Incarto n. 52.2000.00059
Lugano 20 giugno 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 febbraio 2000 di
__________
contro
la decisione 9 febbraio 2000 del Consiglio di Stato (n. 553) che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 25 novembre 1999 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 1 mese e mezzo;
visti:
- la risposta 1 marzo 2000 del Consiglio di Stato;
- lo scritto 6 aprile 2000 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. In data 6 novembre 1999, alle ore 6.50, __________ circolava sul tratto autostradale __________ -__________, alla guida dell'autovettura "Audi", targata __________.
In tale occasione il conducente è stato inseguito da un veicolo della polizia munito di apparecchiature verificate. Da tale controllo è risultato che egli viaggiava ad una velocità di 173 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite di 120 km/h.
B a) A seguito della suddetta infrazione, il 25 novembre 1999, la Sezione della circolazione, considerato che __________ era già stato oggetto di un provvedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre dal 12 giugno 1994 all'11 luglio 1994, ha risolto di revocargli la licenza di condurre a scopo di ammonimento per un periodo di 1 mese e mezzo, dal 3 gennaio 2000 al 17 febbraio 2000.
b) Con decisione 17 dicembre 1999, cresciuta in giudicato, l'autorità dipartimentale ha inflitto ad __________ una multa di fr. 920.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese di fr. 40.--, per superamento dei limiti di velocità.
C. Il 6 dicembre 1999 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la risoluzione di revoca, postulandone in via principale l'annullamento ed in via subordinata una riduzione della durata della revoca. Il ricorrente ha contestato l'accertamento dei fatti operato dalla polizia. Il tachimetro, seppure in dotazione ad una autovettura della polizia, non sarebbe, a suo dire, uno strumento predisposto per rilevare la velocità di un altro autoveicolo. L'insorgente ha inoltre contestato di essere recidivo, ritenuto che la precedente revoca della licenza di condurre risale al 1994 e ha censurato il comportamento degli agenti della polizia, poiché essi lo hanno inseguito, a loro dire per oltre 2 km, prima di fermarlo. Ha infine evidenziato la propria necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali.
D. Con giudizio 9 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e ha confermato il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione, ritenendolo adeguato alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che, tenuto del principio dell'unità e della sicurezza del diritto, non vi fosse alcun motivo per scostarsi dalla constatazioni di fatto contenute nella decisione di multa. Ha inoltre evidenziato che, per costante giurisprudenza, il superamento di un limite di velocità di oltre 30 km/h deve essere sanzionato con una revoca della licenza di condurre. In conclusione l'Esecutivo cantonale, anche in considerazione del fatto che l'insorgente è già stato oggetto di un provvedimento di revoca nel 1994 e della circostanza che non ha un'assoluta necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali, ha ritenuto la risoluzione avversata adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità.
E. Con ricorso 23 febbraio 2000 __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della citata risoluzione governativa. L'insorgente si riconferma sostanzialmente nelle argomentazioni già sollevate davanti all'istanza inferiore. Rileva inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, il disporre della licenza di condurre costituisce una necessità professionale assoluta, come risulta dall'allegata dichiarazione 21 febbraio 2000 del suo datore di lavoro. Precisa infine di avere impugnato soltanto la decisione di revoca e non la risoluzione di multa, in quanto convinto che la procedura penale seguisse quella amministrativa.
F. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
G. a) Su richiesta di questo tribunale, il 4 aprile 2000, il ricorrente ha trasmesso la documentazione dalla quale risulta che egli è responsabile delle vendite presso la società __________, alle cui dipendenze vi sono altre tre persone (un'impiegata, un magazziniere ed un viaggiatore di commercio).
b) Da indagini esperite da questo tribunale presso l'Ufficio del registro di commercio del distretto di __________ è emerso che __________ è amministratore unico con firma individuale della societa __________.
Considerato in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti istruttori esperiti da questo tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.
I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
3. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).
Va osservato che la revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr) e
dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c).
4. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione erano come nel caso concreto favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 119 Ib 154 consid. 2a; 113 Ib 143 consid. 3c; 108 Ib 65 consid. 1).
Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).
Nel caso in esame, il ricorrente ha superato di 53 km/h la velocità massima consentita. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve pertanto essere obbligatoriamente revocata.
5. 5.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
5.2. Nel caso di specie il ricorrente ben sapeva che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Infatti già il 16 novembre 1999 egli era stato avvertito dalla Sezione della circolazione che nei suoi confronti erano dati gli estremi per procedere con l'adozione di tale misura. Il 17 dicembre 1999 l'autorità dipartimentale gli ha inflitto una multa per violazione dei limiti di velocità. Considerato che __________ non ha impugnato presso le istanze superiori la decisione di multa, essa è cresciuta in giudicato. Pertanto alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede, irrilevanti i motivi per i quali egli non ha presentato ricorso contro la risoluzione di multa, gli è preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento giuridico degli stessi da parte dell'autorità dipartimentale. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è vincolato al giudizio di condanna pronunciato dalla Sezione della circolazione.
6. 6.1. L'insorgente allega di avere una necessità professionale di disporre della licenza di condurre. L'Esecutivo cantonale, come già evidenziato, senza esperire alcun accertamento in proposito, ha negato l'esistenza di tale necessità.
6.2. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572 e ss., consid. 2c).
6.3. __________ è amministratore unico e lavora presso la società __________, ditta che si occupa della produzione e del commercio di prodotti per l'igiene, attrezzature e macchine per le pulizie. Il personale della ditta si compone di quattro persone: il ricorrente, capo consulente alle vendite (viaggiatore di commercio/dimostratore), un viaggiatore di commercio, un impiegato ed un magazziniere (cfr. dichiarazione 6 aprile 2000 della società __________). Nella sua professione __________ è quindi obbligato a spostarsi in luoghi diversi con un autoveicolo privato. L'uso dei mezzi pubblici o di un motoveicolo, deve invece essere escluso, ritenuto che renderebbe oltremodo difficoltoso, rispettivamente impossibile il trasporto della merce. Neppure è ipotizzabile, in considerazione del basso numero di dipendenti della società, che l'insorgente, per un periodo relativamente lungo, possa venire sostituito o accompagnato da un collega nello svolgimento delle proprie incombenze, senza ripercussioni di ordine finanziario sulla ditta. In particolare, vi sarebbe il rischio concreto di un rallentamento del lavoro e notevoli difficoltà nell'acquisizione di nuovi clienti, cui si potrebbe ovviare con l'assunzione temporanea di un altro dipendente. Ciò che comporterebbe una perdita di guadagno, rispettivamente un aumento dei costi per la ditta stessa.
In siffatte circostanze, tenuto conto che l'unico precedente di __________ risale al 1994, questo tribunale ritiene eccessiva la privazione della licenza di condurre per un periodo di 1 mese e mezzo.
Tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva, del bisogno professionale della licenza di condurre, nonché del fatto che l'unico precedente di __________ risale al 1994, questo tribunale ritiene proporzionato ed adeguato alla fattispecie un periodo di revoca della durata di un mese.
7. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le spese di prima e seconda istanza sono compensate, con la riduzione che dovrebbe essere apportata alla tassa applicata in prima istanza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 LCStr; 4a ONC; 30, 33 OAC; 10 LALCStr; 1 e ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 9 febbraio 2000, n. 553, del Consiglio di Stato è annullata e riformata come segue:
"1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Ad __________, è revocata la licenza di condurre per la durata di un mese.
2. E' messa a carico del ricorrente una tassa di giudizio di fr. 350--."
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria