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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.01.2001 52.2000.298

January 9, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,513 words·~8 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00298  

Lugano 9 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  28 novembre 2000 di

__________  

contro  

la decisione 7 novembre 2000 del Consiglio di Stato (no. 4877) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 giugno 2000 con cui il municipio di __________ gli ha negato il permesso di formare un terrazzo incassato nella falda di un tetto di uno stabile del centro storico;

viste le risposte:

-    12 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio;

-    13 dicembre 2000 del municipio di __________;

-    13 dicembre 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il ricorrente __________ è proprietario di uno stabile ad uso abitativo, situato nel centro storico di __________ (part. no. __________ RF), nella zona di restauro parziale conservativo del piano di protezione del centro storico (PPCS);

che l'immobile è formato da due corpi, disposti ad "L" e strutturati su due, rispettivamente tre livelli;

che nel corso del mese di novembre del 1999 il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di rimuovere una delle due falde del tetto che ricopre il corpo più basso, in modo da formare una piccola terrazza, al livello del piano superiore del corpo più alto;

che il 2 febbraio 2000 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo l'intervento contrario alle norme di attuazione del PPCS;

che il 13 aprile 2000 __________ ha chiesto al municipio il permesso di realizzare la terrazza in questione, rimuovendo soltanto una porzione di m 1.80 x 2.40 della falda del tetto;

che il 21 giugno 2000 il municipio ha respinto anche questa domanda, ritenendola in contrasto con l'art. 15 cifra 2.1. NAPPCS, che esclude le coperture a tetto piano;

che contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il rilascio del permesso rifiutato;

che all'intervento si è opposto anche il Dipartimento del territorio (CBN), che interpellato per preavviso soltanto in sede di ricorso, ha ritenuto che la formazione di squarci nei tetti alterasse in modo inammissibile l'immagine del nucleo protetto;

che con giudizio 7 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, ritenendo che la valutazione estetica dell'intervento operata dal Dipartimento del territorio e dal municipio di __________ rientrasse nei limiti delle disposizioni del DLBN e delle NAPPCS;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata;

che l'insorgente nega in sostanza che la formazione di una minuscola terrazza, inserita nella falda del tetto, si ponga in contrasto con le disposizioni del PPCS; parimenti, non disattenderebbe nemmeno il divieto di alterazione sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN a carico dei siti pittoreschi;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________, che non formulano particolari osservazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono incontestabilmente date (art. 21 LE);

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm): i piani e le fotografie prodotte rendono superfluo l'esperimento di un sopralluogo;

che l'art. 3 cpv. 2 lett. c) RBN vieta l'alterazione dei siti pittoreschi; ogni intervento, dispone la norma, deve integrarvisi convenientemente; in particolare, è vietato compromettere o anche solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l'armonia dell'ambiente naturale o antropico in genere;

che, come rileva il Consiglio di Stato, riprendendo letteralmente le considerazioni sviluppate da questo tribunale in un caso del tutto analogo, riguardante il nucleo di __________ (STA 22.10.97 in re __________), il concetto di alterazione presuppone un intervento atto a modificare in modo percettibile gli aspetti caratteristici del sito pittoresco, turbando gli equilibri delle componenti che ne determinano il pregio mediante l'introduzione di elementi estranei;

che, a differenza del divieto di deturpazione, posto a salvaguardia dei paesaggi e dei panorami pittoreschi, il concetto di alterazione lesiva del vincolo di protezione del sito pittoresco non presuppone un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio; è sufficiente che l'intervento sia atto a modificarne il carattere, rompendo gli equilibri delle sue componenti attraverso l'inserimento di elementi estranei;

che per essere autorizzato non basta quindi che l'intervento non deturpi il sito pittoresco o non ne comprometta in modo evidente i valori tutelati; l'intervento deve anche integrarvisi convenientemente, evitando di modificare in misura apprezzabile le caratteristiche del sito e gli equilibri delle sue componenti (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 208 seg);

che tanto il concetto di deturpazione, quanto quello di alterazione sono di natura indeterminata; in quanto tali, essi riservano all'autorità amministrativa una certa latitudine di giudizio ai fini dell'identificazione del loro contenuto precettivo; che determinante non è il metro di giudizio di singole persone dotate di particolare sensibilità e di speciale indirizzo artistico, ma quello espresso da una collettività assai più vasta, che deve risultare fondato su criteri oggettivi e sistematici, atti a giustificare la necessità di limitare il diritto di costruire;

che le istanze di ricorso, chiamate a pronunciarsi sull'interpretazione data dall'autorità decidente al concetto di alterazione non devono sostituirsi a quest'ultima, ma devono limitarsi a verificare che la valutazione operata non appaia insostenibile, segnatamente in quanto lesiva dei principi fondamentali del diritto amministrativo;

che il nucleo di __________ è un sito pittoresco soggetto ai vincoli di protezione dell'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN che ne vieta l'alterazione, imponendo ad ogni intervento di integrarvisi convenientemente;

che opponendosi all'intervento prospettato dal ricorrente, il Dipartimento del territorio ha ritenuto che la terrazza incassata nella falda del tetto fosse totalmente estranea per tipologia al carattere architettonico degli edifici del nucleo ed alterasse in misura inaccettabile l’immagine del sito protetto;

che la valutazione operata dall'autorità dipartimentale e confermata dal Consiglio di Stato va esente da critiche;

che non appare in effetti fuori luogo affermare che rotture della continuità delle falde del tetto come quella in discussione non si integrino convenientemente nel contesto delle costruzioni del nucleo;

che non procede da un'interpretazione insostenibile del concetto di alterazione affermare che simili opere costituiscano elementi suscettibili di modificare in modo percettibile il carattere del sito pittoresco e gli armoniosi equilibri delle sue componenti;

che il fatto che l'opposta conclusione, nelle particolari circostanze del caso concreto, possa apparire altrettanto sostenibile, non rende insostenibile la valutazione operata dall'autorità dipartimentale;

che a norma dell'art. 5 NAPPCS, disciplinante gli interventi ammissibili su edifici situati nel comparto soggetto a restauro parziale conservativo:

"il municipio, in base alle proposte d'intervento che perverranno definirà i limiti e il rigore del restauro in base alla conoscenza dell'oggetto.

 In questo caso, gli interventi di conservazione o di ricupero devono concernere soprattutto le strutture esterne.

 Rispetto al restauro integrale (cfr. art. 4), il restauro parziale conservativo è meno rigoroso; anche se è obbligatorio rispettare le strutture e le volumetrie originali, è lecito modificare la ripartizione degli spazi interni per rispondere più adeguatamente alle esigenze attuali".

che l'aspetto formale dei tetti è definito dall'art. 15 NAPPCS, giusta il quale:

"sono ammessi i tetti a falda, con pendenza appropriata e provvisti di gronda, che deve essere eseguita in legno, pietra naturale o artificiale.

 Sono escluse le coperture a tetto piano".

che queste disposizioni di diritto comunale conferiscono al municipio un ampio margine d'apprezzamento in ordine alla valutazione degli interventi di restauro ammissibili nel comparto territoriale in esame;

che le istanze di ricorso, chiamate a pronunciarsi sulla legittimità delle decisioni adottate dal municipio secondo apprezzamento, devono limitarsi al controllo di legalità, censurando unicamente quelle decisioni che procedono da un esercizio scorretto, ovvero lesivo dei principi fondamentali del diritto, del margine discrezionale riservato all'autorità decidente;

che, nella misura in cui la decisione impugnata si fonda su concetti giuridici indeterminati, l'autorità di ricorso deve inoltre rispettare la latitudine di giudizio che compete al municipio nell'interpretazione del diritto autonomo comunale;

che, nell'evenienza concreta, il controverso diniego della licenza appare sostenibile già dal profilo dell'art. 5 NAPPCS, che impone la conservazione ed il recupero soprattutto delle strutture esterne; non appare affatto insostenibile ravvisare nella parziale rimozione della falda del tetto un intervento lesivo di tale obbligo;

che, parimenti, non appare per nulla insostenibile affermare che la formazione di una terrazza incassata nella falda del tetto contravvenga il divieto di coprire gli edifici con tetti piani, sancito dall'art. 15 cifra 2.1. NAPPCS;

che il fatto che un'applicazione meno rigorosa delle norme in discussione avrebbe anche potuto apparire difendibile non invalida le conclusioni alle quali è pervenuto il municipio; notoriamente, le disposizioni che conferiscono all'autorità il potere di decidere secondo apprezzamento permettono di giungere a conclusioni diametralmente opposte, ma altrettanto sostenibili;

che la licenza non può nemmeno essere rilasciata per motivi di parità di trattamento, non essendo dimostrata l'esistenza di una prassi che consenta di ritenere inammissibile il suo rifiuto;

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 5, 15 NAPPCS di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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