Incarto n. 52.2000.00283
Lugano 4 dicembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 novembre 2000 di
__________
contro
la decisione 17 ottobre 2000 del Consiglio di Stato (no. 4506) che annulla la decisione 14 giugno 2000 con cui il municipio di __________ gli ha negato il permesso di vendere come residenza secondaria un rustico situato nella zona del nucleo (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
- 8 novembre 2000 del comune di __________;
- 14 novembre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 18 aprile 2000 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di vendere come residenza secondaria un rustico situato nella zona del nucleo (part. n. __________ RF), che da oltre dieci anni è utilizzato come residenza primaria;
che con decisione 14 giugno 2000 l'autorità comunale ha respinto la domanda, ritenendola in contrasto con le norme di PR che limitano l'insediamento di residenze secondarie;
che con giudizio 17 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato da __________;
che nei considerandi del giudizio, il Governo ha rilevato che il rustico poteva essere venduto a chiunque; determinante sarebbe stato esclusivamente l'uso che ne sarebbe stato fatto; uso, che avrebbe comunque dovuto rimanere di natura residenziale primaria;
che __________ impugna il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga autorizzato l'uso residenziale secondario;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, mentre il municipio di __________ rinuncia a presentare osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che all'insorgente va negata la legittimazione attiva; egli ha infatti chiesto ed ottenuto l'annullamento della decisione municipale impugnata; considerato che i motivi della decisione non crescono in giudicato formale, non è quindi gravato dalla risoluzione governativa in esame;
che già per questo motivo, il ricorso, di per sé tempestivo, va respinto siccome irricevibile;
che ad ogni buon conto va rilevato che richieste come quella inoltrata dal ricorrente al municipio di __________ configurano domande di costruzione per cambiamento di destinazione: esse vanno quindi proposte, esaminate e decise secondo la procedura di rilascio del permesso di costruzione; procedura che in concreto è stata completamente ignorata e che dovrà essere promossa dal ricorrente, qualora intenda conseguire l'autorizzazione in questione;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario