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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.03.2001 52.2000.305

March 5, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,522 words·~8 min·8

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00305  

Lugano 5 marzo 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  4 dicembre 2000 di

__________  

contro  

la decisione 21 novembre 2000, n. 5180, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la risoluzione 25 ottobre 2000 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza allievo conducente categoria B a tempo indeterminato;

vista la risposta 13 dicembre 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione 26 febbraio 1981 le autorità del Cantone Zurigo hanno revocato a __________ la licenza di allievo conducente della categoria B a tempo indeterminato, per aver circolato in stato di ebrietà, senza licenza di condurre e con veicolo sottratto a scopo d'uso. Il 10 ottobre 1991 egli ha riottenuto la licenza di allievo conducente della categoria B.

                                  B.   a) Il 2 settembre 1999 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di allievo conducente della categoria B a titolo preventivo e cautelativo ed a tempo indeterminato, in considerazione di importanti indizi sulla sua dedizione al bere, rispettivamente del suo rifiuto a sottoporsi ad una perizia presso il STCA. L'autorità dipartimentale ha inoltre precisato che un eventuale riesame sarebbe stato concesso soltanto sulla base del rapporto peritale STCA richiesto. Tale risoluzione è stata resa dopo che __________ è stato nuovamente colto a circolare in stato di ebrietà in tre occasioni, segnatamente il 31 maggio 1999, 17 giugno 1999 ed il 21 luglio 1999 (cfr. decreto d'accusa 6 settembre 1999 n. 779/1999, cresciuto in giudicato). In tali frangenti egli è rimasto coinvolto in incidenti della circolazione e sottoposto al controllo dell'alcoolemia che ha rivelato la presenza nel sangue di una concentrazione alcolica nell'ordine di 1,55 per mille, 2,27 - 2,77 per mille e 2,01 - 2,48 per mille (cfr. rapporti di polizia 7 giugno 1999, 21 giugno 1999 e 26 luglio 1999).

                                         b) Il 25 ottobre 2000 la Sezione della circolazione, preso atto del rapporto peritale 19 ottobre 2000 allestito dal lic. phil. __________ di Ingrado centro cura alcoolismo, nonché dei certificati medici dei dr. med. __________ e __________, ha risolto di revocare a __________ la licenza di allievo conducente della categoria B a tempo indeterminato, disponendo altresì di non concedere alcun riesame prima del mese di ottobre 2002. L'autorità dipartimentale ha inoltre subordinato la riammissione alla guida al superamento di un esame psicotecnico, nonché alla presentazione della seguente documentazione:

un certificato medico ed un rapporto di Ingrado Centro cura alcoolismo, attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcooliche;

un certificato medico psichiatrico attestante l'idoneità alla guida;

un certificato medico neurologico comprovante la compatibilità dell'assunzione di antiepilettici con la guida sicura di veicoli a motore.

La risoluzione è stata resa ai sensi degli art. 14 cpv. 2 lett. b, c e d, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis e 3 LCStr.

                                  C.   Con decisione 21 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da __________ contro la suddetta risoluzione dipartimentale, disponendo nel contempo di non concedere nessun riesame prima del mese di novembre del 2001. In particolare, l'Esecutivo cantonale, si è fondato sul rapporto peritale 19 ottobre 2000, dal quale risulta la presenza di un consumo alcolico smodato ed abituale, nonché un atteggiamento da parte del peritando di eccessiva e resistente sottovalutazione degli eccessi alcoolici.

                                  D.   __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando l'annullamento della revoca. Egli non contesta i fatti, limitandosi ad invocare la propria necessità professionale di disporre della licenza di condurre di allievo conducente della categoria B.

                                  E.   Il Consiglio di Stato propone, per contro, di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva della ricorrente, siccome direttamente toccata dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm.

Il ricorso, tempestivo, è perciò ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di una eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto e ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

                                   2.   La licenza di allievo conducente è un permesso di polizia che autorizza alla guida di veicoli a motore ai fini del conseguimento della licenza di condurre. Essa può essere rilasciata soltanto se, tra le altre cose, il richiedente non è affetto da malattie o infermità fisiche o psichiche che gli impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore, non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida, rispettivamente dà garanzia, quale conducente, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (art.14 cpv. 2 lett. b, c e d LCStr). Le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati se non sono state osservate le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr).

L'art. 17 cpv. 1 bis LCStr prevede che la licenza di allievo conducente è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altre forme di tossicomania. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno.

                                   3.   Dalla perizia 19 ottobre 2000 del lic. phil. __________, nonché dai certificati medici 11 e 16 ottobre 2000 del dr. med. __________ e del dr. med. __________, risulta che l'insorgente presenta una dedizione al bere, associata ad una problematica comiziale e caratteriale, che lo rende inidoneo a condurre con sicurezza veicoli a motore. In particolare egli presenta una problematica etilistica inveterata che ha richiesto ben 17 ricoveri dal 1989 al 1999 presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio, nonché una personalità tendente a sottovalutare la pericolosità degli eccessi alcoolici per la guida, nonché una tendenza a subordinare gli interessi della circolazione stradale ed il rispetto delle relative norme ai propri bisogni immediati. Emerge inoltre che l'insorgente presenta scarsa capacità di controllo pulsionale e impulsivo con una forte carica di aggressività eterodiretta e che l'abuso di bevande alcooliche ne ha aumentato la sopportazione diminuendone proporzionalmente la problematizzazione, nonostante la sua epilessia, chiaramente associata agli abusi alcoolici. In sostanza, anche ammettendo che effettivamente il consumo di bevande alcooliche sia attualmente sospeso, così come asserito dal ricorrente (cfr. rapporto peritale p. 3), non è possibile sostenere che quest'ultimo abbia raggiunto la consapevolezza psicologica dei danni che può provocare il consumo d'alcool, e quindi escludere che egli non incorra nuovamente in infrazioni alla LCStr circolando in stato alterato. Vanno inoltre tenuti in considerazione le sue problematiche caratteriali ed i suoi precedenti. Da quanto esposto discende che __________ non offre alcuna garanzia dal punto di vista della sicurezza qualora dovesse essere riammesso alla guida. Ne deriva che il provvedimento di revoca a tempo indeterminato adottato dalla Sezione della circolazione deve essere confermato, essendo date le condizioni menzionate ai combinati art. 14 cpv. 2 lett. b, c, d, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis LCStr.

                                   4.   In concreto, __________, si limita a sottolineare che la privazione della licenza di allievo conducente della categoria B lo pregiudicherebbe nell'esercizio della sua attività professionale.

La necessità di disporre della licenza di condurre può essere esaminata soltanto nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione quando è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo, 1982, pag. 195).

La questione, indipendentemente dalla verifica se sussista veramente una necessità a disporre della licenza di condurre, non può dunque nemmeno essere presa in considerazione in questo contesto.

                                   5.   In virtù di quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. b, c, d, 16 cpv. 1 e 3 lett. b, 17 cpv. 1 bis LCStr; 9 e 33 cpv. 1 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr, 1 ss. PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale amministrativo federale di Losanna nel termine di 30 giorni.

                                      4.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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