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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2001 52.2000.296

September 12, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,532 words·~13 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00296  

Lugano 12 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Michele Patuzzo, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  21 novembre 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 25 ottobre 2000, n. 4662, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 9 agosto 2000, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a titolo definitivo la licenza di condurre;

vista la risposta 29 novembre 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 23 novembre 1981 __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B. In seguito egli è stato oggetto di svariati provvedimenti amministrativi, segnatamente:

12.01.1982:   revoca di tre mesi e quindici giorni, per aver circolato in stato di ebrietà ed aver omesso di osservare un semaforo rosso;

20.05.1983:   revoca di un anno e sei mesi per aver circolato in stato di ebrietà; persa la padronanza del veicolo ha invaso la corsia di contromano abbattendo un pilastro di granito; riammissione alla guida il 10.04.1984, a seguito dell'accoglimento della sua istanza di riesame;

09.01.1985:   revoca a tempo indeterminato per aver circolato in stato di spossatezza, perdendo la padronanza del veicolo e causando un incidente; riammissione alla guida il 19.06.1985 dietro presentazione di un certificato medico;

19.08.1986:   revoca definitiva per aver circolato in stato di ebrietà, omettendo di fermarsi ad uno stop e collidendo con un'altra vettura; riammissione alla licenza di allievo conducente il 23 giugno 1992;

29.05.1990:   divieto di circolare con ciclomotori a tempo indeterminato per aver circolato in stato di ebrietà con tale mezzo;

23.06.1992:   riammissione alla LAC e superamento di nuovi esami teorici e pratici;

16.04.1998:   revoca di due anni per aver circolato in stato di ebrietà (2.18-2.65 per mille); il periodo di revoca è stato scontato dal 26 dicembre 1997 al 25 dicembre 1999.

                                  B.   Il 2 aprile 2000, verso le ore 06.15, __________ è stato sorpreso dalla polizia cantonale mentre dormiva al posto di guida della propria autovettura, che si trovava ferma all'entrata dell'area di servizio di __________ in territorio autostradale di __________. Viste le sue condizioni fisiche, l'insorgente è stato tradotto presso la gendarmeria di __________, dove si è rifiutato di sottoporsi al prelievo del sangue. L'esito della prova etanografica ha dato esito positivo nella misura dell'1,90 per mille. Sottoposto a visita medica presso l'Ospedale __________ di __________, il medico ha accertato uno stato di ebrietà medio. All'interessato è stata immediatamente ritirata la licenza di condurre.

                                  C.   a) Con risoluzione 31 maggio 2000, la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo ed a tempo indeterminato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso __________ e ad una valutazione medico-internistica presso uno specialista FMH in medicina interna o generale. La decisione è stata fondata sugli art. 16 cpv. 1 LCStr e 35 cpv. 3 OAC.

                                         b) Richiamato il rapporto peritale 28 luglio 2000 del lic. phil. __________, con risoluzione 9 agosto 2000 l'autorità dipartimentale ha revocato all'insorgente la licenza di condurre a titolo definitivo giusta gli art. 16 cpv. 3 lett. e e 17 cpv. 2 LCStr. L'autorità di revoca ha inoltre disposto che un eventuale riesame sarebbe stato concesso solo nei termini (5 anni) ed alle condizioni previste dall'art. 23 cpv. 3 LCStr. Ad un eventuale ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo.

                                  D.   Con decisione 25 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dal ricorrente ed ha confermato il provvedimento di revoca, riducendo nondimeno il periodo di prova a tre anni e quattro mesi (scadenza: agosto 2003). La riammissione alla guida è stata subordinata alla presentazione di un certificato medico e di un rapporto, allestito da Ingrado centro cura dell'alcoolismo, attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsiasi dipendenza psicofisica da bevande alcoliche, nonché al superamento di un esame psicotecnico ai sensi dell'art. 9 OAC. Richiamate le risultanze del referto peritale, in sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorrente non è in grado di superare motu proprio la tendenza al consumo eccessivo di bevande alcoliche e che pertanto è inidoneo alla guida. Per contro è stata lasciata aperta la questione a sapere se egli è da considerarsi incorreggibile ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LCStr, non avendo tale elemento portata propria.

                                  E.   Contro la predetta decisione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento e postulando la restituzione immediata della licenza di condurre. In via subordinata ha domandato che la licenza di condurre gli fosse revocata a tempo indeterminato con un periodo di prova di 12 mesi. Egli ha ribadito di non aver circolato in stato di ebrietà il 2 aprile 2000. Il Consiglio di Stato si sarebbe fondato unicamente sul rapporto peritale 28 luglio 2000, senza tenere minimamente in considerazione il certificato 20 luglio 2000 del dr. __________, dal quale risulta che egli non è dipendente dall'alcool.

                                  F.   All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

                                  G.   Con sentenza 16 maggio 2001 inc. 72.00.257 la Corte delle Assise correzionali del Tribunale penale cantonale ha prosciolto __________ dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà ed opposizione alla prova del sangue. Informato dell'assunzione agli atti di tale decisione, il ricorrente ha presentato il 16 agosto 2001 un memoriale di osservazioni, mettendo in evidenza il fatto che la notte del 2 aprile 2000 egli non ha infranto norme della circolazione stradale e pertanto l'art. 16 cpv. 3 lett. e LCStr risulta inapplicabile, rimandando per quanto attiene alla (contestata) ipotesi di alcolismo a quanto già esposto nel ricorso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non appare invece necessario sentire il teste notificato dall'insorgente. Considerate le risultanze del procedimento penale avviato nei confronti di quest'ultimo, l'audizione del teste non porterebbe alcun elemento di rilievo per il presente giudizio.

                                   2.   A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, ed indipendentemente da una eventuale disamina sulla applicabilità dell'art. 16 cpv. 3 lett. e LCStr che si rivela in concreto  ininfluente per il giudizio sulla fattispecie alla luce della evidente applicabilità dei succitati disposti, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a; in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, op. cit., n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. francese, 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I-1994, n. 64 consid. 4a).

3.Come si è accennato in narrativa, il ricorrente è stato prosciolto in ambito penale dagli addebiti che gli erano stati mossi (cfr. sentenza 16 maggio 2001 delle Assise correzionali del Tribunale penale cantonale). Al proposito va tuttavia osservato che trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza e non di ammonimento, il giudizio dell'autorità amministrativa è indipendente dalle risultanze del procedimento penale, quando, come è stato accertato nel presente caso (cfr. consid. 4), è stato provato che l'amministrato è inidoneo a condurre veicoli a motore a causa della sua dipendenza dall'alcol. La sicurezza stradale è in ogni caso prevalente.

                                   4.   Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia 28 luglio 2000 del lic. phil. __________. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, il ricorrente ne mette in dubbio le conclusioni.

                                         4.1. Durante il colloquio avuto con l'interessato, il perito lo ha interrogato in merito alla sua vita, si è informato circa i suoi precedenti specifici quale conducente fino a rievocare i fatti del 2 aprile 2000. Considerato il tasso alcolico dell'1,9 per mille riscontrato alle 6.15 della mattina, l'esperto ha stimato che il peritando doveva aver ingerito circa una ventina di birre, mentre quest'ultimo ha affermato di aver bevuto "sicuramente di più di 10 birre". Il fatto di non saper tenere conto del proprio consumo è stato ritenuto preoccupante dal perito, come pure che il peritando non è apparso assolutamente impressionato delle quantità di alcol che riesce ad assumere e delle revoche fino ad ora scontate. L'insorgente ha poi ammesso che rispetto al passato gli capita meno frequentemente di consumare alcol in modo smodato, in media una volta al mese durante il finesettimana ed in compagnia di amici. A detta del perito ciò evidenzia un problema dipsomanico, ossia la perdita di controllo nel bere in tali circostanze.

A torto il ricorrente ritiene che non sia stato considerato il parere del dr. __________, il quale ha escluso che vi fosse un abuso di bevande alcoliche al momento del suo esame (cfr. parere 20 luglio 2000). Il lic. phil. __________ si è chinato in modo approfondito sulle conclusioni espresse dal medico, chiedendo anche dei complementi di analisi e di dati, richieste che hanno potuto essere soddisfatte solo parzialmente. Per quanto al momento della valutazione del dr. __________ non vi fossero indizi di un problema cronico alcolcorrelato, i dati raccolti dal lic. phil. __________ dal 1997 al maggio 2000 (cfr. perizia pag. 4) evidenziano la presenza di "periodici ma frequenti abusi alcolici importanti con anche (sia intercalati che parallelamente) dei consumi eccessivi abituali." L'analisi effettuata dal lic. phil. __________ non appare in contrasto con quanto espresso dal medico, ritenuto che abbraccia un lasso di tempo maggiore e che si china su aspetti psicologici, non considerati dall'esame internistico al quale si è giustamente - limitato il dr. __________.

All'insorgente è stato poi sottoposto il grafico reattivo di Wartegg ed il test di disegno di Koch. Questi attestano un profilo segnato prevalentemente da limiti nel controllo razionale e volitivo delle energie, ciò che conferma quanto detto innanzi. Per gli aspetti alcolcorrelati gli è pure stato sottoposto il questionario MAST-R e la scala dell'alcolismo di Mc Andrew, che hanno evidenziato la presenza di un alcolismo grave. Nel corso del colloquio è inoltre emerso che l'insorgente tende a banalizzare la problematica del guidare in stato di ebrietà.

Il perito da quindi concluso che "appare principalmente presente un annoso consumo alcoolico smodato occasionale ma anche frequentemente abituale e comunque facile e prevedibile, che in passato (negli anni ottanta in particolare, ma anche recentemente) è sicuramente stato cronicamente acuto, come si evince dai precedenti e dagli esami medici; esso sembra essere principalmente legato alle situazioni di convivialità e in parte probabilmente anche alla gestione degli stati emotivi e/o dell'umore, ma è ormai diventata una caratteristica tipologica del peritando". L'esperto, dopo aver evidenziato che attualmente non sono presenti chiari o sospetti segni fisici e aspetti internistici permanenti associabili clinicamente ad un consumo regolare o abituale di sostanze alcooliche, ha tuttavia evidenziato che per quanto concerne l'atteggiamento del peritando verso la guida sicura "appare presente un resistente e acritico atteggiamento di sottovalutazione della pericolosità degli eccessi alcoolici per la guida, e ciò nonostante le molte misure amministrative subite (complessivamente oltre otto anni di revoca)" (cfr. rapporto peritale pag. 7).

4.2. La perizia del lic. phil. __________ appare fondata ed attendibile ed il suo procedere puntuale e scrupoloso.

Il referto, che verte unicamente sull'idoneità dell'interessato alla guida, risulta essere chiaro ed approfondito. Non si può pertanto rimproverare alle autorità inferiori d'aver aderito a torto alla prognosi negativa formulata dal perito, secondo cui l'interessato non è in grado di guidare senza mettere in pericolo il traffico e la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.

Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono adempiute.

                                   5.   Rimane da esaminare se la misura concernente il periodo di prova della durata di 3 anni e 4 mesi è proporzionata alla fattispecie.

5.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale o per altri motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. R. Schaffhauser, op. cit., n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).

5.2. Come si è visto, il ricorrente è già stato oggetto di svariate misure di revoca della licenza di condurre. Inoltre dall'ultimo provvedimento adottato nei suoi confronti è trascorso un lasso di tempo alquanto breve (tre mesi). Malgrado i lunghi periodi di revoca che ha dovuto scontare, egli non ha tratto alcun insegnamento dalle vicende. In definitiva, le precedenti revoche non hanno raggiunto lo scopo voluto. Questa conclusione è pure confortata dal parere del perito lic. phil. __________.

5.3. In simili circostanze, la durata fissata dal Consiglio di Stato appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Ancorché severa, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla commisurazione della durata della misura adottata.

                                   6.   Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3 lett. e, 17 e 23 cpv. 3 LCStr; 35 cpv. 1 e 3 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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