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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.08.2000 52.2000.58

August 21, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,944 words·~10 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00058  

Lugano 21 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 febbraio 2000 della

__________  

contro  

la risoluzione 15 febbraio 2000 (n. 7) con cui il Dipartimento delle istituzioni ha respinto il reclamo 13 agosto 1998 della ricorrente contro l'imposizione da parte del comune di __________ della tassa di consumo dell'energia elettrica;

viste le risposte:

-    24 febbraio 2000 del municipio di __________;

-    29 marzo 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) __________, già __________, con sede a __________, ha come scopo la produzione, lo sviluppo, la vendita, la rappresentanza nel campo dell'alta tecnologia, della comunicazione, degli elaboratori elettronici, di programmi e di prodotti accessori.

                                         b) Il 2 luglio 1998 le aziende industriali della città di __________ / sezione elettricità hanno notificato alla menzionata società la tassa di consumo dell'energia elettrica concernente il secondo semestre 1998 (09.03.-23.06.98), di fr. 414,75 (IVA compresa). Per il calcolo della tassa l'utente era inserita nella fascia C degli abbonati.

c) __________ ha inoltrato reclamo contro quell'imposizione lo stesso giorno. Essa ha rilevato che le tasse applicate agli abbonati della fascia C, ove erano inclusi gli uffici, erano assai superiori rispetto a quelle applicate alla fascia A, cui appartenevano - segnatamente le economie domestiche, senza che tale differenza apparisse giustificata. La reclamante ha pertanto chiesto al municipio di accertare che l'applicazione delle tasse della fascia C era lesiva del principio di uguaglianza ed inoltre di essere imposta secondo le tasse della fascia A.

d) Con risoluzione 30 luglio 1998 il municipio di __________ ha respinto il reclamo, adducendo in particolare che la differenza di imposizione era giustificata dal fatto che le economie domestiche, caratterizzate da un consumo regolare di energia, diurno e notturno, provocavano minori costi alle __________ che non gli uffici, i quali consumano energia esclusivamente durante le ore lavorative dei giorni feriali, incidendo in modo più marcato sui costi d'acquisto dell'energia e della potenza. Il municipio ha altresì suggerito alla reclamante di verificare la potenza delle valvole di entrata dei suoi uffici, la quale - a prima vista - appariva sovradimensionata rispetto alle necessità della stessa: una sua riduzione le avrebbe permesso di conseguire una sostanziosa riduzione della tassa.

              B.   a) Con reclamo 13 agosto 1998 __________ é insorta davanti al dipartimento delle istituzioni contro la decisione del 30 luglio precedente, ribadendo ed ampliando le censure già sottoposte all'esame del municipio.

b) Con decisione 15 febbraio 2000 il dipartimento delle istituzioni ha respinto il reclamo, condividendo i motivi addotti dal municipio per legittimare la differente imposizione.

                                  C.   Con ricorso 22 febbraio 2000 __________ si è aggravata innanzi a questo Tribunale contro il giudicato dipartimentale. La ricorrente ripropone la censura di violazione del principio di uguaglianza tra gli abbonati della fascia C e quelli della fascia A. Sostiene che sono addirittura questi ultimi a provocare i maggiori costi di produzione/acquisto e distribuzione dell'energia elettrica. Mette comunque in luce la difficoltà a dimostrare la bontà di questa sua tesi, poiché il municipio non ha prodotto alcun dato in merito. La ricorrente domanda pertanto che la controversa tassazione che la concerne venga ricalcolata secondo le tasse applicate alla fascia A degli abbonati.

Il dipartimento ed il comune di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale é data (art. 40 LMSP). Il ricorso é inoltre tempestivo (art. 42 LMSP, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 42 LMSP, 43 PAmm). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Le AIL/sezione elettricità sono un ente di diritto pubblico sprovvisto di personalità giuridica istituito a norma della LMSP e del regolamento organico delle aziende municipalizzate della città di Lugano del 5 luglio 1983 (ROAM), attraverso cui quest'ultima distribuisce, con diritto di privativa, l'energia elettrica nel comune (art. 1, 2 ROAM, 1, 2, 3 del regolamento per la fornitura di energia elettrica del 27 settembre 1995, RFEE). Esse devono essere finanziariamente autosufficienti; il loro finanziamento ha luogo attraverso l'imposizione di tasse di vario tipo, tra cui - per quanto qui interessa - quella di consumo (art. 6 RFEE), regolamentata al capitolo IX del RFEE, art. da 74 ad 83.

                                         2.2. La tassa di consumo è suddivisa per categorie (fasce) di abbonati (art. 74 seg. RFEE e allegato 6 allo stesso). La fascia A comprende, segnatamente, le economie domestiche, oltre alle attività del settore primario, del culto ecc.. La fascia B concerne invece l'industria, le arti e i mestieri, i cantieri, il commercio, i servizi, le scuole, la cultura, lo sport ecc.. La fascia C comprende le altre attività del settore terziario come le banche, le assicurazioni, gli uffici, le amministrazioni pubbliche ecc.. La fascia D, che qui non interessa, riguarda infine le forniture provvisorie di breve durata ed a forfait.

                                         2.3. Per tutte le fasce (che qui interessano, ossia A, B e C) la tassa di consumo è composta dall'abbonamento di potenza e dall'energia consumata (art. 76 cpv. 1 e 2 RFEE). Per le fasce B e C, oltre i 63 A (=Ampère) la tassa si compone, oltre ai due menzionati fattori, della punta di massimo prelievo e, per grandi utenti, del fattore di potenza (art. 46 cpv. 2 lett. b RFEE).

                                         L'abbonamento di potenza, a parità di quest'ultima, ha costi diversi a seconda della fascia, fissati nell'allegato 4 al RFEE (art. 79 cpv. 1 e 2 RFEE). Per la fascia A l'abbonamento invernale spazia tra 0,50 e 1.-- fr./kVA/mese sino a 3 x 25A, tra 1.-- e 2.-fr./kVA/mese oltre quella potenza. Per la fascia B esso si situa tra 1.-- e 3.-- fr./kVA/mese; per la fascia C tra 1.-- e 4,50 fr./kVA/mese. Per tutte le fasce l'abbonamento di potenza estivo costa la metà di quello invernale.

Il prezzo dell'energia diurna è invece fissato, per tutte le fasce, tra 14 e 21 cts./kWh. Il prezzo dell'energia notturna concernente la fascia A è determinato tre 8 e 14 cts./kWh. Non è invece previsto per le altre fasce di abbonati (cfr. art. 80 cpv. 1 e 4 RFEE e allegato 4 allo stesso).

2.4. Fondandosi sugli art. 79 cpv. 3, 80 cpv. 5 e 99 RFEE, il municipio, muovendosi nei limiti sopraindicati, ha determinato le tasse di consumo mediante l'ordinanza tariffe per la fornitura di energia elettrica 18 aprile 1996 (OTFEE). Per la fascia A l'abbonamento invernale è stato fissato in 3.-- fr./kVA/semestre sino a 3 x 25A, a 6.-fr./kVA/semestre oltre quella potenza. Per la fascia B esso è stato determinato in 10,80 fr./kVA/semestre. Per la fascia C l'abbonamento invernale è stato tassato in 10,80 fr./kVA/semestre sino a 3 x 20A, in 24.-- fr./kVA/semestre oltre quella potenza. Per tutte le fasce l'abbonamento di potenza estivo è stato fissato nella metà di quello invernale.

Il municipio ha invece determinato il prezzo dell'energia diurna, per tutte le fasce e per tutto l'anno, in 15 cts./kWh. Il prezzo dell'energia notturna concernente la fascia A è stato determinato in 10 cts./kWh per tutto l'anno.

                                   3.   3.1. La ricorrente contesta l'imposizione della tassa di consumo dell'energia elettrica che la concerne in applicazione degli importi previsti per la fascia C degli abbonati, tra cui sono classificati gli uffici. Essa sostiene che tali importi sono discriminatori, poiché sono nettamente superiori rispetto a quelli adottati per imporre la tassa di consumo agli abbonati della fascia A, ossia alle economie domestiche. Dal momento che la controversa tassazione si limita ad applicare le tasse esattamente previste, entro i limiti indicati nel RFEE, nell'OTFEE, la censura di violazione del principio di uguaglianza è diretta contro questi atti normativi.

3.2. Per costante giurisprudenza un decreto di portata generale viola il principio della parità di trattamento ancorato all'art. 8 Cost. (sino al 31 dicembre 1999 art. 4 Cost. 1874) se per fattispecie analoghe opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni serie e obiettive oppure se sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro differenze importanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Il principio in esame impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie diverse in modo diverso. Esso non vieta invece che, sul piano legislativo, vengano effettuate delle distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da motivi seri e obiettivi (DTF 124 I 159 consid. 2c pag. 163 con rinvio = RDAT II-1998 n. 35 pag. 131; inoltre 122 I 18 consid. 2c/cc pag. 25, 121 I 102 consid. 4a pag. 104, 129 consid. 3d pag. 134 e relativi rinvii). Il principio della parità di trattamento trova applicazione anche in materia di tributi causali e segnatamente - come nella fattispecie - di tasse di utilizzazione (DTF 111 Ia 324 consid. 7 pag. 326 segg. = RDAT 1986 n. 38 pag. 67; 101 Ia 193 consid. 6 pag. 200; F. Gygi, Verwaltungsrecht, pag. 272; A. Grisel, Traité de droit administratif, pag. 609 e 613; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 110 B V e; inoltre RDAT I-1996 n. 52).

3.3. Nella risoluzione 30 luglio 1998 con cui aveva respinto il reclamo di __________, il municipio di __________ aveva addotto che la differenza di imposizione era giustificata dal fatto che le economie domestiche, caratterizzate da un consumo regolare di energia, diurno e notturno, provocavano minori costi alle AIL che non gli uffici, i quali consumavano energia esclusivamente durante le ore lavorative dei giorni feriali, incidendo in modo più marcato sui costi d'acquisto dell'energia e della potenza. Nel giudizio impugnato, il dipartimento ha condiviso questo argomento. Lo ha fatto tuttavia in modo sbrigativo ed acritico, elevando in buona sostanza a motivazione del suo giudizio quanto addotto dal municipio. L'autorità inferiore non ha per contro promosso, com'era invece imprescindibile in ossequio al principio inquisitorio (art. 18 cpv. 1 PAmm), il benché minimo accertamento volto a verificare la fondatezza delle menzionate giustificazioni, genericamente avanzate dal municipio senza alcun supporto probatorio ed oltretutto vivamente contestate dalla ricorrente, secondo cui si realizza piuttosto il contrario di quanto asserito dall'autorità comunale. Il giudizio impugnato appare pertanto viziato già sotto il fondamentale e preliminare aspetto dell'accertamento dei fatti (art. 18 cpv. 1 PAmm). Tale carente accertamento ha indi necessariamente implicato l'impossibilità per il dipartimento di effettuare una conveniente, autonoma valutazione circa la legittimità, rispetto all'art. 8 Cost., della differenziata regolamentazione della tassa di consumo operata sia dal RFEE che dall'OTFEE e, pertanto, di rispondere al quesito sollevato nel reclamo 13 agosto 1998.

                                   4.   Il giudizio impugnato deve dunque essere annullato già per questo motivo e gli atti retrocessi all'autorità inferiore affinché esperisca i necessari accertamenti che le permettano di pronunciarsi, con sufficiente cognizione di causa ed autonomamente, sulla censura di violazione del principio di uguaglianza addotto dalla ricorrente (art. 65 cpv. 2 PAmm). In questo contesto il dipartimento dovrà altresì verificare l'eventuale incidenza sull'esame e sull'esito del reclamo della riduzione della potenza della valvola di entrata dell'energia elettrica a 3 x 20A effettuata dalla ricorrente all'inizio del 1999, che le ha permesso, da quel momento, di beneficiare della stessa tassa di consumo degli abbonati della fascia B.

                                   5.   Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 40, 42 LMSP, 3, 18, 28, 43, 46, 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto e la risoluzione 15 febbraio 2000 (n. 7) del dipartimento delle istituzioni è annullata.

§   Gli atti sono retrocessi al dipartimento delle istituzioni affinché proceda come indicato al consid. 4 e relativo rinvio al consid. 3.3.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.58 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.08.2000 52.2000.58 — Swissrulings