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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.03.2000 52.2000.62

March 28, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,317 words·~7 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00062  

Lugano 28 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 gennaio 1999 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 22 dicembre 1998 (n. 6019) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione), in materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    27 gennaio 1999 del Consiglio di Stato,

-    1° febbraio 1999 del Dipartimento delle istituzioni;

richiamata la sentenza 14 dicembre 1999 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto e in diritto

che il cittadino angolano __________ è entrato in Svizzera il 29 novembre 1993 richiedendo l'asilo;

che il 25 febbraio 1994, l'Ufficio federale dei rifugiati ha respinto la sua domanda, ammettendolo tuttavia provvisoriamente fino al 25 febbraio 1997 nel canton Berna in virtù della situazione che regnava nel suo Paese d'origine;

che il 22 aprile 1996 il ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a trasferirsi nel nostro cantone per vivere presso __________, cittadina austriaca titolare di un permesso di domicilio, che egli aveva messo incinta;

che il 18 luglio 1996 l'interessato ha ottenuto un nuovo permesso provvisorio per il Cantone Ticino, valido fino al 24 febbraio 1997, dopo che la sua compagna aveva ritirato la querela penale sporta nei suoi confronti nell'aprile 1996 per truffa, appropriazione indebita ed ingiurie;

che il 3 agosto 1996 __________ ha dato alla luce __________, di cui __________ ha riconosciuto la paternità il 16 luglio precedente;

che il 23 agosto 1996 il ricorrente ha chiesto alla Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora annuale per stare vicino a __________ e a __________, permesso che egli ha ottenuto il 10 ottobre 1996 e che si è visto in seguito rinnovare con ultima scadenza il 18 luglio 1998;

che il 27 agosto successivo il figlio, cittadino austriaco, ha ottenuto un permesso di domicilio per vivere con i genitori;

che nel marzo 1997 è cessato il rapporto di convivenza del ricorrente con __________ e il 6 luglio successivo egli è andato a vivere presso un'altra donna;

che il 23 gennaio 1998 l'interessato è stato ammonito dalla Sezione degli stranieri in quanto non versava regolarmente gli alimenti al figlio e per aver interessato i servizi di polizia, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative;

che con decreto d'accusa 4 maggio 1998 egli è stato condannato dal Procuratore pubblico a 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per ripetute vie di fatto e danneggiamento ai danni di __________ nonché per circolazione senza licenza di condurre;

che il 30 luglio 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di __________ volta al rinnovo del suo permesso di dimora in quanto, nonostante l'ammonimento, egli continuava a non versare gli alimenti al figlio a carico dello Stato dal 1° novembre 1996, era anch'esso a carico dell'assistenza pubblica, ed aveva interessato i servizi di polizia e le autorità giudiziarie. Il dipartimento ha infine ritenuto esigibile un suo rientro in __________ e che eventuali visite al figlio potessero essere effettuate nell'ambito della normativa relativa ai turisti;

che con giudizio 22 dicembre 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dall'interessato e ha confermato la decisione del dipartimento - in virtù degli art. 9 cpv. 2 lett. b, 10 cpv. 1 lett. a/b/d LDDS; 10 cpv. 3, 16 cpv. 2 ODDS; 8 CEDU -, considerando in particolare che egli non adempiva più le condizioni per l'ottenimento del permesso siccome aveva cessato la convivenza con la __________ e __________, denotava difficoltà di adattamento all'ordinamento vigente in Svizzera, era a carico dell'assistenza pubblica unitamente al figlio, e il rimborso di fr. 80.– mensili a partire dal novembre 1998 degli alimenti a favore di __________ era insufficiente, vista l'entità delle prestazioni versate complessivamente fino a quel momento a favore suo (fr. 16'019.05) e del figlio (fr. 7'112.65);

che per contro l'Esecutivo cantonale, nonostante manifestasse seri dubbi sull'esistenza di un rapporto particolarmente stretto tra padre e figlio, ha rinunciato ad approfondire la questione a sapere se egli fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU ritenendo che il permesso potesse essergli in tutti i casi negato nell'ambito della ponderazione degli interessi ai sensi del n. 2 della citata disposizione;

che il Governo ha infine considerato che la sua partenza per l'__________ non avrebbe reso impossibile l'esercizio del diritto di visita, aggiungendo che, in virtù della nazionalità del figlio, non gli sarebbe nemmeno preclusa la possibilità di chiedere un permesso di dimora in Austria oppure in un altro Paese dell'Unione europea;

che il 25 maggio 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dall'interessato contro la predetta risoluzione governativa, ritenendo che non fossero date le premesse per poter invocare l'art. 8 CEDU per mancanza di provate relazioni strette, intatte ed effettivamente vissute con il figlio;

che con sentenza 14 dicembre 1999 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudizio, accogliendo il ricorso di diritto amministrativo contro di esso inoltrato da __________ e rinviando la causa al Tribunale cantonale amministrativo affinché la esamini nel merito;

che il Tribunale federale ha in sostanza ritenuto che il ricorrente fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU dopo che egli aveva versato agli atti uno scritto 25 giugno 1999 con cui il Servizio sociale di __________ dichiarava che il legame tra padre e figlio era intatto e reciproco e auspicava un riesame del procedimento di espulsione: donde il presente giudizio;

che giusta l'art. 65 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;

che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente sul ricorso;

che in effetti l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera fosse preponderante dal momento che egli non intratteneva con il figlio un legame particolarmente stretto e duraturo;

che tali conclusioni non tenevano tuttavia conto del fatto che egli incontra __________ regolarmente, che il figlio aspetta con ansia l'incontro settimanale con il padre e che si rattrista al momento della separazione, nonché del fatto che il ricorrente ha saputo costruire con il figlio, sin dalla nascita di quest'ultimo, un rapporto affettivo regolare, continuativo e reciproco;

che il Governo dovrà nuovamente pronunciarsi con cognizione di causa, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza, tenendo conto di tali emergenze - se del caso approfondendole - ed aggiornando nel contempo la verifica circa la situazione economica del ricorrente e del figlio al fine di accertare se essi sono sempre a carico dell'assistenza pubblica;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;

che lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio di rinvio (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 22 dicembre 1998 (n. 6019) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché statuisca nuovamente sulla domanda di rinnovo del permesso di dimora del ricorrente.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia.

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      5.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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