Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.07.2000 52.2000.44

July 11, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,556 words·~13 min·8

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00044  

Lugano 11 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 febbraio 2000 di

__________  

contro  

la decisione 25 gennaio 2000 (n. 314) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 17 dicembre 1999 con cui l'insorgente ha chiesto l'iscrizione nel registro dei patrizi di __________;

viste le risposte:

-    11 febbraio 2000 della sezione degli enti locali;

-    21 febbraio 2000 del patriziato di __________;

-    23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'ufficio patriziale di __________ ha pubblicato il registro dei patrizi durante il periodo 1-20 dicembre 1999. Con ricorso 17 dicembre 1999 __________ è insorto innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo di esservi iscritto. Suo padre aveva acquistato lo stato di patrizio in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP: disposizione transitoria, che permetteva ai figli maggiorenni di madre patrizia sposata con un non patrizio di acquistare lo stato di patrizio della madre facendone richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della LOP. Il ricorrente ha pertanto dedotto il suo stato di patrizio dal rapporto di filiazione con il padre.

                                  B.   Con decisione 25 gennaio 2000, sommariamente motivata, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha considerato che l'art. 41 cpv. 1 LOP ostava alla trasmissione dello stato di patrizio del genitore (che aveva acquistato detto stato valendosi dell'art. 154 cpv. 2 LOP) ai figli che, come il ricorrente, erano già maggiorenni alla data di entrata in vigore della LOP. Questa conclusione è stata giustificata soprattutto con il fatto che nella seduta del 13 dicembre 1999 il Gran Consiglio aveva risolto di non dar seguito alla petizione inoltratagli da __________, il quale proponeva l'aggiunta di un capoverso 3 all'art. 154 LOP, volto a permettere ai discendenti maggiorenni di chi aveva acquistato lo stato di patrizio giusta il capoverso 2 della stessa disposizione di acquistare a loro volta lo stato di patrizio facendone richiesta entro un anno dalla sua entrata in vigore.

                                  C.   Con ricorso 8 febbraio 2000 __________ ha impugnato il giudizio governativo dinanzi a questo Tribunale. Il ricorrente mette in evidenza il differente trattamento riservato ai figli maggiorenni rispetto a quelli minorenni circa l'acquisto dello stato di patrizio per filiazione nel caso in cui il loro genitore abbia acquistato la cittadinanza patriziale in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP. Sostiene che il legislatore non ha mai inteso creare simile disparità di trattamento. Inoltre, evadendo la mozione di __________ il Gran Consiglio non ha escluso una soluzione in via giurisprudenziale del problema sollevato tramite la stessa. Il ricorrente ribadisce pertanto la sua domanda di essere iscritto nel registro dei patrizi di __________.

Il Consiglio di Stato e la sezione degli enti locali postulano la reiezione del gravame. L'ufficio patriziale di __________ si rimette al giudizio del Tribunale.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 61 cpv. 3 LOP). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 61 cpv. 2 LOP). Il gravame è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   La LOP, adottata il 28 aprile 1992, è entrata in vigore il 1 gennaio 1995. L'acquisto dello stato di patrizio per filiazione è regolato all'art. 41 LOP. Giusta il primo capoverso dello stesso, acquista lo stato di patrizio il figlio minorenne di genitore patrizio. Questa disposizione è accompagnata da una norma transitoria, l'art. 154 cpv. 2 LOP, che permetteva ai figli maggiorenni di madre patrizia, sposata con un non patrizio, di acquistare lo stato di patrizio della madre entro un anno dall'entrata in vigore della legge, facendone richiesta all'ufficio patriziale. Il padre del ricorrente, __________, nato il 16 giugno 1930, ha acquistato lo stato di patrizio di __________ in applicazione di quest'ultima disposizione, in quanto figlio maggiorenne di madre patrizia coniugata con un non patrizio, __________, presentando una richiesta in tal senso all'ufficio patriziale l'11 dicembre 1995. Il ricorrente è nato il 23 maggio 1969. Alla data di entrata in vigore della LOP egli era soltanto abiatico di donna (nonna) patrizia. Egli non può pertanto aver acquistato lo stato di patrizio di __________ in applicazione dell'art. 41 cpv. 1 LOP. Il ricorrente, in quanto maggiorenne, non ha adempiuto i requisiti di applicazione di quest'ultima norma nemmeno a partire dall'11 dicembre 1995, quando il padre ha acquistato lo stato di patrizio. __________ non può nemmeno derivare lo stato di patrizio dall'art. 154 cpv. 2 LOP. In effetti tra il 1 gennaio 1995, data di entrata in vigore della LOP, sino al 1 gennaio 1996, data di decadenza della facoltà istituita dalla stessa norma di acquistare lo stato di patrizio, egli non versava - né versa d'altra parte a tutt'oggi - nella situazione di figlio di madre patrizia sposata con un non patrizio; inoltre egli non ha inoltrato tempestivamente istanza di acquisto dello stato di patrizio fondandosi su detta normativa. Il ricorrente potrebbe tuttavia conseguire lo stato di patrizio se si dovesse ritenere che egli poteva beneficiare, in quanto figlio, dell'acquisto di questo stato da parte di suo padre, che egli sia cioè divenuto patrizio di __________ l'11 dicembre 1995 per effetto della richiesta del genitore, insieme a quest'ultimo, in applicazione dei combinati art. 41 cpv. 1 e 154 cpv. 2 LOP.

                                   3.   3.1. Attraverso la vigente LOP il legislatore ha inteso agevolare l'accesso alla cittadinanza patriziale nel rispetto della parità tra i sessi e tenendo altresì conto dei nuovi diritti matrimoniale e di cittadinanza (cfr. il messaggio 5 dicembre 1989, pubbl. in RVGC sessione ordinaria primaverile 1992, vol. 1, pag. 170 segg., 194). L'acquisto dello stato di patrizio, che è riservato esclusivamente al cittadino ticinese (art. 40 LOP), ha luogo per filiazione (art. 41 LOP), per matrimonio (art. 42 LOP) o per concessione dell'assemblea o del consiglio patriziale (art. 43 LOP).

3.2. Per quanto concerne l'acquisto della cittadinanza patriziale in via di filiazione, retto dall'art. 41 LOP, nel messaggio 5 dicembre 1989 il Consiglio di Stato aveva suggerito di considerare patrizio per nascita il figlio di un genitore patrizio (cfr. RVGC cit., pag. 194 e 255, relativamente al progetto dell'art. 41 cpv. 1 LOP). Il messaggio governativo proponeva inoltre di concedere al figlio maggiorenne di madre patrizia sposata con un non patrizio la possibilità di acquistare lo stato di patrizio della madre facendone richiesta all'ufficio patriziale entro un anno dall'entrata in vigore della legge (cfr. ibidem, pag. 202 seg. e 283 relativamente al progetto dell'art. 155 cpv. 2 LOP, corrispondente all'attuale art. 154 cpv. 2 LOP, inserito tra le norme transitorie).

La Commissione della legislazione aveva condiviso tale impostazione (cfr. il relativo rapporto del 13 settembre 1991, RVGC cit., pag. 287 segg., 298, 304, 318 e 347). Durante la discussione parlamentare concernente l'art. 41 LOP, l'on. __________ chiese in che modo sarebbe stato definito lo stato dei figli minorenni di madre patrizia coniugata con un non patrizio. Per risolvere questo problema, il Gran Consiglio accolse pertanto una proposta di modifica dell'art. 41 cpv. 1 LOP formulata direttamente in quella sede dal direttore del dipartimento delle istituzioni, secondo cui acquistava lo stato di patrizio il figlio minorenne di genitore patrizio. In questo modo, secondo quanto spiegato dal menzionato Consigliere di Stato, la norma sarebbe ritornata applicabile non solo ai figli nati dopo l'entrata in vigore della legge - come proponevano messaggio e rapporto - ma anche a quelli che, a questa data, erano ancora minorenni (cfr. RVGC cit., pag. 159).

3.3. Con petizione 9 marzo 1998, modificata il 3 maggio successivo, indirizzata al Gran Consiglio __________ di __________ ha sollecitato una modifica della LOP. Il petente ha rilevato come i figli maggiorenni di una persona che aveva acquistato lo stato di patrizio in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP non avessero acquisito la cittadinanza patriziale, diversamente da quanto era accaduto - via l'art. 41 cpv. 1 LOP per quelli minorenni. Per eliminare questo effetto, egli ha pertanto chiesto l'introduzione di un capoverso 3 all'art. 154 LOP, che permettesse ai discendenti maggiorenni di chi avesse acquistato lo stato di patrizio valendosi delle facoltà concesse attraverso il secondo capoverso della detta disposizione di conseguire lo stesso fine facendone richiesta all'ufficio patriziale entro un anno dall'entrata in vigore della norma.

Nel rapporto 29 novembre 1999 la maggioranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha riconosciuto l'esistenza del problema sollevato nella petizione in rassegna, per lo meno nella misura in cui concerneva i figli maggiorenni di cui il padre avesse acquistato lo stato di patrizio in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP, ossia - concretamente - gli abiatici maggiorenni di nonna patrizia sposata con un non patrizio. Il conferimento del diritto a conseguire la cittadinanza patriziale a tutti i discendenti maggiorenni di genitori che potevano acquistare lo stato di patrizio via l'art. 154 cpv. 2 LOP indipendentemente dal fatto che questi ultimi avessero o non avessero fatto capo a tale facoltà è invece apparso alla maggioranza della Commissione come eccedente la volontà e la disponibilità del legislatore. La maggioranza della Commissione ha pertanto invitato il Gran Consiglio ad ammettere la necessità di rimediare alle conseguenze generate dalla situazione legale vigente, anziché rinviarle alla sede giurisprudenziale. Sarebbe spettato in seguito al Governo di valutare l'opportunità di elaborare un progetto di modifica di legge.

Con rapporto di identica data la minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha invece invitato il Parlamento a non dare alcun seguito alla petizione. Premesso che durante i dibatti commissionali e parlamentari concernenti l'adozione della LOP nessuno aveva pensato (alla possibilità di concedere lo stato di patrizio) al discendente maggiorenne di cui il padre aveva acquistato la cittadinanza patriziale in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP, essa ha sostenuto che si trattava di innestare una norma transitoria su di un'altra norma transitoria, frattanto decaduta, per risolvere il problema di un numero limitato di persone. Questo modo di procedere avrebbe, per contro, potuto generare delle ulteriori rivendicazioni, riaprendo una discussione senza fine circa la cittadinanza patriziale, pregiudizievole alle soluzioni di compromesso conseguite nel 1992. Una modifica della LOP non appariva pertanto opportuna. La Commissione ha pertanto riservato la soluzione delle singole situazioni attraverso l'interpretazione della legge da parte delle autorità chiamate a giudicare i ricorsi inoltrati contro il registro dei patrizi.

Nella seduta del 13 dicembre 1999 il Gran Consiglio, aderendo al testé illustrato rapporto della minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi, ha deciso di non dar seguito alla petizione di __________.

                                   4.   4.1. L'art. 8 Cost. - in precedenza art. 4 dell'or abrogata Cost. 1874 - assicura l'uguaglianza giuridica. Giusta il suo primo capoverso tutti sono uguali davanti alla legge. Il secondo capoverso soggiunge che nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. L'uguaglianza è inoltre tutelata dall'art. 7 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997.

                                         4.2. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, un decreto di portata generale viola il principio dell'uguaglianza ancorato all'art. 8 Cost. se, per fattispecie analoghe, opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni serie e obiettive oppure se sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro differenze importanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Il menzionato principio impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie diverse in modo diverso. Esso non vieta invece che, sul piano legislativo, vengano effettuate delle distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da motivi seri ed obiettivi (RDAT I-1997 n. 10 consid. 3a con rinvii, relativamente all'art. 4 Cost. 1874). Anche il legislatore cantonale è vincolato dal principio dell'uguaglianza sancito all'art. 8 Cost. (DTF 124 I 159 consid. 2c = RDAT II-1998 n. 35, sempre riferito all'art. 4 Cost. 1874).

                                         4.3. Dall'esposizione - svolta nei considerandi che precedono - circa l'acquisto della cittadinanza patriziale, risulta che quando un figlio maggiorenne di madre patrizia sposata con un non patrizio ha acquistato lo stato di patrizio facendo capo alla norma transitoria prevista all'art. 154 cpv. 2 LOP, quest'ultima legge ha previsto degli effetti giuridici differenti per quanto concerne i suoi figli. Quelli minorenni hanno difatti acquisito, per questo stesso fatto, lo stato di patrizio del padre (rispettivamente madre) attraverso l'applicazione dell'art. 41 cpv. 1 LOP. Quelli maggiorenni, cui quest'ultima disposizione legale non ritornava applicabile, sono invece rimasti esclusi dalla trasmissione della cittadinanza patriziale. La diversità di trattamento tra figli minorenni e figli maggiorenni - che si tratti di figli di uno stesso genitore o di figli di genitori differenti, poco importa - è dunque data. Tale differenza non è inoltre stata legittimata attraverso una motivazione pertinente, oggettivamente sostenibile sotto l'aspetto giuridico. Al momento dell'adozione della LOP, nel 1992, la possibilità che chi avrebbe acquistato la cittadinanza patriziale in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP potesse avere dei figli maggiorenni non venne presa in considerazione. Grazie alla petizione di __________ il Parlamento ha comunque avuto modo di chinarsi sulla stessa. Il Legislativo si è tuttavia rifiutato di modificare la legge onde parificare, com'era stato chiesto attraverso la menzionata petizione, i figli maggiorenni a quelli minorenni. E questo per ragioni di opportunità, coincidenti soprattutto - con il timore che la parificazione dei figli maggiorenni a quelli minorenni di chi aveva acquistato la cittadinanza patriziale in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP avrebbe potuto costituire il punto di partenza di nuove rivendicazioni dello stato di patrizio da parte di altre categorie di discendenti o parenti dimenticate (cfr. il rapporto della minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi, riassunto al consid. 3.3.). Non perché considerava tale differenza legittima e giustificata. L'esigenza, resa concreta ed attuale dal gravame in esame, di assicurare il rispetto dell'art. 8 Cost. in questa precisa ipotesi sussiste pertanto pienamente malgrado le preoccupazioni dinanzi evocate.

                                         4.4. La LOP ha dunque creato e mantenuto una illegittima disparità di trattamento circa la trasmissione dello stato di patrizio per filiazione di chi ha acquistato la cittadinanza patriziale in applicazione dell'art. 154 cpv. 2 LOP tra figli minorenni e figli maggiorenni. Per porvi rimedio bisogna applicare l'art. 41 cpv. 1 LOP prescindendo dall'aggettivo "minorenne". Al ricorrente deve di conseguenza essere riconosciuto lo stato di patrizio di __________, in quanto si deve ritenere che egli poteva beneficiare, poiché figlio (minorenne o maggiorenne poco importa), dell'acquisto di questo stato da parte di suo padre giusta l'art. 154 cpv. 2 LOP: egli è pertanto divenuto cittadino patrizio di __________ l'11 dicembre 1995 per effetto della richiesta del genitore, insieme a quest'ultimo.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la decisione governativa annullata. Deve pertanto essere ingiunto all'ufficio patriziale di __________ di inscrivere l'insorgente nel registro dei patrizi.

                                   6.   Il Tribunale non preleva tassa di giudizio né spese (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8 Cost, 7 Costituzione cantonale, 41, 61, 154 LOP, 3, 18, 28, 43 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  La decisione 25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato è annullata.

§§     E' fatto ordine all'ufficio patriziale di __________ di iscrivere __________, nato il __________, nel registro dei patrizi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giudizio né spese.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.44 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.07.2000 52.2000.44 — Swissrulings