Incarto n. 52.2000.00318
Lugano 31 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 ottobre 2000 del
Consorzio depurazione acque del __________
contro
la decisione 17 ottobre 2000 del Consiglio di Stato (no. 4508) che annulla la decisione 6 giugno 2000 del consiglio del Consorzio depurazione acque del __________ che approva il progetto per le opere di potenziamento dell'impianto di depurazione delle acque e stanzia il relativo credito;
viste le risposte:
- 14 dicembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;
- 20 dicembre 2000 del Consorzio depurazione acque del __________;
- 19 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio (SPAA);
- 20 dicembre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 1988 il Consorzio depurazione acque del __________ ed il Consorzio depurazione acque di __________ hanno stipulato una convenzione per depurare in comune le acque dei rispettivi comprensori presso l'impianto di __________. La convenzione stabilisce, fra l'altro, che in caso di realizzazione di nuove opere i consorzi s'impegnano a partecipare proporzionalmente ai loro interessi al pagamento dei costi di costruzione e alle spese d'esercizio supplementari (art. 8). In questo caso, la delegazione del __________ è tenuta a consultare il consiglio del __________ in analogia a quanto previsto dall'art. 33 LCCom. In caso di disaccordo, è prevista dapprima una procedura di conciliazione davanti al Dipartimento dell'ambiente ed in seguito una procedura arbitrale (art. 9 e 12).
B. Il 2 maggio 2000 la delegazione del __________ ha licenziato un messaggio (n. 69) postulante lo stanziamento di un credito di fr. 3'994'764.-- per la realizzazione di opere supplementari presso l'IDA di __________. In particolare, è previsto il risanamento delle vasche esistenti, il trattamento delle nuove vasche con prodotti impermeabilizzanti, la ristrutturazione dell'edificio per il trattamento dei fanghi, la copertura delle celle biostyr, l'adeguamento delle cisterne dei precipitanti, l'arredamento degli uffici e del laboratorio, la posa di misuratori e campionatori automatici, nonché la formazione di un bacino di raccolta delle sabbia e della ghiaia all'entrata dell'impianto.
Ravvisando in queste opere semplici interventi di potenziamento ed adeguamento dell'impianto esistente, la delegazione del __________ ha ritenuto superfluo raccogliere il preavviso dei legislativi dei comuni consorziati prescritto dall'art. 33 LCCom. Si è quindi limitata a convocare i rappresentanti di questi comuni e del __________ per un'informazione dettagliata sui lavori.
Con scritto del 31 maggio 2000 il __________ ha chiesto che fosse dato avvio alla procedura di consultazione prevista dall'art. 33 LCCom, contestando la necessità e l'utilità di certe opere, in particolare del dissabbiatore.
C. Il 6 giugno 2000 il consiglio del __________ ha approvato all'unanimità il messaggio n. 69 e stanziato il credito richiesto.
Contro questa risoluzione il __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando che fosse fatto obbligo al __________ di avviare la procedura di consultazione prescritta dall'art. 33 LCCom.
D. Con giudizio 17 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ed annullato la risoluzione impugnata.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che le opere in contestazione esigessero l'avvio della procedura prevista dall'art. 33 LCCom.
E. Con istanza 27 ottobre 2000 il __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di rivedere il succitato giudizio, negando in particolare che gli interventi previsti fossero da considerare alla stregua di nuovi. Lo confermerebbe il fatto che l'autorità federale si è dichiarata disposta a sussidiarli nella misura del 90 %, benché la LPAc abbia soppresso ogni sussidio per i nuovi impianti.
Ravvisando nell'istanza gli estremi di un ricorso, il 5 dicembre 2000 il Consiglio di Stato l'ha trasmessa al Tribunale cantonale amministrativo per competenza.
F. All'accoglimento dell'impugnativa si sono opposti il Consiglio di Stato ed il __________, mentre la SPAA ha rilevato che l'UFAFP ha escluso dal sussidio federale opere per un importo di fr. 460'000.--, assicurandolo per la rimanenza.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 38 LCCom e 208 LOC. L'istanza di revisione, inoltrata al Consiglio di Stato prima della scadenza del termine di impugnazione, va in effetti configurata e trattata come ricorso.
La legittimazione attiva del __________ è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto al __________ la legittimazione a ricorrere. Il __________ non contesta questa deduzione. A ragione, poiché non si può negare che il consorzio qui resistente, legato al ricorrente dalla convenzione di cui si è detto in narrativa, appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione è collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con il resto della collettività. Né si può negare che sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto ed attuale a dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca.
2. Giusta l'art. 33 cpv. 1 LCCom, i progetti per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle assemblee e dei consigli comunali dei comuni membri. I comuni devono pronunciarsi entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esprimersi (cpv. 2).
Il preavviso dei comuni non vincola i delegati chiamati a pronunciarsi sui progetti per oper consortili ed a stanziare i necessari crediti. Esso permette nondimeno ai comuni di partecipare indirettamente al processo di formazione delle decisioni riguardanti tali opere, influenzando le scelte che i loro delegati sono chiamati ad effettuare nell'ambito dei consigli consortili. L'obbligo di allegare ai progetti per opere consortili il relativo piano di finanziamento sottolinea l'intenzione del legislatore di attribuire al preavviso il significato di un atto volto a temperare l'autonomia decisionale, di cui fruiscono i delegati comunali, costringendo quest'ultimi a confrontarsi con la posizione preventivamente assunta dai rispettivi legislativi di fronte agli impegni, soprattutto d'ordine finanziario, che essi si apprestano a contrarre per conto dei comuni membri del consorzio.
Stando al suo tenore letterale, l'art. 33 LCCom si applica a tutte le opere. Una limitazione dell'obbligo di consultare i comuni membri, che ne restringa il campo d'applicazione al caso di opere nuove, non è deducibile né dal testo della norma, né dalle finalità che persegue, né dai materiali legislativi (cfr. Messaggio n. 1717 del Consiglio di Stato concernente la LCCom del 12.2.71, in Verbali del Gran Consiglio, sess. ord. aut. 1973, pag. 700). Una limitazione di tale obbligo alle opere nuove o a quelle che maggiormente incidono sulle finanze dei comuni membri può tutt'al più essere giustificata dalla necessità di evitare che la capacità operativa dei consorzi risulti eccessivamente pregiudicata dai ritardi provocati dal termine decadenziale sancito dal cpv. 2 dell'art. 33 LCCom; termine, che, in pratica, impone ai consigli consortili di non deliberare sui messaggi per la realizzazione di opere consortili prima che siano trascorsi sei mesi dalla loro notifica ai comuni.
Ai fini del presente giudizio, la questione non deve tuttavia essere ulteriormente esaminata.
3. Nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che l'importanza delle opere previste dal messaggio in esame non permettesse al consorzio ricorrente di sottrarsi all'obbligo, sancito dall'art. 33 LCCom, di raccogliere preventivamente l'avviso dei comuni membri.
La decisione è immune da violazioni di legge. Essa è in effetti conforme al testo della norma in questione, che non prevede eccezioni all'obbligo di consultazione. Risponde inoltre alla ratio dell'art. 33 LCCom, che intende concedere ai comuni consorziati la possibilità di esprimere il loro parere soprattutto sulla necessità e sull'utilità di realizzare opere di cui sono chiamati a sopportare i costi.
Invano pretende il consorzio ricorrente di beneficiare di un'esenzione a tale obbligo, asserendo che gli interventi in discussione non sarebbero da considerare come opere nuove, ma come un semplice adattamento delle opere esistenti.
La tesi non può essere accreditata. Anzitutto perché l'art. 33 LCCom non si limita ad assoggettare all'obbligo di consultazione soltanto le opere nuove. Privo di rilievo è di conseguenza il fatto che l'autorità federale non consideri la maggior parte degli interventi in oggetto alla stregua di opere nuove. In secondo luogo, perché anche se si volesse ammettere una simile interpretazione riduttiva della norma in questione, non sarebbero date le premesse per scostarsi dalla regola. Almeno il dissabbiatore, non previsto dal progetto inizialmente approvato, dovrebbe infatti essere considerato come un'opera nuova, soggetta a tale obbligo. A maggior ragione se si tien conto del fatto che la sua realizzazione è resa necessaria soprattutto a causa di certe attività industriali insediatesi nella zona del __________. Circostanza, questa, che secondo il consorzio resistente potrebbe giustificare una diversa ripartizione dei costi fra i comuni consorziati o convenzionati. Da ultimo, perché l'entità degli oneri, che i membri del consorzio sono chiamati a sopportare, non permette di prescindere dalla loro preventiva consultazione.
4. Fermo restante che la mancata consultazione dei comuni membri del consorzio costituisce una violazione di formalità essenziali, implicante l'annullamento delle deliberazioni del consiglio consortile, la decisione impugnata merita pertanto di essere confermata.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 33, 38 LCCom; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario