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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.02.2001 52.2000.326

February 12, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,232 words·~11 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00326  

Lugano 12 febbraio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  19 dicembre 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 29 novembre 2000, no. 5366, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 14 luglio 2000, no. aa/N.6, della Sezione dei permessi e dell'immigrazione in materia di rimpatrio;

viste le risposte:

-    28 dicembre 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-    9 gennaio 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il cittadino italiano __________ è giunto nel nostro paese nel novembre 1968, ottenendo dapprima un permesso per stagionali, dalla fine del 1974 un permesso di dimora annuale ed in seguito un permesso di domicilio nel canton Soletta. Il __________ si è unito in matrimonio con la connazionale __________, dalla cui unione sono nati i figli __________ ed __________. Nel 1982 i coniugi __________ si sono separati e la moglie unitamente alla prole abita ora in Italia. Nel 1983 il ricorrente ha instaurato una relazione con la cittadina svizzera __________, domiciliata a __________, dalla quale ha avuto due figli: __________ e __________. Nel 1993 egli ha raggiunto questi ultimi in Ticino, beneficiando di un permesso di domicilio, per poter svolgere l'attività indipendente di compratore/venditore di automobili. Attualmente la relazione è interrotta ed egli si è assunto un onere alimentare in favore della prole di fr. 1'500.-mensili. Dal 1. settembre 1997 lo Stato eroga prestazioni assistenziali per il mantenimento di __________ e __________, in quanto il padre non vi ha più provveduto (fr. 36'850.-- al 30 settembre 1999). Eccettuato un unico versamento di fr. 200.-- (del 13 marzo 2000) l'interessato non ha rimborsato il debito contratto.

                                  B.   Nel 1985 l'insorgente ha interessato per la prima volta le autorità giudiziarie svizzere, venendo condannato al pagamento di una multa di fr. 100.-- in quanto ritenuto colpevole di danni materiali (decreto d'accusa 27 novembre 1985 dell'Amtsstatthalteramt __________). Il 30 agosto 1994 il Richteramt di __________ lo ha condannato a 6 settimane di detenzione, sospese condizionalmente, per sottrazione dei contributi ACS dei dipendenti e truffa. Il 25 aprile 1996 il Kriminalgericht del canton Lucerna ha ritenuto lo straniero colpevole di truffa per mestiere, ripetuta falsità in documenti, tentata falsificazione di documenti e sottrazione di cose requisite o sequestrate e lo ha condannato alla pena di 10 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente. A seguito di tale condanna il 29 agosto 1996 la Sezione degli stranieri lo ha ammonito, rendendolo attento che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata emessa una misura amministrativa a suo carico. Con decreto d'accusa 20 marzo 2000 l'interessato è stato condannato a 3 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, per distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale.

                                  C.   Richiamati la decisione 29 agosto 1996 ed il debito assistenziale nel frattempo accumulato, il 27 ottobre 1999 l'autorità cantonale competente ha emanato una seconda decisione di ammonimento, precisando che se la situazione fosse perdurata oltre il mese di gennaio 2000, sarebbe stata pronunciata l'espulsione o il rimpatrio dello straniero. Visto che nessun mutamento era intervenuto, con lettere raccomandate 4 febbraio e 15 marzo 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione lo ha invitato a voler prendere posizione in merito ad eventuali suoi impedimenti ad un rientro definitivo in Italia; gli invii non sono stati ritirati.

Il 14 luglio 2000 l'autorità cantonale ha deciso il rimpatrio dell'interessato giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS in relazione con gli art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 ODDS con conseguente perdita di validità del suo permesso di domicilio, ponendo in evidenza i precedenti ammonimenti, le prestazioni assistenziali erogate in favore dei due figli dello straniero ed il loro mancato rimborso. La risoluzione, spedita per lettera raccomandata, non è stata ritirata ed è poi stata consegnata brevi manu presso l'ufficio regionale degli stranieri di __________ il 28 agosto 2000 su richiesta dell'insorgente.

                                  D.   Con decisione 29 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da __________ il 2 settembre 2000, in quanto tardivo. Abbondanzialmente l'Esecutivo cantonale ha aggiunto che il gravame avrebbe comunque dovuto essere respinto nel merito visti gli innumerevoli reati commessi dallo straniero, i due ammonimenti pronunciati nei suoi confronti nonché l'ingente debito assistenziale contratto. Considerato inoltre che egli è cittadino italiano, un suo ritorno in tale nazione appare attuabile, in quanto le condizioni di vita in Italia sono simili a quelle del nostro cantone ed egli potrebbe mantenere le relazioni tuttora esistenti con la propria prole residente in Svizzera.

                                  E.   Contro tale pronuncia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Osserva di essere venuto a conoscenza della decisione 14 luglio 2000 soltanto il 28 agosto seguente, essendo stato assente all'estero per motivi famigliari da metà luglio a metà agosto 2000. Egli non doveva inoltre attendersi alcuna corrispondenza da parte della Sezione dei permessi e dell'immigrazione. Rimproverargli di non aver adottato misure per ritirare il corriere o di non aver chiesto la restituzione dei termini sarebbe inoltre sproporzionato, vista la sua limitata formazione scolastica e conoscenza delle procedure amministrative. Sostiene che dal 1997 la sua situazione finanziaria è notevolmente peggiorata, cosicché non è più stato in grado di provvedere al sostentamento dei figli. Durante i mesi di settembre-dicembre 2000 egli ha inoltre cominciato a rifondere il debito contratto verso lo Stato. Considerata la sua lunga permanenza in Svizzera (32 anni) senza che gli possa essere mosso alcun rimprovero, la misura di rimpatrio si rivela sproporzionata e priva di un interesse pubblico. I reati penali commessi sarebbero ormai vicende di vecchia data che non giustificano il rimpatrio.

                                  F.   All'accoglimento dell'impugnativa si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione dei permessi e dell'immigrazione con delle argomentazioni, di cui si dirà all'occorrenza.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Di principio, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non sussistendo nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In particolare non trovano applicazione i motivi d'esclusione previsti dall'art. 100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la ricevibilità del gravame dev'essere ammessa anche nei casi in cui, in applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 ultima frase LDDS, è stata pronunciata una semplice misura di rimpatrio in luogo dell'espulsione. Anche l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua dell'espulsione, comporta infatti la decadenza del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS).

                                         1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm). Nelle procedure di ricorso essi non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto (art. 13 cpv. 1 lett. b PAmm). Qualora un atto è notificato durante le ferie giudiziarie, il giorno che fa seguito a dette ferie non entra in linea di conto per il calcolo del termine di ricorso (cfr. Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 4 ad art. 13 PAmm). Va infine ricordato che la decisione è considerata notificata al destinatario, se non ritirata alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositata presso l'ufficio postale (v. cifra 2.3.7. lett. b 1° periodo delle Condizioni generali "Servizi postali", stato gennaio 2001).

2.2. In concreto, la decisione 14 luglio 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il giorno stesso al domicilio del ricorrente, il quale non l'ha ritirata durante il periodo di giacenza di sette giorni, dal 16 al 23 luglio successivo. L'invio è pertanto stato retrocesso al mittente. Ritenuto che il 24 luglio, ossia il giorno successivo il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, cadeva nelle ferie giudiziarie, i 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno iniziato a decorrere soltanto il 17 agosto 2000 e sono scaduti il 31 agosto 2000. Ne consegue che la decisione di rimpatrio adottata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione nei confronti del ricorrente è cresciuta in giudicato il 31 agosto 2000. Il ricorso al Consiglio di Stato inoltrato dall'insorgente il 2 settembre 2000 era dunque tardivo; a giusta ragione pertanto il Governo l'ha dichiarato irricevibile.

2.3. Non porta a diversa conclusione il fatto che l'insorgente fosse assente all'estero per motivi famigliari da metà luglio a metà agosto e che di conseguenza è venuto a conoscenza della decisione in parola soltanto il 28 agosto 2000.

Innanzitutto giova osservare che egli non ha prodotto alcuna prova di quanto asserito. Tuttavia, anche se ciò corrispondesse a realtà, non risulta che egli abbia comunque agito con diligenza, prendendo tutte quelle misure necessarie per tutelarsi affinché la corrispondenza gli venisse recapitata, per esempio tramite terza persona (DTF 115 Ia 15 consid. 3a, 17 segg. consid 3 b; 113 Ib 296 consid. 2a) o informandosi in occasione del colloquio con le autorità competenti in materia di stranieri il 28 agosto 2000 presso l'ufficio regionale in merito alla scadenza del termine di ricorso per opporsi alla decisione di rimpatrio, che recava la data del 14 luglio 2000. Inoltre, come ha già rilevato il Consiglio di Stato, in ben due precedenti occasioni egli non ha ritirato le raccomandate inviategli dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, senza addurre alcuna giustificazione al proposito. Egli non può perciò sostenere che, non dovendo attendere alcuna comunicazione da tale ufficio, non aveva alcun motivo di preoccuparsi della ricezione della propria corrispondenza. Tanto più che in occasione dei chiari ammonimenti del 29 agosto 1996 e del 27 ottobre 1999 l'autorità dipartimentale lo aveva avvertito che, se avesse continuato a non occuparsi della propria prole, sarebbe stata avviata la procedura di espulsione o di rimpatrio. Va poi sottolineato che, una volta venuto a conoscenza della risoluzione in questione, egli aveva ancora a disposizione quattro giorni per opporvisi. Egli non si è però attivato in tal senso, insorgendo al Consiglio di Stato soltanto il 2 settembre 2000, ossia quando la decisione era ormai cresciuta in giudicato. L'insorgente non può neppure invocare con successo la sua limitata formazione scolastica e le sue modeste conoscenze in ambito amministrativo. La sua professione di venditore di automobili ed il fatto che il gravame 2 settembre 2000 è stato redatto di suo pugno, dimostrano che egli dispone di un'intelligenza e di nozioni che possono essere considerate nella media, certamente sufficienti per rendersi conto dell'importanza di un invio raccomandato.

Il Consiglio di Stato ha pertanto correttamente accertato la tardività del gravame inoltratogli e lo ha conseguentemente dichiarato irricevibile. Il ricorso in esame va perciò respinto.

                                   3.   A titolo abbondanziale va osservato che il gravame sarebbe comunque infondato nel merito. In effetti la decisione querelata, alle cui pertinenti motivazioni si può rinviare, va condivisa. Le quattro condanne penali subite (l'ultima delle quali il 20 marzo 2000), i due ammonimenti ed il debito assistenziale contratto verso lo Stato adempiono infatti i requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a, b, d LDDS. Non muta tale conclusione il fatto che il ricorrente, nei mesi di settembre-dicembre 2000, abbia iniziato a rimborsare il debito contratto e che abbia sottoscritto una dichiarazione nella quale si impegna a versare fr. 200.-- mensili a questo scopo. Appare infatti evidente che tale comportamento ha meri fini processuali ed inoltre va tenuto in considerazione che, di tale passo, egli impiegherebbe ben 15 anni per rifondere le prestazioni percepite dai propri figli. Considerato inoltre che egli è cittadino italiano, che la moglie __________ ed i figli __________ ed __________ risiedono in tale nazione e che egli in ogni caso vive da tempo separato dall'amica __________ e dai figli __________ e __________, un suo rientro in Italia non appare ostacolato da gravi impedimenti.

La decisione impugnata si rivela pertanto legittima, adeguata alle circostanze ed ossequiosa del principio della proporzionalità.

                                   4.   Il ricorso va pertanto respinto come pure l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, siccome l'impugnativa era infondata sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 10 cpv. 1 ed 11 cpv. 3 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b OG; 9 e 10a LALPS; cifra 2.3.7. lett. b 1° periodo Condizioni generali Servizi postali; 1 segg. PAmm, in particolare 11 1. periodo, 13 cpv. 1 lett. b e 46 cpv. 1 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2000.326 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.02.2001 52.2000.326 — Swissrulings