Incarto n. 52.2000.00288
Lugano 5 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 novembre 2000 di
__________
contro
la decisione 25 ottobre 2000, n. 4689, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile siccome tardiva l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 agosto 2000 con cui l'Ente turistico di __________ e dintorni ha posto a suo carico la tassa di soggiorno per l'anno 2000 concernente la casa di vacanza di cui al mappale n. __________ di __________;
viste le risposte:
- 20 novembre 2000 dell'Ente turistico di __________ e dintorni;
- 21 novembre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 17 agosto 2000 l'Ente turistico di __________ e dintorni (in seguito __________), dopo aver accertato con la collaborazione della proprietaria, __________, domiciliata a __________, che il rustico sito al mappale n. __________ di __________ e adibito a casa di vacanza, disponeva di quattro posti letto, ha emesso una tassa di soggiorno per l'anno 2000 pari a fr. 240.-- (fr. 60.-- per ogni letto).
B. Con giudizio 25 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata da __________ avverso la predetta decisione, siccome tardiva.
C. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. La ricorrente sostiene che la tardività del ricorso non può esserle addebitata, avendo essa inoltrato il proprio gravame, in lingua tedesca, il 21 agosto 2000, quindi tempestivamente, all'__________, il quale lo ha trasmesso per competenza al Consiglio di Stato soltanto il 20 settembre 2000. Nel merito postula una riduzione della tassa di soggiorno emessa a suo carico.
D. Il Consiglio di Stato e l'__________ sollecitano, per contro, la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 2 della legge cantonale sul turismo (LTur; RL 7.5.1.1). La legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, non spettando a questo Tribunale sopperire alle lacune istruttorie dell'autorità inferiore (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Giusta l'art. 46 PAmm, il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata.
Ai sensi dell'art. 4 PAmm l'autorità incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione all'interessato (cpv. 1); i termini si reputano rispettati se lo furono con l'insinuazione all'autorità incompetente (cpv. 2).
3. Nell'evenienza concreta, __________ rimprovera all'__________, di aver trasmesso al Consiglio di Stato il gravame da lei presentato il 21 agosto 2000, quindi tempestivamente, soltanto il 20 settembre 2000.
La documentazione agli atti sembra rendere verosimile la versione dei fatti addotta dall'insorgente.
L'atto ricorsuale, redatto in lingua tedesca, è datato 21 agosto 2000 ed è indirizzato all'__________, all'attenzione di __________, con la seguente precisazione "zur Weiterleitung an den Regierungsrat des Kantons Tessin".
Dalla busta d'invio pervenuta al Consiglio di Stato risulta che lo stesso è stato spedito da __________ e non da __________, luogo di domicilio della ricorrente. Ciò che, unitamente al fatto che l'etichetta della busta è stata fatta con il computer ed è redatta con il medesimo carattere degli scritti dell'__________, sembra avvalorare quanto asserito da __________, cioè che è stato l'__________ a trasmettere il gravame all'Esecutivo cantonale.
In concreto, il Consiglio di Stato non ha tenuto conto di tali circostanze. In particolare, dopo aver richiesto la traduzione del gravame in lingua italiana ai sensi dell'art. 9 PAmm, lo ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, senza esperire in proposito le verifiche che le particolari circostanze del caso rendevano necessarie.
Gli atti devono quindi essere rinviati all'Esecutivo cantonale, affinché proceda agli accertamenti istruttori volti a stabilire la tempestività del gravame, acquisendo la necessaria documentazione (ricevuta postale, incarto dell'__________ ecc.). In particolare, dovranno essere accertate la data di spedizione del ricorso 21 agosto 2000, rispettivamente quella in cui lo stesso è pervenuto all'__________.
4. Stante quanto precede, ben si giustifica annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato sopra.
Visto l'esito, non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ss LTur; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 ottobre 2000, n. 4689, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale affinché
proceda ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria