Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.03.2000 52.2000.66

March 24, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,354 words·~7 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00066  

Lugano 22 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 1. marzo 2000 del

__________  

contro  

la decisione 1. febbraio 2000 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro che rilascia al Consorzio __________ un permesso di lavoro continuo per lo scavo della galleria di accesso di __________ del nuovo traforo ferroviario del S. Gottardo;

viste le risposte:

-      9 marzo 2000 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;

-    17 marzo 2000 del Consorzio __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 20 dicembre 1999 il Consorzio __________ di __________ ha chiesto all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) un permesso di lavoro continuo per lo scavo della galleria di accesso di __________ del nuovo traforo ferroviario del S. Gottardo (Alptransit). La domanda prevedeva di suddividere il lavoro in 4 gruppi di 5 uomini, attivi in 3 sciolte di 8 ore ciascuna a ciclo continuo, secondo il piano delle sciolte del tipo 4/3 annesso alla convenzione addizionale al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale (CNM) per i lavori in sotterraneo. Piano, che prevede ritmi di 10 giorni di lavoro seguiti da 96 ore di libero. La domanda è stata pubblicata sul FU del __________ con l'invito ad eventuali interessati a far conoscere il loro avviso in merito entro 10 giorni.

Preso atto che non erano state inoltrate osservazioni e che la domanda era stata preavvisata favorevolmente dalla commissione paritetica per i lavori in sotterraneo, il 1. febbraio 2000 l'UIL ha rilasciato il permesso richiesto subordinandolo alle seguenti condizioni:

Luogo di lavoro:             Alptransit Gottardo - Galleria di accesso a

                                       Polmengo

Scopo del permesso:      orario d'esercizio necessario

Durata del permesso:     dal 10 gennaio al 31 dicembre 2000

Orario di lavoro:             1. sciolta: lunedì-domenica dalle 06.00 alle 14.00

                                       2. sciolta: lunedì-domenica dalle 14.00 alle 22.00

                                       3. sciolta:           da notte do-lu a notte sa-do dalle 22.00

                                                      alle 06.00

                                       Pausa: 30' a metà lavoro circa

Personale occupato:      5 uomini per sciolta

Piano dei turni

e condizioni:                  Numero dei gruppi:      4

                                       Numero delle sciolte:   3

                                       Durate delle sciolte:     8 ore

                                       Cambio del turno: 10 giorni di lavoro e 96 ore di

                                       libero

                                       Rotazione delle squadre: come al piano allegato

                                       I giorni di riposo devono cadere in domenica

                                       almeno 17 volte all'anno

                                  B.   Contro la predetta decisione è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo il __________, chiedendone l'annullamento.

Preliminarmente, il ricorrente ammette che il permesso per lavoro continuo non presuppone che i lavoratori abbiano dato il loro consenso o abbiano ottenuto un supplemento salariale. Suppone inoltre "che la manodopera ingaggiata per questo tipo di attività abbia dato il suo consenso al momento della conclusione del contratto di lavoro individuale". Prescindendo da queste premesse, l'insorgente ritiene tuttavia applicabile alla fattispecie anche l'art. 21 LL, che impone al datore di lavoro di concedere una semigiornata libera per settimana quando il lavoro è ripartito su più di 5 giorni (cpv. 1) ed esige il consenso del lavoratore per cumulare queste semigiornate in giorni interi (cpv. 2).

Il permesso, conclude l'insorgente, andrebbe peraltro annullato anche perché il __________ lavorerebbe sul cantiere soltanto con 3 squadre e non concederebbe i giorni di libero e le pause prescritte.

                                  C.   All'accoglimento del ricorso si oppongono l'UIL ed il __________ contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 26 LCL. La legittimazione attiva del __________, associazione che per statuto si prefigge di tutelare gli interessi dei lavoratori, è certa (art. 56 LL). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Data la natura delle questioni poste a giudizio, può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 25 LL, il lavoro continuo può essere permesso se è indispensabile per motivi tecnici o economici (cpv. 1).

A quali condizioni e in quale misura, nel lavoro continuo, la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata e la durata del riposo ridotta è stabilito per ordinanza. Di regola, la durata massima della settimana lavorativa deve però essere osservata nella media di sedici settimane (cpv. 2).

L'art. 49 OLL 1 dichiara applicabili al lavoro continuo le prescrizioni della legge e della stessa ordinanza concernenti il lavoro notturno (art. 16, 17 LL; 43 OLL 1), il lavoro domenicale (art. 18-20 LL; 44 OLL 1) ed il lavoro diurno a due squadre (art. 23 LL; 47 OLL 1). Precisa tuttavia che queste disposizioni sono applicabili soltanto nella misura in cui gli art. 50 e 51 OLL 1 non dispongano altrimenti.

L'art. 50 OLL 1 regola la durata del lavoro continuo, disponendo che la durata massima della settimana lavorativa fissata dall'art. 9 LL deve essere osservata nella media delle sedici settimane e che la durata del lavoro per singolo lavoratore non può superare nove ore su ventiquattro e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore. L'art. 51 OLL 1 disciplina invece la durata del riposo, imponendo di concedere almeno cinquantadue giorni di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive per anno civile. Regola inoltre le eccezioni e definisce infine i casi in cui la durata del riposo o il numero dei giorni di riposo possono essere ridotti.

Dall'insieme di queste norme discende chiaramente che la concessione del permesso per il lavoro continuo dipende per principio soltanto dalla sua indispensabilità tecnica ed economica; presupposto, questo, che va esaminato in base alle direttive fissate dall'allegato all'OLL 1, richiamato dall'art. 45 OLL 1, applicabile a sua volta in forza del rinvio di cui all'art. 49 OLL 1. Gli art. 49-50 OLL 1, di cui si è detto sopra, stabiliscono soltanto le condizioni alle quali il permesso è accordato.

                                   3.   Nell'evenienza concreta, il ricorrente non contesta l'indispensabilità tecnica ed economica del permesso per il lavoro continuo rilasciato dall'UIL al __________. Né potrebbe eccepirla con successo, considerata la natura del processo lavorativo per il quale il permesso in contestazione è accordato.

Dal profilo dei presupposti fissati dall'art. 25 cpv. 1 LL, precisati dall'allegato all'OLL 1, la decisione non presta il fianco a critiche. Infondata è pertanto la domanda di annullamento del permesso avanzata dal ricorrente. Semmai si tratta di stabilire se il permesso debba essere assoggettato ad ulteriori condizioni oltre a quelle fissate dall'UIL, di cui si è detto in narrativa.

Orbene, contrariamente a quanto assume l'insorgente, si deve escludere che il permesso debba essere subordinato al consenso dei lavoratori prescritto dall'art. 21 cpv. 2 LL per il raggruppamento delle semigiornate libere che il datore di lavoro è tenuto a concedere loro nel caso in cui il lavoro settimanale è ripartito su più di 5 giorni. L'art. 46 cpv. 1 OLL 1 stabilisce infatti che la semigiornata libera è accordata soltanto ai lavoratori che non prestano lavoro notturno o a squadre. Come rettamente rileva l'UIL in sede di osservazioni al ricorso, l'art. 21 LL non è quindi applicabile. La durata del lavoro e del riposo è peraltro regolata dagli art. 50 e 51 OLL 1, che istituiscono una disciplina in parte diversa da quella stabilita dai disposti concernenti il lavoro notturno, il lavoro domenicale ed il lavoro diurno a due squadre richiamati dall'art. 49 OLL 1.

Anche nella misura in cui postula l'assoggettamento del permesso alla disciplina retta dall'art. 21 LL, il ricorso va quindi disatteso.

                                   4.   Nemmeno le ulteriori censure sollevate dal ricorrente con riferimento ad un'asserita inosservanza delle disposizioni fissate dal permesso in esame sono atte a giustificarne l'annullamento. L'eventuale disattenzione, da parte del __________, delle prescrizioni relative al numero di squadre attive sul cantiere, dei turni o delle pause può semmai costituire motivo di revoca (art. 53 LL). Non certo di diniego del permesso.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 17, 19, 21, 23, 25, 56 LL; 44-51 OLL 1; 26 LCL; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 900.-- al __________ a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario