Incarto n. 52.2000.00312
Lugano 9 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2000 di
__________
contro
la decisione 14 novembre 2000, no. 5004, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 19 luglio 2000, con cui il municipio di __________ gli ha negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per la posa di una recinzione, un'antenna parabolica e dei pannelli solari al mappale no. __________ di tale comune;
viste le risposte:
- 20 dicembre 2000 del Consiglio di Stato;
- 16 gennaio 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietario di un rustico che sorge sul mappale no. __________ del comune di __________, situato fuori zona edificabile in località __________. Constatato che era stata realizzata una recinzione non autorizzata, l'8 novembre 1999 il municipio di __________ ha intimato al ricorrente di presentare una domanda di costruzione o di demolire l'opera entro 45 giorni, in quanto in contrasto con l'art. 37 NAPR. L'11 maggio 2000 l'insorgente ha inoltrato la domanda di costruzione per la posa di una rete metallica di 1.20 m di altezza atta a cintare una porzione di terreno di 115 m2. Nel contempo ha pure chiesto il permesso - in sanatoria - di posare un'antenna parabolica (max 0.8 di diametro) e due pannelli solari (max m 1 x 1) su una struttura in metallo a forma di croce sporgente dal colmo del tetto del rustico. La domanda è stata regolarmente pubblicata dal 26 maggio 2000 al 9 giugno 2000. Il 23 giugno 2000 il Dipartimento del territorio, al quale era stato trasmesso l'incarto per l'esame di sua competenza, ha preavvisato negativamente l'intervento, poiché in contrasto con gli art. 24 LPT, 71, 72 e 75 LALPT. Secondo l'autorità dipartimentale la presenza dell'antenna e dei pannelli solari determina un cambiamento dell'aspetto esterno del rustico e deturpa il paesaggio. La recinzione non risponde ad un bisogno agricolo oggettivo ed ostacola l'uso razionale del fondo stesso e di quelli confinanti. Di conseguenza con decisione 19 luglio 2000 il municipio ha negato il rilascio della licenza edilizia ed ha intimato all'interessato di rimuovere le opere erette abusivamente entro il 30 ottobre 2000.
B. Il 14 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________, confermando il diniego della licenza edilizia. Il Governo ha ritenuto che le opere realizzate non sono conformi alla zona di utilizzazione né possono essere autorizzate giusta l'art. 24 LPT e 37 NAPR e che l'antenna parabolica ed i pannelli deturpano il paesaggio considerate le loro dimensioni e la loro ubicazione. Il Consiglio di Stato non ha rilevato alcuna disparità di trattamento, mancando la prova che l'autorità abbia tollerato nel passato la posa illegale di simili corpi o che rifiuti di porre rimedio alla situazione. L'ordine di demolizione contenuto nella risoluzione impugnata è invece stato annullato, in quanto non era stato ossequiato l'iter procedurale previsto dall'art. 47 RLE.
C. Contro tale pronuncia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rilascio della licenza edilizia. In via subordinata postula il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per lo svolgimento dell'istruttoria ed in particolare l'esperimento di un sopralluogo. Sostiene che la posa di antenne paraboliche e pannelli solari è conforme all'art. 37 NAPR, ritenuto che le dimensioni e l'ubicazione dell'impianto sono state attentamente valutate e dettate da esigenze concrete. Il sopralluogo che il Governo si è rifiutato di esperire avrebbe dimostrato tale fatto, come pure la presenza di innumerevoli antenne, pannelli solari e recinzioni posati senza autorizzazione. Già per tale motivo la decisione impugnata andrebbe annullata per violazione del diritto di essere sentito. La recinzione ha per scopo di proteggere persone e cose da cadute dal muro di controriva che si trova a monte del rustico ed il terreno circostante il rustico dal bestiame lasciato al vago pascolo. In ogni caso la porzione di terreno recintato è alquanto modesta e non riveste alcun interesse agricolo.
D. Il Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento dell'impugnativa riconfermandosi nelle tesi contenute nel proprio giudizio. Ad identica conclusione giunge il municipio, ribadendo che la legge è stata applicata in modo uguale su tutto il territorio comunale. Non vi è d'altra parte la prova del contrario.
E. Con scritto 2 marzo 2001 il ricorrente postula nuovamente l'esperimento di un sopralluogo.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'esperimento del sopralluogo postulato dal ricorrente non appare infatti necessario all'evasione della pratica, in quanto le prove ed in particolare le fotografie agli atti permettono di formarsi un'idea sufficientemente precisa della situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione (cfr. in particolare consid. 4.3. e 5.). Per lo stesso motivo, priva di fondamento appare la contestazione di violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) in relazione al rifiuto del Consiglio di Stato di procedere ad una visita in luogo. La valutazione anticipata negativa della prova richiesta resiste pienamente alle critiche dell'insorgente.
2. Il 1. settembre 2000 è entrata in vigore la modifica della legge sulla pianificazione del territorio del 20 marzo 1998 (nLPT) e la nuova Ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (nOPT). Giusta l'art. 52 nOPT le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione sono giudicate secondo il nuovo diritto. Le procedure ricorsuali pendenti sono però portate a termine secondo il diritto previgente, nella misura in cui il nuovo diritto non sia più favorevole al richiedente. Circostanza questa che in concreto non si realizza (cfr. art. 22 e 24 vLPT e nLPT). È dunque il diritto previgente che va qui applicato.
3. 3.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Nelle zone agricole possono essere rilasciate autorizzazioni per interventi che siano in connessione sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola del terreno o destinati a consentire l'esercizio di certe attività agricole o di allevamento (cfr. DTF 116 Ib 134; 112 Ib 273; DFGP, Commento alla LPT, Berna 1981, n. 1 ad art. 16; A. Scolari, Commentario, 2. ed., ad art. 67 LALPT, n. 489 seg.).
Edifici e impianti devono dunque essere adeguati, segnatamente per quanto riguarda la loro ubicazione e destinazione, ai bisogni oggettivi di tali attività (DTF 114 Ib 131).
3.2. L'art. 37 cpv. 3 NAPR di __________ prevede quanto segue:
"Gli interventi nel territorio comunale fuori dalle zone edificabili definito dalla scheda 8.5 del PD "Paesaggio con edifici e impianti degni di protezione" devono mirare alla salvaguardia, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio storico - architettonico, paesaggistico e culturale.
Gli edifici fuori zona edificabile sono stati attribuiti alle seguenti categorie:
- meritevole di conservazione dove è ammesso il cambiamento di destinazione (Cat. 1a);
(…)
1.1 Riattazione o trasformazione di edifici meritevoli di conservazione (Cat. 1a-d):
f) La posa di pannelli solari è ammessa purché non alteri l'immagine dell'edificio o del nucleo a cui appartiene. I pannelli dovranno avere superficie limitata e situati, se possibile, nella posizione visibilmente meno percettibile.
(…)
l) Gli elementi architettonici deturpanti in particolare quelli estranei all'architettura rurale tradizionale, devono essere soppressi al più tardi in occasione di nuovi interventi sostanziali sugli edifici ammessi in base delle presenti norme.
(…)
3.2. Recinzioni
Vige il divieto di erigere recinzioni se non in funzione di uno sfruttamento agricolo del fondo. Le recinzioni di tipo agricolo devono comunque essere provvisorie e limitate al periodo del pascolo.
3.3. Nel piano direttore cantonale il fondo del ricorrente è incluso negli altri terreni idonei all'utilizzo agricolo (scheda 3.2). Conformemente a questa indicazione il piano del paesaggio del PR comunale l’ha inserito nella zona agricola. Occorre ancora precisare che secondo l'inventario degli edifici situati fuori zona edificabile del comune di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 9 maggio 1995, la proprietà dell'interessato è stata classificata nella categoria "meritevole di conservazione dove è ammesso il cambiamento di destinazione (cat. 1a)" (cfr. tabella delle valutazioni, pag. 15).
Ferme queste premesse, si deve in primo luogo esaminare se l'intervento in rassegna sia effettivamente conforme alle disposizioni pianificatorie di diritto federale e cantonale applicabili e secondariamente se rispetta il diritto comunale.
3.4. Il ricorrente afferma che la cinta servirebbe a delimitare la sua proprietà e ad impedire la caduta di persone o animali dal muro di controriva che si trova a monte del rustico. La recinzione servirebbe inoltre a proteggere il fondo ed il piccolo orto impiantato (m 5.5 x 3.0) dall'invasione di mucche, che pascolano sui terreni adiacenti. Lo scopo perseguito primariamente dal ricorrente è da ricondurre allo sfruttamento residenziale e turistico del fondo quale abitazione secondaria e non a quello agricolo. Appare pertanto evidente che la recinzione in parola non risulta conforme alla zona di utilizzazione in cui verrebbe a sorgere. Neppure l'attività agricola - di modesta entità - che egli svolge sulla particella giustifica la posa di una recinzione. Nel processo produttivo che caratterizza questo genere di attività, la recinzione del fondo per proteggere gli ortaggi dagli animali non costituisce una necessità imprescindibile. L'orto può senz’altro essere coltivato con successo anche senza la recinzione. Per proteggerlo dalle mucche che durante alcuni periodi dell'anno pascolano sui fondi vicini è sufficiente l'installazione di un pastore elettrico che impedisca agli animali di accedere agli ortaggi. Non occorre posare opere di cinta stabili e permanenti. Inoltre una cinta dell'ampiezza realizzata dal ricorrente contrasterebbe con gli obbiettivi pianificatori perseguiti dall'autorità cantonale e dall'autorità comunale di __________. Il PD cantonale precisa infatti che gli altri terreni idonei all'utilizzazione agricola "rappresentano la premessa territoriale indispensabile per l'agricoltura, per i paesaggio e per la salvaguardia di spazi liberi per le future generazioni". Dal canto suo l'art. 14 NAPR dispone che la zona agricola comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola e che nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se indispensabili per tale attività.
Non trattandosi di un'opera indispensabile all'esercizio dell'attività agricola che il ricorrente esercita sul suo fondo, si deve escludere che la recinzione sia conforme alla funzione agricola assegnata alla zona di utilizzazione in cui è stata realizzata.
3.5. Neppure la posa dell'antenna parabolica e dei pannelli solari può beneficiare di un permesso a costruire fuori della zona edificabile, non avendo alcuna connessione con la funzione agricola del fondo. Dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione postulata dal ricorrente non può quindi essere rilasciata.
4. 4.1. Occorre ora esaminare se l'intervento possa beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT.
In base a tale norma, al di fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5; 119 Ib 442, consid. 4a; 118 Ib 17, consid. 2b). Determinante per la valutazione degli opposti interessi in gioco sono le finalità ed i principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28, consid. 3; 114 Ib 268, consid. 3b). Si opporranno pertanto all'autorizzazione, segnatamente i principi volti a mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee (art. 3 cpv. 2 lett. a LPT).
4.2. La posa di una cinta a parziale recinzione di un fondo situato fuori della zona edificabile al fine d'impedire l’accesso ad estranei od animali non risponde al requisito dell'ubicazione vincolata sancito dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT.
La destinazione dell’opera non esige invero un’ubicazione fuori della zona edificabile. Lo scopo protettivo, perseguito dalla recinzione, può essere conseguito tanto all'interno, quanto all'esterno della zona edificabile. Dal profilo delle sue finalità, nulla impone di realizzare l'opera fuori della zona edificabile.
L'assetto pianificatorio del fondo non permette di giungere a diversa conclusione. Per l’art. 24 cpv. 1 lett. a LPT l’ubicazione vincolata, in senso positivo o negativo, deve scaturire unicamente dalla destinazione dell’intervento edilizio. Deve, in altri termini, costituire un’esigenza insita nelle finalità della costruzione, indipendente dall’ubicazione del fondo. Non può essere dedotta dalla destinazione dell’intervento considerata per rapporto alla situazione del fondo dal profilo pianificatorio. Diversamente, l’ubicazione vincolata finirebbe per essere determinata dalla stessa ubicazione del fondo e non dalla destinazione dell’opera.
Per gli stessi motivi, neppure l'utilizzazione del fondo prospettata dal ricorrente permette di ravvisare nella recinzione gli estremi di un'opera ad ubicazione vincolata. Al pari del suo azzonamento, nemmeno la parziale destinazione agricola del fondo è atta a dimostrare l'adempimento del requisito posto dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT. Qualsiasi opera che non può essere autorizzata in via ordinaria, siccome non conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), potrebbe altrimenti essere posta al beneficio di un'autorizzazione eccezionale retta dall'art. 24 cpv. 1 LPT soltanto perché insiste su un fondo utilizzato in parte in conformità di tale funzione. Ne discende che già dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT la licenza non può essere rilasciata.
Il diniego della licenza si giustifica comunque anche dal profilo dell'art. 24 cpv. 2 lett. b LPT. La recinzione si porrebbe infatti in contrasto insanabile con gli interessi preponderanti della politica agricola perseguita dalla pianificazione territoriale, che mirano al mantenimento di fondi agricoli contigui liberi idonei alla coltivazione e ad uno sfruttamento razionale del suolo (cfr. scheda 3.2 del PD). Il divieto di posare delle recinzioni introdotto dal legislatore comunale all'art. 37 cifra 3.2 NAPR esplicita inoltre l'intenzione di limitare al massimo la proliferazione di opere di recinzione al di fuori della zona edificabile di __________, anche nei casi in cui simili infrastrutture dovessero risultare conformi alla zona di utilizzazione nella quale è prevista la loro ubicazione. La norma, volta essenzialmente per tutelare le peculiarità naturali e i siti caratteristici del paesaggio agricolo della regione, è senz'altro giustificata da importanti interessi pubblici di natura pianificatoria e di protezione ambientale che appaiono preminenti rispetto all'interesse soggettivo del singolo.
4.3. Neppure la posa dell'antenna parabolica e dei pannelli solari può essere autorizzata in virtù dell'art. 24 cpv. 1 LPT. Innanzitutto poiché all'intervento difetta il requisito dell'ubicazione vincolata (lett. a). In secondo luogo in quanto vi si oppongono interessi preponderanti di natura paesaggistica (lett. b).
Le clausole d'estetica ed il concetto di deturpazione contenuti all'art. 37 NAPR (ab inizio, cifra 1.1 lett. f ed l), disposizione applicabile per analogia anche alle antenne paraboliche, hanno natura indeterminata. Ciò significa che l'autorità decidente ha una latitudine di giudizio relativamente ampia in ordine all'individuazione del suo contenuto precettivo. Da parte delle istanze di ricorso sono censurabili unicamente le interpretazioni lesive del diritto, in quanto manifestamente sprovviste di ragioni obiettive, incongruenti con le finalità perseguite dalla norma o insostenibili dal profilo dell'adeguatezza.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato, gli elementi tecnici in parola disattendono i contenuti dell'art. 37 NAPR (v. in particolare lett. f). Come si è detto in narrativa, essi sono stati posati su una struttura di metallo a forma di croce che sporge oltre il colmo del tetto. Tali corpi risultano dunque particolarmente visibili, mettendo ancor più in evidenza la loro estraneità rispetto all'architettura tradizionale dell'abitazione. Il contrasto con il contesto nel quale sono stati inseriti è evidente considerata la loro forma, dimensione ed ubicazione. L'effetto disarmonico è chiaramente ed immediatamente avvertibile. La fotografia agli atti lo documenta in modo inequivocabile. In siffatte evenienze, la decisione di diniego della licenza edilizia va senz'altro confermata siccome immune da violazioni del diritto.
5. Invano il ricorrente invoca il principio della parità di trattamento nell'illegalità sancito dall'art. 8 Cost. al fine di ottenere il rilascio del permesso di costruzione. Aperta può restare la questione a sapere se le recinzioni, i pannelli solari e le antenne paraboliche da lui fotografate si trovano in località __________ ed a quando risale la loro posa. L'applicazione del diritto sulla pianificazione del territorio fuori delle zone edificabili compete all'autorità cantonale (art. 25 cpv. 2 LPT, 7 cpv. 5 LE). In tale ambito i comuni non godono di alcuna autonomia, eccetto che il diritto comunale contenga disposizioni più restrittive rispetto alla legislazione federale. Il rimprovero sollevato dall'insorgente va dunque valutato in considerazione dell'intero territorio cantonale e non limitatamente alla zona dei __________. Appare pertanto chiaro che la censura va respinta. D'altra parte il ricorrente non sostiene che in Ticino vige una tale pratica: tantomeno lo dimostra. In ogni caso, anche se una prassi in tale senso fosse provata, gli interessi preminenti di tutela del territorio e del paesaggio perseguiti dalla LPT imporrebbero a questo tribunale di scostarsene (A. Scolari, Commentario, n. 528 ad art. 71/72 LALPT).
6. Il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 e 29 Cost.; 1, 3, 16, 22, 24 e 25 cpv. 2 LPT; 52 OPT; 71, 72 e 75 LALPT; 7 cpv. 5, 21 LE; 47 RALE; 14 e 37 cpv. 3 NAPR; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria