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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.04.2000 52.2000.39

April 25, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,010 words·~10 min·12

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00039  

Lugano 25 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 febbraio 2000 di

__________, __________ e __________ patr. da: avv. __________  

Contro  

la decisione 25 gennaio 2000, no. 301, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione 17 dicembre 1998, no. E 695, con la quale la Sezione degli stranieri (ora: Sezione dei permessi e dell'immigrazione) ha negato loro il rilascio del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    14 febbraio 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-    23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Dal 1988 al 1991 __________, cittadino iugoslavo, è entrato nel nostro paese per lavorare durante brevi periodi quale aiuto cucina. Dal 1992 egli ha esteso la propria attività lavorativa a nove mesi all'anno, venendo posto al beneficio di un permesso di dimora per stagionali "A" e dal 1996 è titolare di un permesso di dimora "B". Il 26 settembre 1996 si è unito in matrimonio con la cittadina italiana __________. Dall'unione sono nati i gemelli __________ e __________ il 7 giugno 1997. In un primo tempo la famiglia ha vissuto separata: il padre in Svizzera e la madre con i figli in Italia. Nell'autunno 1998 questi ultimi hanno raggiunto __________ nel nostro paese ed il 7 ottobre 1998 hanno postulato il rilascio del permesso di dimora. Con decisione 17 dicembre 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto la richiesta, sottolineando che i ricorrenti non potevano vantare alcun diritto al rilascio del permesso in parola e che non vi erano garanzie finanziarie sufficienti per il loro mantenimento. Il 10 dicembre 1999 il marito ha ottenuto la cittadinanza italiana.

                                  B.   Il 25 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dagli insorgenti avverso tale decisione. Secondo l'Esecutivo cantonale i ricorrenti non dispongono di un diritto al ricongiungimento familiare né in virtù della legislazione interna né di trattati internazionali, ritenuto che il capofamiglia non dispone di un reddito sufficiente per far fronte al mantenimento di tutta la famiglia né di un appartamento adeguato per il suo alloggio.

                                  C.   Contro tale pronuncia __________, __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento ed il rilascio del permesso di dimora. Sostengono che in virtù dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani nel nostro paese del 22 aprile 1965 (in seguito: Accordo), __________ avrebbe diritto al rilascio del permesso di domicilio, avendo egli soggiornato in Svizzera in modo regolare ed ininterrotto per almeno sei anni, permesso che egli ha già provveduto a richiedere. Pertanto il presente gravame sarebbe ricevibile ed il ricongiungimento familiare sarebbe dato sulla base dell'art. 17 LDDS o quantomeno dell'art. 13 dell'Accordo. Affermano di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per provvedere al mantenimento della famiglia, ritenuto che le loro entrate ammontano a fr. 3'500.-- ed il loro fabbisogno a fr. 3'402.--. Per quanto concerne l'alloggio, sottolineano di aver solo voluto attendere che la presente situazione venisse chiarita, prima di cercare una sistemazione più confacente.

                                  D.   La Sezione dei permessi e dell'immigrazione ed il Consiglio di Stato propongono la reiezione del gravame, portando delle argomentazioni, di cui si dirà, se necessario, nel seguito.

                                  E.   Con scritto 6 marzo 2000 i ricorrenti sottolineano di aver informato le autorità competenti che __________ ha acquisito la cittadinanza italiana nel dicembre 1999. Precisano inoltre che l'appartamento dove la famiglia vive è composto da un soggiorno, una camera e dalla cucina abitabile.

                                  F.   Su richiesta di questo tribunale, sono stati richiamati dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli incarti relativi a __________, __________ e __________, i quali hanno potuto prenderne visione. Malgrado ne abbiano avuto la possibilità, non hanno formulato osservazioni al riguardo.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. L'art. 13 dell'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964, entrato in vigore il 22 aprile 1965 (RS 0.142.114.548), stabilisce che le autorità svizzere autorizzeranno la moglie ed i figli minorenni di un lavoratore italiano a raggiungere il capo famiglia per risiedere assieme a lui in Svizzera, dal momento in cui il soggiorno e l'impiego di tale lavoratore potranno essere considerati sufficientemente stabili e durevoli (cpv. 1). Affinché l'autorizzazione possa essere rilasciata, egli dovrà tuttavia disporre per la sua famiglia di un alloggio adeguato (cpv. 2). Il trattato è completato da un Protocollo finale, che ne fa parte integrante, nonché da Dichiarazioni comuni delle delegazioni dei due Stati (pubblicate in FF 1964 II 2184 segg.). Il soggiorno e l'impiego dei lavoratori italiani sono stati considerati dalla Delegazione svizzera come sufficientemente stabili e durevoli dopo un periodo di diciotto mesi di presenza regolare ed ininterrotta (v. § II n. 1 delle Dichiarazioni comuni). Il § V del Protocollo finale in relazione con l'art. 12 dell'Accordo stabilisce infine che i lavoratori stagionali, che durante 4 anni consecutivi hanno soggiornato regolarmente per almeno 36 mesi in Svizzera per ragioni di lavoro ed hanno ottenuto un permesso di dimora non stagionale, possono farsi raggiungere immediatamente dalle loro famiglie, qualora il lavoratore disponga di un alloggio adeguato.

1.4. Nell'evenienza concreta, __________ ha acquisito la cittadinanza italiana nel dicembre 1999. Egli può dunque richiamarsi all'Accordo. Tuttavia il quesito a sapere se nei termini stabiliti agli art. 12 e 13 del trattato debbano essere computati anche gli anni, durante i quali egli ha soggiornato in Svizzera senza essere ancora titolare della cittadinanza italiana, va risolto negativamente. Lo impone lo scopo per il quale la Svizzera e l'Italia hanno sottoscritto tale Accordo. In un periodo in cui la manodopera estera risultava indispensabile per il nostro paese, si è voluto migliorare le condizioni di soggiorno dei lavoratori italiani ed il loro statuto giuridico (v. Messaggio pubblicato in FF 1964 II 2149 segg.). Appare dunque evidente che nelle intenzioni delle parti contraenti, le agevolazioni accordate dalle disposizioni dell'Accordo vanno a favore unicamente di lavoratori in possesso della cittadinanza italiana durante tutto l'arco di tempo stabilito dagli art. 12 e 13. Il computo dei termini stabiliti dall'Accordo inizia a decorrere dal momento in cui lo straniero diviene italiano e non prima.

Ne discende che in virtù degli art. 12 in relazione con il § V del Protocollo finale o dell'art. 13 dell'Accordo i ricorrenti non hanno diritto al rilascio del permesso di dimora per ricongiungersi in Svizzera con il loro capofamiglia.

                                   2.   2.1. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di dimora in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. Se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. L'art. 8 CEDU non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto a far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera - appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio ai congiunti di uno straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine quando la continuazione delle relazioni familiari non è ostacolata dall'autorità (ibidem).

2.2. Nella fattispecie anche dopo essersi uniti in matrimonio i coniugi ______ hanno scelto di vivere separati. Dalla celebrazione del matrimonio sono infatti trascorsi quasi due anni prima che la coppia si riunisse, mentre il padre ha vissuto separato dalla propria prole per oltre un anno. Si deve inoltre ritenere che, malgrado al momento del matrimonio __________ fosse già titolare di un permesso di dimora, i coniugi hanno comunque preferito vivere in due paesi diversi. La situazione non è mutata neppure quando la moglie è restata incinta o con la nascita dei due gemelli. Inoltre i ricorrenti non hanno né sostenuto né reso verosimile la sussistenza di interessi famigliari preponderanti, che esigano una modifica delle relazioni esistenti. Madre e figli possono pertanto continuare a vivere in Italia, paese dove risiedono i famigliari della ricorrente. Ritenuto che l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso dev'essere considerato giustificato. Va d'altronde rilevato che nulla impedisce a __________ di continuare a mantenere le relazioni personali con i membri della propria famiglia, come ha fatto finora. I ricorrenti non possono dunque far valere alcuna pretesa al rilascio del permesso postulato sulla base dell'art. 8 CEDU.

                                   3.   Contrariamente a quanto sostenuto, neppure l'art. 17 LDDS conferisce agli insorgenti un diritto al rilascio del permesso di dimora. La norma si applica solo ai casi in cui lo straniero già residente in Svizzera è titolare del permesso di domicilio oppure se è già stata stabilita la data a contare dalla quale potrà essergli accordato il domicilio. Ritenuto che nell'evenienza concreta non è adempiuta nessuna delle due condizioni, i familiari di __________ non possono richiamarsi con successo a tale disposto.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte i ricorrenti non possono invocare alcuna disposizione legale che conferisca loro il diritto al rilascio del permesso di dimora. Non essendo pertanto data la facoltà di ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale, non è neppure data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso inoltrato a questo tribunale è dunque irricevibile.

                                   5.   La domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene pertanto priva di oggetto. Visto l'esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964; 4 e 17 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono poste a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2000.39 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.04.2000 52.2000.39 — Swissrulings