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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.05.2000 52.2000.45

May 23, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,170 words·~6 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00045  

Lugano 23 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 febbraio 2000 di

__________  

contro  

la decisione 25 gennaio 2000 (n. 293) con cui il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato il 15 dicembre 1999 dall'insorgente contro le deliberazioni adottate dall'assemblea parrocchiale di __________ nella seduta del 2 dicembre 1999;

viste le risposte:

-    13 febbraio 2000 del Consiglio Parrocchiale di __________;

-    23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'assemblea parrocchiale di __________ è stata convocata in seduta ordinaria il giorno 2 dicembre 1999 per deliberare su preventivo 1999, consuntivo 1998, nomina del consiglio parrocchiale (membri e supplenti) e dei revisori.

                                  B.   Con ricorso 15 dicembre 1999 __________ è insorto contro le menzionate deliberazioni e contro quella di approvazione del verbale della seduta innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarle.

                                  C.   Con risoluzione 25 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha annullato tutte le deliberazioni per violazione delle disposizioni relative al contenuto del verbale, tranne quella concernente la nomina del consiglio parrocchiale, che ossequiava tali disposti.

                                  D.   Con ricorso 8 febbraio 2000 __________ si è aggravato al Tribunale amministrativo contro il giudicato governativo. Poiché le disposizioni relative al contenuto del verbale erano state violate anche per quanto concerneva la deliberazione circa la sua approvazione, l'insorgente chiede che tutte le decisioni adottate dall'assemblea nella seduta del 2 dicembre 1999, senza eccezioni, vengano annullate.

Il Consiglio di Stato e il consiglio parrocchiale di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.

Con atto 10 marzo 2000 il ricorrente ha chiesto al Tribunale di poter replicare.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC] attraverso il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2 LLCC). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente, cittadino attivo cattolico apostolico domiciliato nel territorio della parrocchia, certa (art. 209 lett. a LOC per analogia). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). In applicazione dell'art. 49 cpv. 3 PAmm il Tribunale ritiene di non dover concedere all'insorgente il diritto, eccezionale, di replicare.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 20 § LLCC la convocazione e la tenuta dell'assemblea parrocchiale sono rette dalle norme della legge organica comunale. Il Consiglio di Stato ne ha dedotto un tassativo rinvio agli art. 24 seg. e 29 cpv. 2 LOC, che regolamentano il contenuto e l'approvazione del verbale da parte dell'assemblea comunale. Esaminando la sola censura mossa dal ricorrente contro tale documento, ossia quella che fosse stato approvato in maniera illegale, il Governo ha accertato - preliminarmente e d'ufficio - che esso non indicasse, per ogni votazione, il numero dei votanti ed inoltre quello dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, come prescritto dall'art. 29 cpv. 2 LOC (via l'art. 24 cpv. 1 lett. c LOC). L'autorità di ricorso ha pertanto annullato già per questo motivo tre deliberazioni adottate dall'assemblea parrocchiale riunitasi il 2 dicembre 1999 (approvazione del preventivo 1999, approvazione del consuntivo 1998 e nomina dei revisori), senza dover affrontare la contestazione sollevata dall'insorgente. Per quanto concerneva invece la nomina del consiglio parrocchiale (membri e supplenti), che ha avuto luogo a scrutinio segreto (art. 15 cpv. 1 RLCC), il Governo ha ritenuto soddisfatti i requisiti legali circa il contenuto della verbalizzazione delle relative deliberazioni assembleari. Esso ha altresì ritenuto che l'indicazione apposta alla fine di tale documento, secondo cui esso era stato "letto ed approvato", bastasse per concludere che i presenti, indipendentemente dal numero, avessero confermato la correttezza di tale deliberazione. Il Consiglio di Stato ha dunque respinto la corrispondente censura: l'unica, del resto, che questi aveva mosso contro il verbale. Il giudizio impugnato merita tutela, se non nei motivi, per lo meno nel risultato.

                                         2.2. Contrariamente all'assunto governativo, l'art. 20 § LLCC non rinvia direttamente ed imperativamente alle disposizioni della vigente LOC concernenti il contenuto e l'approvazione del verbale. Tale rinvio è piuttosto riferito alle corrispondenti norme della legge organica comunale del 13 giugno 1854, vigente al momento in cui è stata promulgata la LLCC (RDAT 1989 n. 12 consid. 2.2.2.): norme oltretutto recepite, sostanzialmente per intero, nel RLCC (cfr. gli art. 20, 22 e 33 LOC 1854 e gli art. 13 e 20 RLCC). Questa differenza è rilevante ai fini dell'esito del gravame. In effetti, fosse applicabile la vigente LOC, come ha ritenuto il Consiglio di Stato, allora si imporrebbe la conclusione opposta a quella cui esso è approdato, poiché il verbale dell'assemblea 2 dicembre 1999 non è stato redatto, per quanto concerneva la deliberazione circa la sua approvazione, secondo quanto prescrive l'art. 29 cpv. 2 LOC (via l'art. 24 cpv. 1 lett. c LOC), facendo difetto l'indicazione nello stesso del numero dei votanti ed inoltre del numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. Diversamente l'art. 33 LOC 1854, riassunto all'art. 20 RLCC, prescrive solo che, prima dello scioglimento dell'assemblea, il verbale deve essere letto, da questa approvato e, da ultimo firmato dal presidente e dal segretario. La menzionata disposizione legale non esige pertanto l'indicazione del risultato esatto della votazione di approvazione del verbale. L'indicazione, nel documento, che esso è stato "letto ed approvato", come si avvera nel concreto caso, basta pertanto per conferire validità alla verbalizzazione dell'approvazione del verbale votata dall'assemblea, senza che sia ulteriormente necessario di specificare il numero dei votanti, quello dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti: esigenza oltretutto parzialmente attenuata, per quanto concerne l'assemblea parrocchiale, dal fatto che quest'ultima, diversamente da quella comunale (art. 14 cpv. 1 LOC), può deliberare qualunque sia il numero dei cittadini presenti (art. 16 cpv. 1 RLCC, analogo all'art. 30 LOC 1854).

2.3. Contrariamente a quanto crede l'insorgente, le disposizioni circa la (redazione della) approvazione del verbale assembleare non sono state violate. Del resto, sia soggiunto a titolo abbondanziale, una disattenzione di dette norme può, di principio, condurre solo all'annullamento della deliberazione concernente questo oggetto (ossia l'approvazione del verbale), tranne nel caso in cui sussistono contestazioni circa il risultato delle deliberazioni adottate nel corso dell'assemblea cui il verbale si riferisce (cfr. diffusamente, per analogia, in materia comunale RDAT I-1994 n. 4 consid. 2.5. e 2.7.). Ora, il risultato dell'elezione del consiglio parrocchiale cui ha proceduto l'assemblea tenutasi il 2 dicembre 1999 non è controverso.

                                   3.   Il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 24, 25, 29, 208, 209 LOC; 20, 22, 30, 33 LOC; 1854, 20, 28 LLCC; 10, 13, 15, 16, 20 RLCC; 18, 28, 46, 49 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 500.-- , è posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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