Incarto n. 52.2000.00290
Lugano 26 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 novembre 2000 di
__________ __________
contro
la decisione 25 ottobre 2000 del Consiglio di Stato (no. 4684) che respinge in ordine l'impugnativa che gli insorgenti avrebbero presentato avverso la risoluzione 25 luglio 2000 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di intervenire in relazione al pollaio di __________ situato nel nucleo del paese;
viste le risposte:
- 15 novembre 2000 del Dipartimento delle opere sociali, Ufficio sanità;
- 16 novembre 2000 di __________;
- 21 novembre 2000 del municipio di __________;
- 21 novembre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
i ricorrenti sono proprietari di due stabili (part. n. __________ e __________ RF), situati nel nucleo di __________, nelle immediate vicinanze del pollaio del resistente __________ (part. n. __________ RF);
il 2 giugno 2000 i resistenti hanno sollecitato il municipio ad intervenire nei confronti del resistente per porre rimedio alle immissioni moleste (odori, mosche) che proverrebbero dal pollaio;
su incarico del municipio il tecnico comunale ha indetto un sopralluogo, al quale ha convocato soltanto il proprietario del pollaio;
il sopralluogo, preannunciato con un decina di giorni di anticipo, non ha evidenziato particolari inconvenienti;
preso atto delle risultanze del sopralluogo, il 25 luglio 2001 il municipio ha deciso di non adottare alcun provvedimento;
la decisione era priva dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso;
il 14 settembre 2000 i ricorrenti hanno chiesto alla Sezione sanitaria del DOS (SSan) di intervenire e di ordinare adeguati provvedimenti per porre rimedio alla situazione;
la SSan ha trasmesso la richiesta al Servizio dei ricorsi, prospettando l'eventualità che si trattasse di un ricorso interposto contro la decisione del municipio di non intervenire;
con giudizio 25 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso siccome tardivo, in quanto inoltrato dopo oltre un mese e mezzo dalla notifica della decisione del municipio;
contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
sottolineati i disagi arrecati dal pollaio, i ricorrenti sostengono di essersi limitati a chiedere l'intervento della SSan del DOS e di non aver avuto alcuna intenzione di ricorrere contro la decisione del municipio;
il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dal proprietario del pollaio, che ne chiedono il rigetto con argomenti di cui semmai si dirà qui appresso;
considerato, in diritto
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC; certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti; l'impugnativa è quindi ricevibile in ordine;
il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve fra l'altro anche contenere "le conclusioni del ricorrente", ossia le domande di giudizio poste dall'insorgente;
anche se la giurisprudenza non pone eccessive esigenze formali a questo requisito (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm, n. 3a), occorre nondimeno che dall'atto traspaia l'intenzione dell'insorgente di ottenere l'annullamento o comunque una modifica dell'atto impugnato;
nell'evenienza concreta i ricorrenti, insoddisfatti della decisione del municipio, si sono semplicemente rivolti alla SSan del DOS, per sollecitarne l'intervento;
pur contestando le risultanze degli accertamenti esperiti dal tecnico comunale in loro assenza, i ricorrenti non hanno minimamente manifestato l'intenzione di conseguire l'annullamento della decisione con cui il municipio si era rifiutato di adottare provvedimenti nei confronti del pollaio;
stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti alla SSan del DOS affinché prenda posizione sull'istanza inoltratale e la trasmetta eventualmente alla SEPA, competente in materia di inquinamento atmosferico;
dato l'esito, non si prelevano né tasse, né spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 22, 78 RISA; 3 DLALPAmb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 ottobre 2000 del Consiglio di Stato (n. 4684) è annullata;
1.2. gli atti sono trasmessi al DOS (Sezione sanitaria) affinché proceda nei suoi incombenti.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario