Incarto n. 52.2000.00300
Lugano 25 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 novembre 2000 di
__________
contro
la risoluzione 7 novembre 2000 (n. 4870) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 aprile 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 13 dicembre 2000 del Consiglio di Stato,
- 14 dicembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 1° ottobre 1998 la cittadina bulgara __________ è stata autorizzata a entrare e a risiedere in Svizzera tramite successivi permessi di dimora temporanei (L) per lavorare come artista in diversi locali notturni ticinesi. Il 4 maggio 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda presentata il 25 febbraio precedente dalla ricorrente volta ad ottenere un permesso L per motivi di cura (infortunio alla caviglia destra) e le ha ordinato di lasciare il territorio cantonale entro il 31 maggio 1999.
B. a) Con domanda di visto per la Svizzera, depositata il 4 giugno 1999 presso l'ambasciata elvetica in Bulgaria, __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni un permesso di soggiorno per lavorare nel nostro cantone durante tre mesi. Il 1° agosto 1999 la ricorrente è stata autorizzata a rientrare nel nostro Paese, ottenendo un permesso L della durata di un mese, in seguito regolarmente prorogato fino al 31 ottobre successivo, per svolgere l'attività di ballerina in un locale notturno a __________.
b) Il 21 ottobre 1999 __________ e __________, cittadino iugoslavo titolare di un permesso di domicilio in Svizzera, hanno depositato una promessa nuziale a __________, dove si sono sposati il __________ successivo. Il 26 novembre 1999, __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il rilascio di un permesso di dimora annuale per vivere insieme al marito e lavorare in qualità di cameriera. Nel contempo, la ricorrente ha indicato quale dimora coniugale l'appartamento dove viveva, situato in via __________ a __________.
c) Su richiesta dell'Ufficio regionale degli stranieri di __________ volta ad accertare se __________ e __________ abitassero insieme, il 26 marzo 2000 le Polizie comunali di __________ hanno accertato che la coppia non viveva in comunione domestica. La situazione è stata confermata anche dalla Polizia cantonale il 4 aprile 2000, dopo che aveva interrogato separatamente i coniugi __________.
d) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 19 aprile 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha rifiutato di rilasciare un permesso di dimora a __________, perché non viveva con il marito. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.
C. a) Contro la predetta decisione dipartimentale, il 7 maggio 2000 __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, adducendo in sostanza che era tornata a vivere insieme a suo marito.
b) Il 28 settembre 2000, le Polizie di __________ hanno trasmesso alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione un rapporto informativo con il quale confermavano che i coniugi __________ non vivevano sotto lo stesso tetto.
c) Il 9 novembre 2000, __________ ha trasmesso al Governo una dichiarazione sottoscritta da alcune persone abitanti in via __________ a __________, secondo i quali i coniugi __________ vivevano "come propria famiglia nel nostro palazzo da circa un anno".
d) Con giudizio 7 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale, ritenendo pure che la ricorrente avesse contratto un matrimonio fittizio sulla scorta di diversi indizi (luogo d'incontro dei coniugi, breve relazione prematrimoniale, assenza totale di convivenza prima delle nozze celebrate soltanto dopo la scadenza del termine di soggiorno autorizzato, dichiarazione rilasciata dal marito dell'insorgente alla Polizia cantonale). Dato che non esisteva sin dall'inizio un legame tra i coniugi __________, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, non permetteva di mutare il giudizio l'asserita ripresa della vita in comune dei coniugi dopo il provvedimento adottato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. Visto che la relazione coniugale non era più intatta, il Governo ha rilevato che __________ non poteva richiamarsi neanche all'art. 8 CEDU. Ha infine considerato esigibile il rientro della ricorrente nel proprio Paese d'origine.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora. Afferma di essersi riconciliata con il marito e sottolinea di lavorare onestamente. Rimprovera all'Esecutivo cantonale di non aver tenuto conto, nel proprio giudizio, della dichiarazione sottoscritta dagli inquilini dello stabile situato in via __________ a __________.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini bulgari, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. L'art. 17 cpv. 2 LDDS prima frase dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge. In altre parole, l'unione coniugale deve sussistere sia giuridicamente che di fatto. In concreto, __________ sostiene che suo marito __________ è tornato a vivere presso di lei. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo se i coniugi vivono attualmente in comunione domestica. In effetti, per la ragioni che seguono (consid. 3), nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Ai fini del giudizio non è infatti necessario raccogliere la testimonianza del marito della ricorrente, volta ad accertare la ripresa della vita in comune dei coniugi __________.
2. 2.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS prima frase, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge.
2.2. Per analogia con quanto disposto nell'ambito dei matrimoni tra un coniuge svizzero ed uno straniero (art. 7 LDDS), questo diritto non sussiste se il matrimonio è di natura fittizia.
Il quesito di sapere se le nozze sono state celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi. E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale, nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime non è di decisivo rilievo per confutare l'esistenza di un matrimonio fittizio, tale comportamento potendo essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (DTF 122 II 295).
2.3. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 121 II 97 consid. 4).
3. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Consiglio di Stato non ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto nell'invocare il vincolo coniugale, bensì sul fatto che vi erano diversi indizi di matrimonio fittizio.
3.1. Interrogato il 28 febbraio 2000 dalla Polizia cantonale sul suo matrimonio contratto con la ricorrente, __________ ha - tra l'altro - dichiarato:
"Nel 1998 avevo modo di conoscere la signorina __________. Tra di noi si instaurava un rapporto di amicizia. L'ho conosciuta a __________ presso il night club __________. La ragazza lavorava quale ballerina. Beninteso che con lei non ho mai avuto rapporti sessuali. Parlando si usciva sul discorso del matrimonio. Ed infatti nel mese di novembre del 1999 abbiamo contratto matrimonio. Ci siano sposati solo in civile presso il comune di __________. Sottolineo nuovamente che anche dopo il matrimonio non abbiamo avuto rapporti sessuali. Lei ha sempre vissuto a __________ in via __________, mentre io a __________ in via __________.
D1: Mi sa spiegare lo scopo del vostro matrimonio? R1: A mio modo di vedere le cose, non c'era alcun motivo valido.
D2: Perché si è assunto un compito così gravoso quale il matrimonio, senza un motivo valido? R2: Non mi sono reso conto di quello che facevo. Però faccio notare che avevamo adottato il regime della separazione dei beni.
D3: Dalla signora __________ ha ricevuto denaro affinché lei la sposasse? R3: Era stato pattuito che a seguito del matrimonio io ricevessi frs. 10'000.–. Sino ad oggi ho ricevuto frs. 6'000.–. Presso un avvocato, del quale non so fornire le generalità, è stato firmato un contratto, del quale io non ho copia. Mi aveva pure precisato che voleva sposarsi unicamente per ottenere il permesso C. All'ottenimento di questo avremmo divorziato.(…).
D5: Cosa paga di affitto? R5: Pago fr. 250.– per una camera.(…)
D7: Le richiedo, perché lei ha accettato di contrarre matrimonio con la __________? R7: Ero in un momento di difficoltà economiche e pertanto ho accettato di contrarre matrimonio, previo il versamento della somma di frs. 10'000.–. (…)
D9: Da quanto tempo non sente la __________? R9: Da circa un mese.(…).
D11: In pratica lei in via __________ a __________ aveva un domicilio fittizio? R11: Esatto. L'avevo unicamente per simulare l'unione coniugale".
In sostanza, __________ ha affermato di aver contratto un matrimonio prezzolato con __________ allo scopo di permettere a quest'ultima di ottenere, cinque anni dopo le nozze, un permesso di domicilio in Svizzera. Egli ha anche dichiarato di vivere altrove e di aver simulato l'unione coniugale notificandosi presso la moglie. Il marito della ricorrente ha pure indicato per ben due volte che l'abitazione coniugale era a __________, mentre in realtà era situata a __________. Dal canto suo, l'insorgente ha indicato che __________ aveva un monolocale a __________, ma non ha saputo essere più precisa (verbale d'interrogatorio 29 febbraio 2000 di __________, ad R2 pag. 1).
Alla luce di queste risultanze, se ne deduce che l'insorgente ha contratto matrimonio allo scopo di ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera, eludendo in tal modo le disposizioni sulla dimora e il domicilio degli stranieri.
3.2. Queste conclusioni sono state confermate anche dagli accertamenti svolti dalle polizie comunali di __________, dai quali risulta l'assenza di __________ dal domicilio coniugale almeno a partire dal gennaio 2000; il predetto si limitava di tanto in tanto a rendere visita all'insorgente (v. rapporti informativi 26 marzo e 28 settembre 2000). Vi sono poi altri indizi. I coniugi __________ si erano conosciuti in un locale notturno, dove __________ lavorava, ed avevano successivamente presentato una promessa nuziale poco prima della scadenza del periodo di tre mesi che la polizia degli stranieri aveva concesso all'insorgente per poter nuovamente lavorare in Svizzera.
3.3. Gli argomenti addotti dalla ricorrente non permettono di mutare il giudizio. E' vero che il Governo non ha preso in considerazione la dichiarazione sottoscritta dagli asseriti inquilini dello stabile di via __________ a __________, prodotta dall'insorgente allo scopo di rendere verosimile che essa viveva insieme con il marito a partire dalle nozze (doc. D). Tale scritto - versato agli atti ben sei mesi dopo l'inoltro del ricorso - non dimostra tuttavia in alcun modo che tra __________ e __________ sussista una vera e propria relazione sentimentale. Certo è, invece, che nel ricorso inoltrato in quella sede l'insorgente aveva ammesso di vivere separata dal marito. La - saltuaria - presenza di __________ presso l'abitazione coniugale dopo il provvedimento adottato dal dipartimento appare piuttosto escogitata per puri fini di causa. Va infine osservato che la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora per poter vivere con il marito nel nostro Paese e non per altri motivi. Il fatto che, in questo ambito, essa fosse stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora.
4. La ricorrente non potrebbe invocare nemmeno la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, la straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della natura fittizia del vincolo matrimoniale, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto tra i coniugi __________.
5. Sulla scorta di quanto precede, ritenuto pure che la ricorrente non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Bulgaria, dove è nata ed è cresciuta, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 12, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadina bulgara, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 5 giugno 2001 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario