Incarto n. 52.2000.00323
Lugano 5 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2000 di
__________
contro
la decisione 14 novembre 2000, n. 5013, del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal ricorrente avverso la risoluzione 23 marzo 2000 con la quale il municipio di __________ ha ordinato la demolizione dei manufatti eseguiti abusivamente (canile con recinzione) sul mappale n. __________ RFD di __________, di proprietà della comunione ereditaria di __________;
viste le risposte:
- 21 dicembre 2000 della Comunione ereditaria fu __________;
- 11 gennaio 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame dell'impatto ambientale;
- 12 gennaio 2001 del municipio di __________;
- 16 gennaio 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che alla fine del 1990 __________, proprietario della part. n. __________ RFD di __________, situata nella zona residenziale estensiva R2B, ha costruito sul fondo confinante, part. n. __________ RFD, situata al di fuori della zona edificabile ed in parte in area boschiva e di proprietà della comunione ereditaria fu __________, un canile ed una recinzione, senza richiedere la necessaria licenza edilizia;
che dopo varie vicissitudini, che non occorre rievocare in questa sede, con risoluzione 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato ha annullato l'ordine municipale di demolizione 29 gennaio 1998, ritenendo che, prima di prendere tale provvedimento, il municipio avrebbe dovuto accertare formalmente l'esistenza di un'insanabile violazione materiale, segnatamente un contrasto con le norme sulle costruzioni poste al di fuori della zona edificabile in zona boschiva e quelle regolanti l'attività edificatoria all'interno della zona R2B;
che di conseguenza, con decisione 23 marzo 2000, il municipio di __________, accertata l'esistenza di un'insanabile violazione materiale, ha ordinato la demolizione, entro 30 giorni dalla data dell'intimazione, delle opere eseguite abusivamente sul mappale n. __________ RFD;
che con risoluzione 14 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l'impugnativa inoltrata da __________ il 18 aprile 2000;
che avverso tale decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel seguito;
che nelle rispettive osservazioni il Dipartimento del territorio, il municipio di __________ ed il Consiglio di Stato chiedono la reiezione del gravame; la comunione ereditaria fu __________ si rimette invece al giudizio di questo tribunale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE);
che giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm il ricorso deve essere insinuato all'autorità competente entro 15 giorni dall'intimazione;
che, essendo stabilito dalla legge, il termine è perentorio (art. 11 primo periodo PAmm);
che, in concreto, la decisione 14 novembre 2000 del Consiglio di Stato, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata al ricorrente per posta raccomandata il 20 novembre 2000 e da lui ritirata il successivo 28 novembre 2000 (cfr. attestazione postale in atti);
che il termine di 15 giorni per impugnare la risoluzione ha quindi iniziato a decorrere il 29 novembre 2000 ed è scaduto il 13 dicembre 2000;
che il gravame in esame, seppure datato 12 dicembre 2000, è stato inviato per raccomandata soltanto il 16 dicembre 2000, quindi tardivamente (cfr. timbro postale);
che pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile in ordine, in quanto tardivo;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 1 ss PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria