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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.06.2000 52.2000.52

June 20, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,312 words·~12 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00052  

Lugano 20 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Monica Campana Liebi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 15 febbraio 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 2 febbraio 2000 del Consiglio di Stato (no. 449), che respinge l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 23 luglio 1998 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 19 mesi;

vista la risposta 23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il 10 agosto 1977 __________ ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B. In seguito egli è stato oggetto di numerosi provvedimenti amministrativi, segnatamente:

22 settembre 1989                       ammonimento, per aver circolato a 139/133 km/h (limite 100 km/h);

29 luglio 1993                               revoca della licenza di condurre della durata di un mese, per aver circolato alla velocità di 132/126 km/h (limite 80 km/h);

24 giugno 1994                            ammonimento, per aver circolato a 109/103 km/h (limite 80 km/h);

14 dicembre 1994                        revoca della licenza di condurre della durata di un mese e 15 giorni, per aver circolato a 136/130 km/h (limite 100 km/h);

12 ottobre 1995                            revoca della licenza di condurre della durata di sei mesi, per aver circolato in stato di ebrietà;

21 novembre 1995                       revoca della licenza di condurre della durata di 15 giorni, per aver circolato a 126/120 km/h (limite 100 km/h);

23 maggio 1997                           ammonimento per aver circolato a 127/121 km/h (limite 100 km/h).

b) L'11 aprile 1998, verso le ore 07.20, __________ è stato trovato addormentato al volante della sua vettura posteggiata nel mezzo del piazzale della posta di __________. Il tasso di concentrazione alcolica nel sangue non è tuttavia stato determinato, poiché il ricorrente si è opposto al prelievo del sangue ed alla prova con l'etilometro.

                                  B.   a) In seguito a questi fatti, il 23 luglio 1998 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre (già ritirata al momento dell'accertamento dell'infrazione) a scopo di ammonimento dall'11 aprile 1998 al 10 novembre 1999, negando altresì l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

b) Contro la predetta decisione di revoca della licenza __________ si è aggravato davanti al Consiglio di Stato con ricorso 31 luglio 1998. In quella sede ha in buona sostanza contestato di aver circolato in stato di ebrietà. Ha inoltre chiesto l'annullamento della decisione impugnata adducendo di aver bisogno della licenza di condurre per motivi professionali.

L'11 agosto 1998 il ricorrente ha inoltre presentato alla Presidente del Consiglio di Stato un'istanza di misure provvisionali volta a restituire al ricorso l'effetto sospensivo. Tale richiesta è stata accolta con risoluzione 18 agosto 1998.

                                  C.   Con decisione 4 maggio 1999 la Corte delle Assise correzionali di Mendrisio ha inflitto al ricorrente 30 giorni di detenzione e una multa di fr. 1'500.-- per i reati di circolazione in stato di ebrietà e di opposizione alla prova del sangue.

Contro tale decisione __________ ha ricorso dapprima alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello e successivamente alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale. Entrambe le istanze hanno respinto il gravame.

                                  D.   Con decisione 23 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dal ricorrente, confermando il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione.

Il Governo ha ricordato innanzi tutto che __________ è stato condannato per guida in stato di ebrietà e che in virtù del principio dell'unità e della sicurezza del diritto non poteva scostarsi dalla decisione penale cresciuta in giudicato con la quale era stato accertato quel titolo di reato generatore di una revoca obbligatoria della licenza di condurre.

Evocati i precedenti dell'insorgente e negata la sussistenza, in capo a quest'ultimo, di un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, l'Esecutivo ha stabilito per finire che la durata della revoca era adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità.

                                  E.   __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando in via provvisionale che al ricorso venga concesso effetto sospensivo. Nel merito chiede in via principale che la decisione venga annullata ed in via subordinata che la durata della revoca della licenza venga ridotta al minimo legale.

Adduce in buona sostanza che lo stato di ebrietà rimproveratogli risulta suffragato unicamente dalla visita medica effettuata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale __________ di __________, poiché non esiste agli atti nessuna determinazione precisa del tasso alcolico: a suo dire, manca pertanto qualsiasi prova concreta. Per quanto concerne la durata del provvedimento, sostiene nuovamente di aver bisogno della licenza di condurre al fine di potersi recare presso i vari centri scolastici da lui diretti e ubicati oltre Gottardo.

                                  F.   Il Consiglio di Stato propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. L'insorgente detiene sicuramente la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 43 PAmm, essendo personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata. Il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

                                         1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere  penale, l'autorità giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in : R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).

Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul ricorso in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).

                                   2.   In primo luogo va osservato che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.

Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita dall'art. 47 cpv. 1 PAmm. Si noti in particolare che la decisione governativa qui dedotta in giudizio non dispone la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.

Ne consegue pertanto che l'impugnativa 15 febbraio 2000 possiede già ex lege effetto sospensivo e quindi la domanda del ricorrente si avvera priva di oggetto.

                                   3.   La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente deve essere revocata se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr).

                                         La durata della revoca della licenza di condurre e della licenza per allievo conducente è stabilita secondo le circostanze; tuttavia, essa deve essere di almeno un anno se, entro cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per aver guidato in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in tale stato (art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr).

                                         La revoca della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).

                                   4.   Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato asserendo di non aver circolato in stato di ebrietà debole-medio.

4.1. A questo proposito occorre rilevare che secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato.

4.2. Nel caso in esame, come già accennato in narrativa, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di aver circolato in stato di ebrietà e di essersi opposto alla prova del sangue dalla Corte delle Assise correzionali di Mendrisio in data 4 maggio 1999. Tale decisione è inoltre stata confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello ed in seguito dalla Corte di cassazione penale del Tribunale federale.

In siffatte evenienze, questo Tribunale non può scostarsi dagli accertamenti e dalle conclusioni di colpevolezza contenuti nei predetti giudizi penali quo al reato di circolazione in stato di ebbrezza. Le tesi opposte addotte dall'insorgente vanno disattese.

4.3. Per quanto concerne la perizia del STCA, va ricordato che il referto è stato commissionato allo scopo di escludere l'esistenza di un caso di etilismo tale da giustificare l'adozione di una misura amministrativa di sicurezza. A dispetto di quanto auspica il ricorrente, le sue risultanze non servono ad evitargli la revoca di ammonimento per aver guidato in stato di ebrietà, né possono condizionare la durata del provvedimento, stabilita in funzione dei soli criteri indicati all'art. 33 cpv. 2 OAC.

                                   5.   5.1. La legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per casi di recidiva (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, n. 2457).

Di norma si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore (Schaffauser, op. cit., vol. III, n. 2458).

5.2. La colpa del ricorrente, che ha circolato in stato di ebrietà debole-medio è indubbiamente grave, a maggior ragione se si considera che non è la prima volta che viene colto e sanzionato per questa infrazione.

__________ è in effetti recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr, avendo guidato in stato di ebrietà a poco più di due anni dalla scadenza della precedente revoca della patente che gli era stata inflitta per ebbrezza al volante.

5.3. Oltre ad essere recidivo, il ricorrente ha alle sue spalle degli importanti precedenti. Nello spazio di 8 anni è stato in effetti colpito da numerosi provvedimenti amministrativi (quattro revoche e tre ammonimenti) e ciò malgrado persiste in comportamenti contrari alla legge. Giusta l'art. 33 cpv. 2 OAC si giustifica perciò di estendere il periodo di revoca oltre il minimo legale di un anno fissato dall'art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr.

                                   6.   Invano allega l'insorgente, direttore di una scuola di lingue, di aver assolutamente bisogno della licenza di condurre per motivi professionali e precisamente per recarsi presso i vari centri scolastici ubicati oltre S. Gottardo.

Per __________ tale necessità è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. Non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso per un autista professionale.

In quanto esposto dal ricorrente si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti possono comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici oppure all'aiuto di collaboratori o di famigliari (DTF 122 II 24 e seg., consid. 1c; STF 22 dicembre 1994 in re M.; STF 17 gennaio 1994 in re P.; STF 29 ottobre 1993 in re D.S.).

                                   7.   Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa da __________, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, della reputazione di cui gode quale conducente e del fatto che non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti di appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai Tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458). Fissando la durata della revoca in 19 mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio della proporzionalità.

                                   8.   Stante tutto quanto precede, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. d, 30 cpv. 2 OAC; 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§.   Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione affinché fissi un nuovo periodo di revoca.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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