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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.05.2000 52.2000.75

May 12, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,478 words·~7 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00075  

Lugano 12 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 marzo 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 23 febbraio 2000 (n. 803) con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato il 17 settembre 1999 dall'insorgente contro una variante del piano regolatore di __________ relativa al mapp. __________ adottata dal consiglio comunale il 21 dicembre 1998;

viste le risposte:

-    15 marzo 2000 della Sezione della pianificazione urbanistica;

-    22 marzo 2000 del Consiglio di Stato;

-    29 marzo 2000 del municipio di __________;

-    31 marzo 2000 del Consorzio per il piano regolatore del __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La __________ (in seguito: __________) è proprietaria del mapp. __________ di __________. In data 21 dicembre 1998 il consiglio comunale di quel comune ha adottato una variante di PR che ha istituito a carico del menzionato fondo un vincolo di pubblica utilità "Parco e area verde". La deliberazione è stata pubblicata da parte del municipio agli albi comunali, sui tre quotidiani del Cantone e sul foglio ufficiale n. __________ del __________ (pag. __________ seg.). Con risoluzione 19 maggio 1999 il Governo ha approvato tale variante. La risoluzione è stata pubblicata sul foglio ufficiale n. __________ del __________ (pag. __________ seg.).

                                  B.   Con lettera 3 settembre 1999 il municipio di __________ ha informato la __________ della menzionata variante e di aver altresì bandito un concorso d'idee sulle possibili utilizzazioni dell'area in rassegna.

                                  C.   Con ricorso 17 settembre 1999 la __________ è insorta al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto:

                                         - in via principale, di dichiarare nulla rispettivamente annullare la procedura di pubblicazione della variante di PR e di ordinare una nuova pubblicazione mediante intimazione degli atti direttamente ad essa medesima;

                                         - in via subordinata, di dichiarare nulla rispettivamente annullare la procedura di pubblicazione della variante di PR e di attribuire il mapp. __________ alla zona edificabile.

La ricorrente si è doluta del fatto che le autorità competenti non l'avessero informata personalmente e tempestivamente in merito alle decisioni adottate circa la pianificazione del mapp. __________. E questo a dispetto di precise assicurazioni rilasciatele verbalmente e per iscritto. La ricorrente ha pertanto lamentato una violazione del principio della buona fede.

                                  D.   Con decisione 23 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame nella misura in cui era rivolto contro la variante di PR, siccome inoltrato dopo la scadenza del termine di ricorso sancito all'art. 35 cpv. 1 LALPT. La censura addotta dalla ricorrente, secondo cui essa avrebbe dovuto essere informata personalmente dell'adozione della variante di PR, esaminata a titolo abbondanziale, è stata respinta. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che la lettera 3 settembre 1999 del municipio di __________ non configurasse una decisione, ma fornisse semplicemente delle informazioni, per cui anch'essa non appariva impugnabile. Il dispositivo n. 3 del giudizio governativo indicava la possibilità di impugnazione innanzi a questo Tribunale.

                                  E.   Con ricorso 9 marzo 2000 la __________ è insorta davanti a questo Tribunale contro il giudicato del Consiglio di Stato. Essa chiede, in via principale, di annullarlo e di retrocedere gli atti al Consiglio di Stato affinché abbia ad emettere una nuova decisione previo stralcio dagli atti delle risposte inoltrate in quella sede dal municipio di __________ e della delegazione del consorzio per il PR dei comuni del __________, come dalla stessa postulato con scritto 4 novembre 1999 e ribadito all'udienza del 29 novembre successivo. In via subordinata la ricorrente ripropone la domanda formulata in via principale davanti al Governo, ribadendo ed affinando i motivi addotti dinanzi all'istanza inferiore.

Il Consiglio di Stato, il dipartimento del territorio, il municipio di Vira Gambarogno e la delegazione del consorzio per il PR dei comuni del Gambarogno domandano la reiezione del gravame.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. Prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm). Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3).

1.2. Giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non dispone altrimenti. L'impugnabilità di tutte le decisioni degli organi comunali dapprima innanzi al Governo e, in seconda istanza, davanti al Tribunale amministrativo, ha dunque valore di principio generale. Svariate leggi istituiscono tuttavia delle deroghe a questa regola per le materie dalle stesse trattate.

                                         1.3. Giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC, il presidente, entro cinque giorni, pubblica all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum. Per quanto concerne specificatamente il PR, l'art. 34 cpv. 2 LALPT dispone inoltre che il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). La prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal presidente del legislativo, è volta a permettere, nei comuni ove è stato istituito il consiglio comunale, l'esercizio del diritto di referendum e, in tutti i comuni, l'esercizio del diritto di ricorso al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale amministrativo successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazione della LOC, ma in particolare della procedura prescritta da quest'ultima per addivenire alla deliberazione dell'organo legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio, preferibilmente dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima, è invece volta a permettere l'impugnazione innanzi al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale della pianificazione del territorio successivamente del contenuto del PR (art. 35 cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT): è in questa procedura che può essere eccepita - e deve essere esaminata dalle autorità decidenti - la violazione delle disposizioni della LALPT concernenti il PR (cfr. RDAT II-1999 n. 23 consid. 3; STA inedita 12 giugno 1998 in re comune di __________ e, quando il PR era regolamentato a livello di LE, STA inedite 11 febbraio 1980 in re comune di __________ e lc; 20 settembre 1984 in re A. e M.; 28 marzo 1985 in re municipio di __________, parzialmente pubbl. in RDAT 1985 n. 6; inoltre Scolari, Commentario, 2.a ed., n. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza precedente e la precisazione che la seconda STA citata é parzialmente pubblicata in RDAT 1979 n. 5).

                                   2.   Nel concreto caso, l'insorgente ha contestato innanzi al Consiglio di Stato la seconda pubblicazione della deliberazione con cui il consiglio comunale di __________ ha adottato la variante di PR 21 dicembre 1998, di cui ha chiesto l'annullamento. Confermano tale conclusione, senza lasciare adito a dubbio alcuno, non solo l'esplicito, preciso riferimento a tale pubblicazione, ma altresì le domande ricorsuali e la motivazione del gravame: il ricorrente si duole di non essere stato informato personalmente e tempestivamente del contenuto della variante di PR con cui è stato istituito un vincolo a carico del mapp. __________, di sua proprietà, per poterlo contestare e provocare l'assegnazione del fondo alla zona edificabile. Per questo motivo il giudizio governativo avrebbe dovuto indicare la possibilità di ricorso innanzi al Tribunale della pianificazione del territorio in applicazione dell'art. 38 cpv. 1 LALPT: istanza che del resto, secondo quanto consta a questo giudice, ammette la competenza ad occuparsi di simili contestazioni (cfr. STPT 18 novembre 1997, in re M. G., confermata dal TF con sentenza 10 febbraio 1999; inoltre RDAT II-1999 n. 9 consid. 6). Il ricorso innanzi a questo tribunale si appalesa pertanto irricevibile per difetto di competenza (art. 2 PAmm).

                                   3.   Giusta l'art. 4 cpv. 1 PAmm l'autorità incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione all'istante o al ricorrente. In applicazione di tale disposizione questo giudice trasmette pertanto il ricorso, per evasione, al Tribunale della pianificazione del territorio.

                                   4.   Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm) né assegna ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 74, 208, 209 LOC; 38 LALPT; 2, 3, 4, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

§.  Esso viene trasmesso per competenza al Tribunale della pianificazione del territorio.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario