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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.03.2000 52.2000.61

March 22, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,474 words·~7 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00061  

Lugano 22 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 febbraio 2000 di

__________ patr. da: dr. iur. __________  

contro  

la decisione 9 febbraio 2000 (n. 520) con cui il Consiglio di Stato ha deliberato alla ditta __________ le opere per l'impianto di refrigerazione del __________ di __________;

viste le risposte:

-      3 marzo 2000 della Divisione delle risorse;

-      3 marzo 2000 dell'Ufficio appalti;

-    10 marzo 2000 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il __________ il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha pubblicato sul FUC un concorso "per le opere da impianto di regolazione occorrenti al __________ a __________ ";

che in tempo utile sono pervenute le seguenti offerte:

"1.      __________                                                                                        96'621.00

 2.      __________                                                                                      108'825.45

 3.      __________                                                                                      111'792.50

 4.      __________                                                                                      118'050.05

 5.      __________                                                                                      126'776.90

                                         che l'offerta della __________ contemplava fra l'altro le seguenti posizioni:

posizione

quantità

prezzo unitario

totale

213.111     sonda temperatura

        4

         160.--

         160.--

213.311     guaina di ottone nichelato

        4

            24.--

           24.--

211.901     termosonda ambiente

      35

       2'415.--

      2'415.--

812.001     inseritore ambiente

      44

              1.--

           88.-che non essendovi congruenza fra quantità, prezzo unitario e totale, il progettista ha corretto i totali in base ai prezzi unitari:

posizione

quantità

prezzo unitario

totale

213.111     sonda temperatura

        4

          160.--

          640.--

213.311     guaina di ottone nichelato

        4

            24.--

            96.--

211.901     termosonda ambiente

      35

       2'415.--

     84'525.--

812.001     inseritore ambiente

      44

              1.--

            44.-che, ritenuti esatti i prezzi unitari indicati dalla ricorrente, il progettista ha pertanto corretto l'offerta in fr. 185'435.35;

che il 22 dicembre 1999 la __________ ha segnalato al Consiglio di Stato di essere incorsa negli errori riscontrati dal progettista: ha tuttavia precisato che per i primi tre dovevano essere rettificati i prezzi unitari sulla base dei quantitativi, mentre che il quarto errore andava corretto modificando il totale;

che il 9 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha deliberato le opere alla ditta qui resistente e per essa alla __________;

che contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, con rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione;

che l'insorgente rileva di essere incorsa negli errori riscontrati dal progettista e segnalati al Consiglio di Stato; sottolinea in particolare l'evidenza dell'errore del prezzo unitario delle termosonde, che sarebbero vendute al prezzo di fr. 163.-- l'una;

che, trattandosi di errori manifesti, che avrebbero potuto e dovuto essere corretti in un unico modo, la decisione censurata violerebbe l'art. 13 lett. f CIAP ed il § 28 DirCIAP, che impongono di aggiudicare la commessa all'offerente economicamente più vantaggioso;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato per il tramite dei servizi generali e la deliberataria, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà qui appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4 DLACIAP, in relazione all'art. 7 CIAP: il valore globale delle commesse relative alla costruzione dell'__________ supera di gran lunga il valore soglia di fr. 383'000.-- fissato dall'art. 7 cpv. 1 lett. a CIAP;

che la __________ è legittimata a ricorrere in quanto partecipante al concorso e quindi direttamente e personalmente toccata dalla decisione impugnata;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria;

che, per principio, le offerte inoltrate in un pubblico concorso devono essere formulate in modo completo, chiaro ed univoco; tale, insomma, da permettere al committente di procedere immediatamente all'aggiudicazione;

che le offerte incomplete o viziate da errori vanno scartate, perché non possono essere accettate in quanto tali, ma devono essere corrette o completate: atto, questo, che disattende l'esigenza di assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti e viola il divieto di modificare le offerte inoltrate una volta scaduti i termini fissati dal bando di concorso (RDAT 1997 I N. 2);

che la correzione di errori non è comunque esclusa a priori; il § 24 cpv. 2 DirCIAP impone di correggere gli errori evidenti, quali errori di conteggio e di ortografia;

che sono tali soltanto gli errori riconducibili a sviste manifeste, rientranti nei limiti dell'art. 24 cpv. 3 CO, la cui correzione non sovverte la ripartizione dei ruoli delle parti, caratteristica del pubblico concorso;

che deve, insomma, trattarsi di rettifiche che non implicano alcuna accettazione da parte del concorrente e che potrebbero essere apportate senza dar luogo a discussioni di sorta anche in sede di liquidazione qualora sfuggissero al controllo contabile che precede la delibera (DTF 119 II 343; Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaftungswesen in der Schweiz, N. 402; Gauch, Der Werkvertrag, IV ed., N. 1249 seg.)

che nell'evenienza concreta la ricorrente ha inoltrato un'offerta viziata dai quattro errori illustrati in narrativa;

che questi errori consistono in un'incongruenza tra la quantità, il prezzo unitario ed il totale, che non corrisponde al prodotto dei primi due fattori; la loro tipologia non è comunque identica;

che, stando alle indicazioni fornite dalla stessa ricorrente con scritto del 22 dicembre 1999, i primi tre (pos. 213.111, 213.311, 213.911) sarebbero infatti riconducibili ad un'errata indicazione del prezzo unitario, mentre il quarto (pos. 812.001) discenderebbe invece da un'errata indicazione del totale;

che, in altri termini, per i primi tre errori andrebbe corretto il prezzo unitario, dividendo il totale indicato per la quantità richiesta, mentre per il quarto errore andrebbe invece rettificato il totale, moltiplicando correttamente il prezzo unitario esposto per la quantità richiesta;

che già le spiegazioni fornite dalla ricorrente dimostrano ampiamente il carattere equivoco degli errori e quindi dell'offerta: non è invero dato di vedere per qual motivo i primi tre errori dovrebbero essere corretti in un certo modo, mentre il quarto dovrebbe invece essere corretto diversamente;

che, se si ammette che si possano correggere incongruenze tra prezzo unitario, quantità e prezzo totale, è semmai il prezzo totale che dev'essere rettificato in base ai quantitativi richiesti e non viceversa;

che, in quest'ordine di idee, andrebbe pertanto ammessa unicamente la correzione dei primi tre errori, considerando esatto il prezzo unitario e rettificando il prezzo totale in base a quest'ultimo ed alla quantità richiesta dal capitolato;

che, per elementari ragioni di coerenza, lo stesso metodo di correzione andrebbe applicato anche al quarto errore, rettificando - come ha fatto il progettista - il totale in base al prezzo unitario indicato dalla ricorrente;

che non è dato di vedere perché nei primi tre casi dovrebbe invece essere accreditata la pretesa della ricorrente di sovvertire il metodo di correzione, rettificando i prezzi unitari in base al totale esposto ed ai quantitativi richiesti;

che il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto valida l'offerta inoltrata dalla ricorrente rettificata in base ai prezzi unitari indicati; non l'ha tuttavia presa in considerazione, poiché, così corretta, è risultata ultima in graduatoria;

che la decisione governativa sfugge alle critiche dell'insorgente;

che la questione a sapere se l'offerta della __________ dovesse essere scartata, siccome viziata da errori inemendabili, o potesse invece essere rettificata, correggendo i totali delle singole posizioni sulla base dei prezzi unitari e dei quantitativi, può rimanere indecisa, poiché in entrambi i casi non potrebbe essere presa in considerazione ai fini dell'aggiudicazione: nel primo caso, perché da escludere, nel secondo, perché ultima;

che in nessun caso può si può ammettere di rettificare gli errori secondo due diversi criteri, correggendo in alcuni casi i prezzi unitari ed in altri il prezzo totale;

che la decisione impugnata non viola nemmeno il diritto nella misura in cui omette di considerare l'eventualità di rettificare il quarto errore secondo i criteri che la ricorrente pretende di applicare per la correzione dei primi tre, ovvero modificando sulla base del prezzo totale (fr. 88.--) e della quantità (44) il prezzo unitario da questa indicato per la posizione 812.001 (fr. 1.--); ipotesi, questa, che permetterebbe alla ricorrente di restare al primo posto in graduatoria;

che, quando il prezzo totale non corrisponde al prodotto del prezzo unitario per la quantità, va per principio esclusa la possibilità di rettificare i prezzi unitari, dividendo correttamente il prezzo totale per i quantitativi; la questione a sapere se si possa invece rettificare il prezzo totale sulla base del prezzo unitario moltiplicato correttamente per la quantità può rimanere indecisa, poiché, anche se dovesse essere risolta affermativamente, non gioverebbe alla ricorrente;

che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, confermando la decisione del Consiglio di Stato siccome immune da violazioni del diritto;

che le tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente;

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 24 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 69 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente, che rifonderà di fr. 1'000.-- alla resistente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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