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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.05.2000 52.2000.81

May 9, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,271 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00081  

Lugano 9 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 marzo 2000 di

__________ e __________ __________ patrocinati dallo studio legale avv. __________  

Contro  

la decisione 23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato (n. 804) che dichiara irricevibili le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 8 ottobre 1999 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per l'edificazione di una casa monofamigliare sulla part. n. __________ RFD;

viste le risposte:

-    29 marzo 2000 del Consiglio di Stato;

-    30 marzo 2000 di __________ e __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   I resistenti __________ e __________ sono comproprietari di una casa d'abitazione situata a __________ in località __________ (part. n. __________ RF; zona R2). Il 28 giugno 1999 i resistenti hanno chiesto al municipio il permesso di costruire un ulteriore edificio ad uso abitativo sul terreno a monte dello stabile esistente, ad una distanza che varia da un minimo di m 5.50 ad oltre m 10.00.

Alla domanda di costruzione si sono opposti i vicini qui ricorrenti, contestando la distanza tra edifici, a loro avviso insufficiente.

Con decisione 8 ottobre 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, accordando ai richiedenti una deroga alle distanze tra edifici e respingendo l'opposizione.

                                  B.   Con giudizio 23 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, dichiarando irricevibile per carenza di legittimazione attiva le impugnative contro di esso interposte dagli opponenti e ritenendole comunque infondate nel merito.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che la nuova costruzione potesse beneficiare dell'eccezione prevista dall'art. 9.1.1 NAPR a favore delle costruzioni che vengono a sorgere verso edifici sorti prima dell'adozione del PR.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza.

Rivendicata la legittimazione attiva, i ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze con riferimento alla distanza tra edifici, ritenendo insoddisfatti i presupposti per la concessione di una deroga.

All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed i beneficiari della licenza, che contestano partitamente le tesi dei ricorrenti con argomenti di cui si dirà qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Ai ricorrenti, già opponenti, va riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare la licenza edilizia, accordata dal municipio di __________ ai resistenti.

In quanto proprietari di fondi posti a pochi metri di distanza dalla costruzione avversata, i ricorrenti appartengono in effetti a quella limitata e qualificata cerchia di persone, che per situazione risulta collegata all'oggetto della contestazione da un rapporto più stretto ed intenso di quello riferito al resto della comunità. Essi sono inoltre portatori di un interesse personale, diretto, attuale e concreto a dolersi dal pregiudizio che la licenza impugnata arreca loro.

Il ricorso, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine. Non essendovi contestazione sui fatti rilevanti, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 9.1. NAPR di __________, la distanza tra edifici su fondi contigui è pari alla somma delle rispettive distanze dal confine comune. Tra edifici sullo stesso fondo è da considerare un confine ideale.

Edifici alti sino a m 7.50, prosegue l'art. 9.2 NAPR, devono rispettare una distanza minima di m 3.00 dal confine. Per altezze superiori è invece prescritta una distanza pari a 2/3 dell'altezza.

Se la lunghezza della facciata supera i 16.00 m, le distanze minime dal confine devono essere aumentate di m 0.30 per ogni metro di maggior lunghezza, fino a che sia raggiunta una misura complessiva pari all'altezza dell'edificio.

2.2. Nell'evenienza concreta, la costruzione esistente sul fondo dei resistenti è alta meno di m 7.50. Essa richiama pertanto una distanza di m 3.00 dal confine.

Verso la costruzione esistente, l'edificio in contestazione è alto

m 8.50. La distanza dal confine deve quindi essere almeno pari a m 5.67 (2/3 di 8.50).

La distanza tra i due edifici deve quindi essere di almeno m 8.67.

La distanza prevista dal progetto (m 5.50) è di gran lunga inferiore a quella prescritta dall'art. 9 NAPR.

                                   3.   3.1. Secondo l'art. 9.1.1 NAPR, la distanza verso un edificio sorto prima dell'adozione del PR deve essere di almeno m 6.00, ritenuto che la nuova costruzione rispetti la distanza minima dal confine prescritta dall'art. 9.2.

Il municipio, soggiunge la norma, può concedere deroghe alla distanza di m 6.00 nel caso in cui sia preclusa o resa più difficile l'edificazione del fondo.

Questa norma - nota a numerosi ordinamenti edilizi comunali - è essenzialmente destinata ad evitare che chi costruisce su un terreno confinante con un fondo sul quale sorge un edificio, sorto prima dell'adozione del PR ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta dall'art. 9.2, debba farsi carico della distanza dal confine mancante alla costruzione vicina, affinché sia rispettata la distanza minima tra edifici prescritta dall'art. 9.1. In altri termini, essa si ripropone di evitare che colui che edifica in queste condizioni sia costretto a rispettare un arretramento dal confine superiore a quello determinato dall'art. 9.2 in base all'altezza della sua costruzione. A differenza delle analoghe disposizioni, l'art. 9.1.1 NAPR non fa dipendere questa agevolazione dall'esplicita condizione che la costruzione esistente sul fondo vicino non rispetti la distanza minima dal confine prescritta dall'art. 9.2 NAPR. La condizione deve comunque essere sottintesa per dare un senso logico alla norma in esame. Se la distanza dal confine della costruzione esistente sul fondo vicino è conforme all'art. 9.2, il problema del maggior arretramento infatti non si pone. Basta che la nuova costruzione rispetti la distanza dal confine ed anche la distanza tra edifici sarà ossequiata.

L'art. 9.1.1 è quindi applicabile soltanto quando sono date queste premesse, ovvero quando viene edificato un fondo confinante con un fondo sul quale sorge una costruzione edificata prima dell'adozione del PR ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta dal nuovo diritto.

3.2. In concreto, è di meridiana evidenza che le premesse per applicare l'art. 9.1.1 NAPR non sono date. La nuova costruzione verrebbe infatti a sorgere sullo stesso fondo sul quale già sorge la casa d'abitazione dei resistenti. Non v'è quindi alcun motivo per concedere loro l'agevolazione prevista dalla norma suddetta a favore delle costruzioni edificate di fronte ad un fondo sul quale sorgono edifici costruiti prima dell'adozione del PR ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta dall'art. 9.2 NAPR.

Né le premesse per concedere questa facilitazione possono essere create ad arte, frazionando il fondo dedotto in edificazione. Tanto meno quando si consideri che la distanza prevista tra le due costruzioni (m 5.50) è addirittura inferiore a quella dal confine che la nuova costruzione dovrebbe rispettare (m 5.65).

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto, annullando la licenza edilizia e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive del diritto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei resistenti.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 9 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.   la licenza edilizia 8 ottobre 1999 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per l'edificazione della Part. n. __________ RF;

1.2.   la decisione 23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato (n. 804).

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno ai ricorrenti fr. 1'600.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.81 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.05.2000 52.2000.81 — Swissrulings