilmente all'autorità cui è commessa l'applicazione della LPAmb e delle relative ordinanze (cfr. anche STA inedita 2 febbraio 1999 in re V. SA, consid. 3). Per questo motivo l'incarto dev'essere retrocesso al Dipartimento del territorio, affinché verifichi l'effettivo carico fonico inquinante presumibilmente generato dall'esercizio pubblico e adotti, se del caso, le adeguate misure di limitazione dello stesso (cfr. in particolare art. 11 seg. LPAmb; inoltre, diffusamente, la giurisprudenza sopra citata).

                                   5.   Il ricorso è pertanto accolto. Visto l'esito del gravame si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia (art. 28 PAmm). Considerato che l'insorgente non si è avvalso del patrocinio di un avvocato, non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21 NAPR; 3 cpv. 1, 21 cpv. 1 LE; 2 cpv. 1 RLE ed allegato 1; 22 cpv. 2 lett. a LPT; 67 cpv. 2 lett. a LALPT; 1 segg. LPAmb; 1 segg. OIF ed allegato 6; norma SIA 181; 107 LOC; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.    Di conseguenza sono annullate la decisione 1. marzo 2000, no. 927, del Consiglio di Stato e la risoluzione 13 dicembre 1999, con la quale il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ la licenza edilizia per la trasformazione del negozio per la vendita di pizza al trancio (part. no. __________ RFD di tale comune) in uno snack-bar.

§§.  Gli atti sono retrocessi al Dipartimento del territorio, affinché proceda come indicato al consid. 4.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna; nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2000.82 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.05.2000 52.2000.82 — Swissrulings