Incarto n. 52.2000.00315
Lugano 20 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 dicembre 2000 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 novembre 2000, no. 5330, del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente avverso risoluzione 20 marzo 2000, con la quale il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia in sanatoria per la formazione di un camino interno all'abitazione esistente al mappale no. __________ RF di tale comune;
viste le risposte:
- 18 dicembre 2000 del municipio di __________;
- 18 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio, SPAA;
- 20 dicembre 2000 del Consiglio di Stato;
- 09 gennaio 2001 di __________;
- 22 gennaio 2001 del Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 22 giugno 1998 il municipio di __________ ha rilasciato alla resistente __________ il permesso di edificare una casa d'abitazione primaria al mappale no. __________; per il riscaldamento dell'edificio è stato previsto un impianto elettrico;
che nel 1999 la resistente ha realizzato un camino interno, dotato di un comignolo sporgente per 50 cm dal colmo del tetto non previsto dalla licenza edilizia;
che, su richiesta del municipio, il 7 febbraio 2000 essa ha inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria;
che durante il periodo di pubblicazione __________, proprietario della vicina part. n. __________ ha presentato opposizione, lamentandosi per le immissioni di fumo provenienti dal comignolo;
che il 24 febbraio 2000 la Sezione protezione aria ed acqua (SPAA), richiamati l'art. 11 cpv. 2 e 3 LPAmb, l'OIAt e le Raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio concernenti l'altezza minima dei camini su tetto (Raccomandazioni UFAFP), ha preavvisato favorevolmente la domanda;
che, dopo aver preso conoscenza dell'opposizione interposta dal vicino, il 14 marzo 2000 l'autorità dipartimentale ha precisato che "in considerazione della sua ubicazione e conformemente al punto 7 delle citate Raccomandazioni, l'autorità comunale potrà prescrivere un'altezza maggiore di 50 cm";
che il 20 marzo 2000 il municipio ha rilasciato la licenza in sanatoria alla condizione di sopraelevare il camino di 50 cm;
che il 29 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________;
che, respinte le prove chieste dall'insorgente, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'impianto fosse conforme alle esigenze poste dalla legislazione ambientale;
che contro tale pronuncia il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento;
che l'insorgente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di aver violato il suo diritto di essere sentito, rifiutandosi - senza alcuna giustificazione - di assumere le prove notificate;
che, nel merito, l'insorgente rileva che a causa dell'ubicazione del comignolo e delle correnti d'aria esistenti il fumo emesso invade la sua proprietà, pregiudicandone l'abitabilità; al municipio ed all'autorità dipartimentale incombeva pertanto l'obbligo di verificare concretamente se malgrado la sopraelevazione del comignolo le emissioni generate rispettano o meno gli art. 6 e 36 cpv. 3 OIAt; chiede di poter prendere visione degli atti, sollecita l'esperimento di un sopralluogo e postula l'allestimento di una perizia;
che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nella risoluzione impugnata; ad identica conclusione giunge __________ con argomenti di cui si dirà all'occorrenza; l'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame d'impatto ambientale (UDC) sollecita invece un incontro tra le parti, mentre il municipio si rimette al giudizio di questo tribunale;
che la SPAA precisa dal canto suo di aver preavvisato favorevolmente l'intervento, non ravvisandovi alcunché di particolare; aggiunge di aver conferito all'autorità comunale, maggiormente cognita della situazione dei luoghi e delle condizioni climatiche locali, la facoltà di imporre una maggior altezza del camino in applicazione della cifra 7 delle Raccomandazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE; la legittimazione del ricorrente è certa (art. 21 cpv. 2 LE); l'impugnativa, tempestiva (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti; non è invero compito specifico di questo tribunale porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori (art. 65 PAmm);
che il gravame va accolto, già perché il Consiglio di Stato ha palesemente violato il diritto di essere sentito dell'insorgente (art. 29 Cost.), omettendo di motivare il rifiuto di assumere le prove notificate dall'insorgente;
che l'autorità di ricorso può invero valutare anticipatamente la concludenza delle prove offerte, rifiutandosi di assumere prove insuscettibili di procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio; il rifiuto deve tuttavia essere debitamente motivato;
che il ricorrente si è opposto all'approvazione del camino edificato da __________ a causa delle immissioni di fumo che il suo utilizzo provoca nella sua abitazione;
che è indubbio che il camino in esame costituisce un impianto (stazionario) ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 lett. a OIAt, cui ritorna applicabile la legislazione federale di tutela contro l'inquinamento atmosferico; dal momento che è stato approvato e realizzato dopo il 1. gennaio 1985, data di entrata in vigore della LPAmb, trattasi più precisamente di un impianto stazionario nuovo e dunque interamente assoggettato all'ossequio della limitazione delle emissioni fissate da tale legislazione (art. 11-14 LPAmb; art. 3-6 OIAt);
che pertanto l'esame della domanda di costruzione in rassegna implicava una puntuale verifica delle immissioni di fumo derivanti dall'impianto ai fondi circostanti ed in particolare all'abitazione dell'insorgente;
che, in sede di rilascio della licenza edilizia, l'autorità cantonale (art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE ed allegato 1 al RLE) ha omesso di esperire tale agevole verifica, limitandosi a richiamare i disposti della LPAmb e delle sue ordinanze di applicazione (cfr. avvisi dipartimentali 24 febbraio e 14 marzo 2000);
che il generico rinvio all'art. 11 cpv. 2 LPAmb, che sancisce il principio della limitazione delle emissioni alla fonte, all'OIAt ed alla cifra 7 delle Raccomandazioni UFAFP, a norma della quale in casi particolari l'autorità può prescrivere una maggiore altezza di 50 cm dei comignoli, non risponde in particolare alle esigenze d'accertamento che incombono all'autorità;
che il Dipartimento del territorio non poteva nemmeno affidare al municipio il compito di procedere a tale accertamento, poiché l'applicazione della LPAmb e delle relative ordinanze (cfr. DL d'applicazione della LPAmb, RS 9.2.1.1.) è di sua esclusiva ed indelegabile competenza;
che anche per questo motivo la decisione impugnata dev'essere annullata, rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché rimedi alle summenzionate carenze istruttorie, verificando l'effettivo carico inquinante generato dal camino ed imponga, se del caso, adeguate misure di prevenzione (cfr. in particolare art. 11 seg. LPAmb; inoltre la giurisprudenza sopra citata);
che dato l'esito dell'impugnativa non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 28 PAmm); le ripetibili sono invece poste a carico della resistente (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 7 cpv. 7 e 11 cpv. 1 LPAmb, 1 segg. OIAt; cifra 7 Raccomandazioni dell'UFAFP concernenti l'altezza minima dei camini su tetto; 3 cpv. 1 e 21 LE; 2 cpv. 1 RLE ed allegato 1 al RLE; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 29 novembre 2000, no. 5330, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato, affinché proceda come ai considerandi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. La resistente rifonderà al ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria