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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.03.2000 52.2000.56

March 23, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,937 words·~10 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00056  

Lugano 23 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 16 febbraio 2000 di

__________ e __________ patr. da: avv. __________  

Contro  

la decisione 1. febbraio 2000 del Consiglio di Stato (n. 429), che delibera alla ditta __________ la fornitura di veicoli di soccorso;

viste le risposte:

-    1. marzo 2000 della Divisione delle risorse;

-    15 marzo 2000 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 1. giugno 1999 l'Ufficio della difesa contro gli incendi (UDI) del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha pubblicato sul FU un concorso per la fornitura di due veicoli equipaggiati per il soccorso stradale e di tre veicoli di primo soccorso destinati al corpo pompieri del cantone Ticino. Il concorso era assoggettato al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP) e dichiarava applicabile la procedura selettiva.

In tempo utile sono pervenute al committente le candidature della __________, di cui i ricorrenti sono titolari, quella della __________ di __________ e quella della __________ di __________.

Il 4 agosto 1999 l'UDI ha invitato le tre ditte candidate ad inoltrare entro il 6 settembre seguente le offerte dettagliate per la fornitura messa a concorso. All'invito era allegato un elenco delle caratteristiche tecniche che i veicoli avrebbero dovuto soddisfare. Stando all'elenco in questione, i veicoli avrebbero dovuto essere della marca Dodge Mowag B 350 4x4.

                                  B.   Entro il termine fissato, sono pervenute all'UDI le offerte delle ditte ammesse. Quella della __________ era inferiore alle altre due ed aveva per oggetto veicoli Dodge Ram importati direttamente dagli USA anziché attraverso la __________, importatore ufficiale.

                                  C.   Considerato che i veicoli importati direttamente dagli USA costavano meno, il 27 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha deciso di interrompere la procedura e.0 di ripetere la seconda fase del concorso, invitando i partecipanti ammessi ad inoltrare una nuova offerta "non considerando più come parametri vincolanti il nome dell'importatore ufficiale (__________) nella marca del veicolo".

La decisione affidava all'UDI il compito di determinare i termini della nuova procedura. Indicava inoltre che poteva essere impugnata davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni. Il provvedimento non è stato impugnato.

                                  D.   Il 17 novembre 1999 l'UDI ha invitato i tre concorrenti ad inoltrare entro il 3 dicembre 1999 un'offerta sulla base del capitolato modificato nel senso suindicato.

In tempo utile sono pervenute le seguenti offerte:

1.     __________

        veicoli soccorso stradale

        - __________                                                      fr. 204'230.--

        - __________                                                      fr. 185'237.-veicoli primo soccorso

        - Mowag Dodge                                                   fr. 150'350.--

        - Dodge USA                                                      fr. 140'350.--

2.     __________

        veicoli soccorso stradale                                 fr. 176'100.-veicoli primo soccorso                                     fr. 130'450.--

3.     __________

        veicoli soccorso stradale                                 fr. 161'704.-veicoli primo soccorso                                     fr. 204'548.--

                                         Ritenendo particolarmente bassa l'offerta inoltrata dalla __________, il 17 dicembre 1999 l'UDI ha chiesto alla concorrente di fornire le necessarie spiegazioni. Il 31 dicembre 1999 la __________ ha confermato l'offerta, precisandone gli aspetti economici. Ulteriormente sollecitata dal committente, il 12 gennaio 2000 la stessa resistente ha fornito spiegazioni ancor più dettagliate.

                                  E.   Con risoluzione 1. febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha deliberato la fornitura alla __________ per il prezzo di fr. 743'550.--. La risoluzione specificava che l'aggiudicazione era fatta sulla base dell'offerta del 31 dicembre e del susseguente complemento del 12 gennaio 2000.

                                  F.   Contro questa decisione __________ ed __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Gli insorgenti contestano anzitutto l'esiguità del termine di 15 giorni assegnato dall'UDI ai concorrenti ammessi per elaborare la nuova offerta. Questo termine, inferiore a quelli previsti dal § 17 DirCIAP, avrebbe loro impedito di approfondirne gli aspetti economici. Già per questo motivo la delibera sarebbe da annullare.

Il committente, soggiungono, avrebbe inoltre concesso all'aggiudicataria termini più lunghi per presentare l'offerta vincente. Anche per questo motivo, la risoluzione impugnata non potrebbe essere confermata.

Essa sarebbe comunque censurabile anche perché non terrebbe conto né delle garanzie di affidabilità e del servizio dopo vendita che essi sono in grado di fornire, né delle ricadute positive sull'occupazione che deriverebbero dalla scelta di una ditta ticinese.

                                  G.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato (Divisione delle risorse) e la __________, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 CIAP e 4 DLACIAP. La legittimazione dei ricorrenti, che hanno partecipato al concorso senza successo, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (18 PAmm). Le prove testimoniali genericamente chieste dai ricorrenti sono del tutto inidonee a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   Secondo l'art. 13 lett. c CIAP le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono la fissazione di congrui termini per la presentazione delle offerte. In quest'ottica, il § 17 DirCIAP dispone che:

  i termini sono stabiliti in modo unitario, tale da non discriminare nessuno. Al fine della fissazione dei termini, si deve tener conto di circostanze quali il tipo e la complessità della commessa, l'importanza dei lavori subappaltati, il tempo usuale per l'elaborazione e la produzione, così come il tempo d'invio delle domande o delle offerte, nella misura in cui ciò sia compatibile con le necessità del committente (cpv. 1).

 Se il committente proroga il termine per un offerente, tale proroga vale anche per tutti gli altri, ai quali deve essere comunicata contemporaneamente e tempestivamente (cpv. 2).

 Sono applicabili, conclude il § 17 DirCIAP, i seguenti termini minimi:

a) 40 giorni a contare dalla pubblicazione del bando, per la presentazione dell'offerta nella procedura di pubblico concorso;

 b) 25 giorni a contare dalla pubblicazione del bando, per la presentazione della domanda di partecipazione nella procedura selettiva senza liste permanenti (...);

c) 40 giorni dal primo invito alla presentazione delle offerte, per l'invio di un'offerta nella procedura selettiva con  impiego di liste permanenti; (cpv. 3);

Le eccezioni ai termini suindicati sono enunciate dal § 18 che permette di ridurli nei casi seguenti:

a) se un avviso separato è stato pubblicato in un intervallo compreso tra i 40 giorni e i 12 mesi al massimo e tale avviso contiene le indicazioni di cui al § 13 e la menzione che gli offerenti interessati debbano annunciarsi ai servizi indicati e possano ottenere informazioni supplementari; in questo caso, ritenuto che venga assegnato un termine sufficientemente lungo per presentare offerte valide, il termine può essere ridotto, di regola, a 24 giorni, ma in nessun caso a meno di 10 giorni;

 b) a 24 giorni al minimo se si tratta di una seconda pubblicazione o di una pubblicazione ulteriore di commesse ricorrenti;

 c) in casi urgenti, che non permettono di osservare i termini di cui al § 17; essi non possono in nessun caso essere inferiori a 10 giorni;

 d) nella procedura selettiva con l'impiego di liste di offerenti qualificati, il termine può essere fissato attraverso accordo. In assenza di accordo deve essere fissato un termine che permetta l'inoltro di un'offerta. Il termine non può però essere inferiore a 10 giorni.

La congruità dei termini fissati dal bando di concorso per l'inoltro delle offerte va di principio contestata impugnando il bando in quanto tale (§ 33 lett. b DirCIAP). Chi vi si adegua partecipando al concorso senza riserve non può più eccepirla insorgendo contro la decisione di aggiudicazione. Concedendo ad un concorrente la possibilità di rimettere in discussione l'adeguatezza di tali termini soltanto in sede di ricorso contro una delibera a lui sfavorevole verrebbero in effetti disattesi i principi della sicurezza del diritto e della buona fede.

Identica conclusione deve valere nel quadro dei concorsi indetti secondo la procedura selettiva in relazione ai termini fissati dall'autorità ai concorrenti ammessi ad inoltrare le offerte. I concorrenti qualificati che omettono di contestare l'adeguatezza dei termini fissati dal committente per l'inoltro delle offerte perdono il diritto di eccepirla in sede di ricorso contro la decisione di delibera. La suddivisione della procedura di concorso in due fasi distinte non costituisce un valido motivo per permettere ai concorrenti selezionati di contestare l'adeguatezza di questi provvedimenti soltanto in caso di aggiudicazione sfavorevole. Essendo atte a procurare al concorrente un pregiudizio non altrimenti riparabile ed a turbare in modo significativo le finalità del concorso, la natura incidentale di queste decisioni non osta alla loro impugnabilità (art. 44 PAmm; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm N. 2).

                                   3.   3.1. Nell'evenienza concreta, i ricorrenti hanno impugnato l'aggiudicazione, contestando l'eccessiva brevità del termine (3.12.99), fissato dall'UPI con decisione 17 novembre 1999 ai tre concorrenti selezionati per presentare un'offerta sulla base di un capitolato d'oneri che era stato modificato in modo da permettere la fornitura di veicoli a miglior mercato, in quanto importati direttamente dagli USA anziché attraverso l'importatore ufficiale.

I ricorrenti non hanno eccepito l'adeguatezza del termine al momento in cui questo è stato assegnato. Non hanno chiesto una proroga, né hanno espresso riserve in proposito in sede di presentazione dell'offerta. Nello scritto d'accompagnamento hanno anzi affermato di aver effettuato "un'attenta ed approfondita analisi dettagliata dei costi", escludendo la possibilità di ridurre ulteriormente i prezzi.

Avendo omesso di impugnare immediatamente il termine assegnato, i ricorrenti sono malvenuti a contestare l'aggiudicazione, asserendo di non aver avuto tempo a sufficienza per approfondire gli aspetti economici connessi all'importazione dei veicoli direttamente dagli USA. Un simile modo di agire non può essere protetto perché palesemente contrario al principio della buona fede. Se la brevità del termine impediva loro di assumere le informazioni necessarie per modificare una singola posizione del capitolato che avevano già avuto modo di elaborare, i ricorrenti avrebbero dovuto eccepirla senza indugi e non  inoltrare un'offerta priva di qualsiasi riserva al riguardo, per poi contestare l'aggiudicazione a loro sfavorevole.

Anche se apparentemente contrario al § 17 cpv. 3 lett. b DirCIAP, il termine non può quindi essere rimesso in discussione per contestare la delibera.

Da questo profilo il ricorso va quindi respinto.

3.2. Infondate sono le censure di disparità di trattamento che i ricorrenti sollevano con riferimento ad un termine più lungo che il committente avrebbe accordato all'aggiudicataria per l'inoltro della sua offerta.

L'offerta della __________, recante la data del 29 novembre 1999, è pervenuta tempestivamente al committente. Le date alle quali si riferisce la decisione impugnata sono semplicemente quelle delle informazioni che l'UPI ha chiesto ed ottenuto da questa ditta in base al § 25 DirCIAP.

3.3. Ancor più infondate sono infine le contestazioni che i ricorrenti sollevano in relazione alla convenienza dell'offerta. La differenza di prezzo tra l'offerta della __________ e quella dei ricorrenti è tale da escludere una scelta diversa, motivata da criteri di affidabilità, di assistenza al cliente nel servizio dopo vendita o di natura occupazionale e fiscale. L'idoneità dei concorrenti è stata esaminata nella procedura di qualifica e non può essere rimessa in discussione. L'assistenza al cliente è assicurata da una carrozzeria locale con la quale la __________ intrattiene rapporti di collaborazione. Non costituisce comunque un motivo sufficiente per far apparire lesiva del diritto la scelta operata dal committente. I criteri fiscali ed occupazionali invocati dai ricorrenti, estranei a quelli indicati dal § 28 DirCIAP, non possono di principio essere presi in considerazione perché lesivi dei principi di libero accesso al mercato sanciti dalla LMM.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono la decisione governativa impugnata va quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP, 4 DLACIAP, § 17 DirCIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.56 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.03.2000 52.2000.56 — Swissrulings