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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.09.2001 52.2000.72

September 17, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·472 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00072  

Lugano 17 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 6 marzo 2000 del

Comune di __________  

contro  

la decisione 16 febbraio 2000 del Consiglio di Stato (no. 637) che annulla la licenza edilizia 4 marzo 1999 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la formazione di un terrapieno fuori della zona edificabile (part. n. __________ RFD);

viste le risposte:

-    24 marzo 2000 di __________;

-    29 marzo 2000 del Consiglio di Stato;

-    31 marzo 2000 dell'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;

-    10 aprile 2000 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                     -   che nel corso degli anni 80 __________ ha formato, senza alcun permesso, un terrapieno di circa 300 mc su un fondo (part. no. __________ RFD), situato a __________, in località __________, fuori della zona edificabile;

                                     -   che, sollecitata dal municipio, il 31 dicembre 1998 __________ ha chiesto al municipio il rilascio di un permesso in sanatoria;

                                     -   che alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio e la vicina __________, proprietaria della part. n. __________ RFD;

                                     -   che disattendendo l'avviso cantonale, il 4 marzo 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni;

                                     -   che con giudizio 16 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo i ricorsi contro di esso inoltrati dal Dipartimento del territorio e dalla vicina opponente;

                                     -   che il Governo ha in sostanza ritenuto insoddisfatti i presupposti dell'art. 24 cpv. 1 LPT;

                                     -   che contro il predetto giudizio governativo è insorto davanti al Tribunale Cantonale amministrativo il comune di __________, chiedendo il ripristino della licenza annullata;

                                     -   che l'insorgente sottolinea l'esiguità dell'intervento, sollecitando una soluzione secondo il buon senso;

                                     -   che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla __________, mentre __________ ne postula l'accoglimento;

considerato,                   in diritto

                                     -   che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

                                     -   che al Comune va per contro negata la legittimazione a ricorrere, considerato come la beneficiaria della licenza annullata abbia rinunciato ad impugnare il giudizio governativo a lei sfavorevole per sollecitarne il ripristino (RDAT 1990, no. 44, Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 21 LE no. 957);

                                     -   che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio;

                                     -   che le ripetibili seguono invece la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 24 LTP; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giudizio.

                                   3.   Il comune di __________ rifonderà alla resistente __________ fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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