Incarto n. 52.2000.00293
Lugano 13 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 novembre 2000 di
__________
contro
la risoluzione 25 ottobre 2000 del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 27 gennaio 2000 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
- 5 dicembre 2000 del Consiglio di Stato,
- 15 dicembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il cittadino italiano __________ ha soggiornato diverse volte nel nostro Paese durante la sua infanzia. Nel 1988, egli è rientrato in Svizzera per lavorare in qualità di stagionale. Il __________, il ricorrente si è sposato a __________ con la cittadina elvetica __________. Dalla loro unione sono nati __________ e __________. In seguito al matrimonio, __________ è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale; il 21 gennaio 1996, egli ha ottenuto un permesso di domicilio, con termine di controllo fissato per il 20 gennaio 1999.
b) Con decreto d'accusa 16 novembre 1995 __________, unitamente a sua moglie e ad altre due persone, è stato condannato dal Procuratore pubblico a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per appropriazione semplice e ripetuto furto (denaro) ed è stato inoltre obbligato a versare in solido alla parte civile fr. 2'580.– quale risarcimento danni. All'insorgente è stata pure inflitta una multa di fr. 200.– per aver condotto un veicolo a motore senza la licenza di circolazione. A seguito di tale condanna, il 21 dicembre 1995 __________ è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative.
c) Il 2 giugno 1997, __________ è stato nuovamente condannato dal Procuratore pubblico a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per tentata truffa nei confronti di una compagnia di assicurazioni (simulazione del furto di un autoveicolo a __________ e a __________). Nel contempo, è stato prolungato di un anno il periodo di prova della pena inflittagli con il decreto d'accusa 16 novembre 1995. A seguito di quest'ultima condanna e tenuto pure conto dei suoi precedenti giudiziari, il 21 luglio 1997 il ricorrente è stato nuovamente ammonito con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di espellerlo o di rimpatriarlo. Nel corso di quell'anno, l'insorgente ha divorziato dalla moglie, senza tuttavia notificare la modifica dello stato civile alla Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione).
d) Il 27 luglio 1998 __________ è stato arrestato in Italia, in quanto era in possesso di 100 grammi di cocaina. Il 1° dicembre 1998 il GUP di __________ (prov. di Napoli) l'ha condannato a 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e al pagamento di una multa di 30 milioni di lire. Contro tale provvedimento l'interessato, scarcerato il giorno stesso dell'emanazione della condanna, ha interposto ricorso per cassazione. In seguito, il ricorrente ha continuato a soggiornare all'estero (Italia/Spagna). Il 13 maggio 1999, egli è stato arrestato dalla Polizia cantonale mentre era in transito nel nostro Paese.
Con sentenza 6 dicembre 1999, la Corte delle assise criminali ha condannato __________ a 3 anni e 9 mesi di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 10 anni, per infrazione aggravata alla LFStup (partecipazione a diversi traffici di cocaina tra il maggio e il luglio 1998). Ha inoltre revocato la sospensione condizionale delle due pene di 15 giorni di detenzione decretate in precedenza e ne ha ordinato l'esecuzione. La pena accessoria dell'espulsione è stata invece sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. La decisione è stata confermata il 4 luglio 2000 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale di appello.
B. Con decisione 27 gennaio 2000, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________ per aver soggiornato all'estero dal luglio 1998 al maggio 1999. L'autorità ha inoltre rilevato che l'interessato poteva mantenere i contatti con i figli residenti nel nostro Paese tramite la normativa che regola la presenza dei turisti in Svizzera. La risoluzione è stata resa in applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
C. Con giudizio 25 ottobre 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha posto in evidenza che il ricorrente aveva soggiornato all'estero durante dieci mesi senza notificare la sua assenza dalla Svizzera. Ha quindi ritenuto che il permesso di domicilio dell'interessato avesse perso validità e che il motivo per cui egli non aveva soggiornato nel nostro Paese durante quel periodo (carcere) fosse ininfluente ai fini del giudizio. Secondo l'Esecutivo cantonale, __________ non poteva pretendere nemmeno il rilascio di un permesso di dimora annuale giusta l'art. 8 CEDU invocando il legame famigliare con i suoi due figli minorenni: da una parte, poiché egli aveva interessato le autorità giudiziarie e la polizia degli stranieri; dall'altra, poiché egli poteva rendere loro visita nell'ambito della normativa per i turisti, dal momento che la pena accessoria dell'espulsione era stata sospesa condizionalmente.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando in via principale che sia confermata la validità del suo permesso di domicilio, in via subordinata che sia posto al beneficio di un permesso di dimora. Contesta in sostanza che sussistano i presupposti legali per ritenere decaduto il suo permesso, in quanto egli ha soggiornato all'estero indipendentemente dalla sua volontà e non aveva notificato la sua partenza dalla Svizzera. Chiede di tenere conto delle sue strette relazioni con il nostro Paese e del legame intenso e vivo con i suoi figli residenti in Ticino.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine, ma solo nella misura in cui verte contro la decisione sulla constatazione della decadenza del suo permesso di domicilio. La richiesta dell'insorgente volta al rilascio di un permesso di dimora è irricevibile in questa sede. Con il ricorso non sono infatti ammesse nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAmm). Che il Consiglio di Stato si sia chinato, d'ufficio, sull'esame della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno in favore dell'interessato, negandola, non porta a diversa conclusione.
1.4. La presente decisione può infine essere resa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Questo termine può essere prolungato fino a due anni se la domanda è presentata prima della scadenza dei sei mesi. La residenza effettiva è stabilita mediante criteri oggettivi e non secondo il volere soggettivo dell'interessato (DTF 120 Ib 369 consid. 2c). Affinché il permesso di domicilio decada ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, è sufficiente che lo straniero risieda effettivamente all'estero per oltre sei mesi. Non sono quindi di rilievo considerazioni che attengono al trasferimento del domicilio, rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri interessi: il legislatore ha in effetti voluto evitare di considerare la nozione di domicilio, la cui interpretazione risulterebbe difficile, e per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; 112 Ib 1 consid. 2a; Wurzburger, op. cit., pag. 325 segg.).
3. Nell'evenienza concreta, il ricorrente riconosce di aver soggiornato all'estero dal 27 luglio 1998 al 13 maggio 1999 (v. ricorso ad a, pag. 1; scritto 12 luglio 2000 di __________). Viste le considerazioni che precedono, il suo permesso di domicilio ha perso inesorabilmente ogni validità. Gli argomenti addotti dall'insorgente non permettono di mutare il presente giudizio. Arrestato in Italia il 27 luglio 1998, __________ è stato scarcerato il 1° dicembre 1998. Che la sua assenza dalla Svizzera fosse dovuta per tale motivo è irrilevante ai fini del presente giudizio (Wurzburger, op. cit., pag. 326 con rif.). Ma vi è di più. Il ricorrente ha continuato a soggiornare fuori dal nostro Paese. Il 1° dicembre 1998, __________ non è infatti rientrato in Svizzera, ma si è trasferito in provincia di Como, dove ha lavorato per un paio di mesi come pizzaiolo. Dopodiché, egli ha soggiornato a Napoli per recarsi in seguito in Spagna e tornare successivamente in Italia fino al 13 maggio 1999 (sentenza 6 dicembre 1999 della Corte delle Assise criminali, consid. 1 pag. 6). L'insorgente non ha nemmeno tempestivamente chiesto la proroga del suo permesso di domicilio, che doveva essere presentata due settimane prima della scadenza del termine di controllo fissato per il 20 gennaio 1999 (art. 11 cpv. 3 ODDS). Come se non bastasse, egli non ha neppure presentato una domanda volta a ottenere il permesso di assenza dal nostro Paese prima della scadenza dei sei mesi durante i quali egli si trovava all'estero. Non porta infine a diversa conclusione il lungo soggiorno in Svizzera dell'insorgente ed i suoi legami con i figli residenti nel nostro Paese (art. 8 CEDU). Nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione di interessi. Determinante ai fini della decadenza della validità del permesso di domicilio è unicamente il fatto che il ricorrente ha risieduto all'estero per oltre sei mesi senza domandare una proroga di tale termine.
4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 2 cpv. 12 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario