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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.12.2000 52.2000.282

December 13, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,043 words·~5 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2000.00282  

Lugano 13 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  31 ottobre 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 10 ottobre 2000 del Consiglio di Stato (no. 4381) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 8 settembre 2000 con cui il municipio di __________ ha respinto la richiesta di riesaminare le decisioni che ordinano la demolizione di opere abusive realizzate sulla part. no. __________ RF;

viste le risposte:

-    14 novembre 2000 del Consiglio di Stato;

-    21 novembre 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                     -   che con decisione 28 agosto 1995 il municipio di __________ ha ordinato a __________ di demolire/rettificare alcune opere edilizie realizzate in contrasto con il permesso ricevuto ed in violazione delle norme sulle distanze, nell'ambito della ristrutturazione della sua casa d'abitazione (part. no. __________ RF);

                                     -   che il Consiglio di Stato ha parzialmente confermato il provvedimento con giudizio 13 marzo 1996;

                                     -   che il 12 dicembre 1997 il municipio di __________ ha notificato al ricorrente l'intenzione di procedere all'esecuzione d'ufficio dell'ordine nei limiti in cui era stato confermato dal Consiglio di Stato;

                                         che il ricorso inoltrato da __________ contro quest'atto è stato respinto dapprima dal Consiglio di Stato con risoluzione 5 agosto 1998 ed in seguito dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 7 dicembre 1998;

                                     -   che il 30 settembre 1999 __________ ha chiesto al municipio di riesaminare l'ordine di ripristino 28 agosto 1995 alla luce della revisione del PR in atto, che a suo avviso avrebbe permesso di sanare la violazione materiale da cui traeva titolo;

                                     -   che il 20 ottobre 1999 il municipio ha respinto l'istanza di riesame, ritenendo che la situazione pianificatoria non si fosse modificata in modo tale da giustificare una riconsiderazione dell'ordine in questione;

                                     -   che la decisione di rigetto dell'istanza di riesame è stato confermata dal Consiglio di Stato con giudizio 17 novembre 1999;

                                     -   che il 7 giugno 2000 il municipio ha comunicato al ricorrente che avrebbe avviato i lavori di ripristino lunedì 11 settembre seguente;

                                     -   che il 1. settembre 2000 la Sezione Pianificazione Urbanistica del Dipartimento del territorio (SPU) ha preavvisato il nuovo PR, rinviando gli atti al municipio affinché procedesse ad alcuni emendamenti;

                                     -   che, prendendo lo spunto da questa circostanza, il 7 settembre 2000 __________ ha nuovamente chiesto al municipio di riesaminare l'ordine di ripristino alla luce del PR allo studio;

                                     -   che l'8 settembre 2000 il patrocinatore del comune in questa vertenza ha comunicato al ricorrente che il municipio, i cui membri si erano consultati per telefono, non intendeva dar seguito alla domanda di riesame;

                                     -   che contro questa determinazione, ratificata dal municipio l'11 di quello stesso mese, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

                                     -   che con giudizio 10 ottobre 2000 il Governo ha confermato il rigetto dell'istanza di riesame, ritenendo in sostanza che l'assetto pianificatorio in via di revisione non giustificasse una riconsiderazione dell'ordine di ripristino;

                                     -   che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'ordine di demolizione sia trasformato in sanzione pecuniaria o, in subordine, che venga tenuto in sospeso fino all'approvazione del nuovo PR;

                                     -   che l'insorgente rileva anzitutto che il nuovo PR riduce da 5a3m la distanza da confine: circostanza, questa, che sanerebbe la violazione su cui si fonda l'ordine di ripristino; ferma questa premessa, ritiene che il preavviso favorevole espresso dalla SPU al nuovo PR costituisca una circostanza atta a giustificare un riesame dell'ordine di ripristino;

                                     -   che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;

                                     -   che il municipio contesta a sua volta le tesi dell'insorgente, postulando la conferma del giudizio impugnato con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato,                   in diritto

                                     -   che la competenza del Tribunale cantonale amministrativa è data dagli art. 45 e 21 LE;

                                     -   che la legittimazione attiva del ricorrente è certa;

                                     -   che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), senza procedere ad alcun tentativo di conciliazione;

                                     -   che come giustamente ricorda il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, la domanda di riesame (riconsiderazione) è un rimedio volto a conseguire una nuova decisione, sostitutiva di quella riesaminata, nei casi in cui il richiedente non può ottenerne una modifica in suo favore avvalendosi di mezzi d'impugnazione ordinari (ricorso) o straordinari (revisione);

                                     -   che l'autorità non è di principio tenuta ad entrare nel merito della domanda di riesame, non potendosi - per motivi di sicurezza giuridica - continuamente rimettere in discussione decisioni cresciute in giudicato formale;

                                     -   che un diritto al riesame è dato soltanto in casi eccezionali, quando il richiedente dimostra che dopo l'emanazione della decisione da rivedere è subentrato un cambiamento significativo delle circostanze di fatto su cui si fonda (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung V ed., N. 43 B III; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, n. 320);

                                     -   che nell'evenienza concreta, nel preavviso espresso dalla SPU al progetto di revisione del PR non è ravvisabile un cambiamento delle circostanze di fatto suscettibile, per la sua rilevanza, di fondare il diritto del ricorrente ad ottenere il riesame dell'ordine di ripristino impartito anni orsono; provvedimento, che il ricorrente ha ripetutamente rimesso in discussione facendo capo ad ogni genere di espediente;

                                     -   che, a prescindere dal fatto che l'autorità amministrativa non può rimettere in discussione decisioni confermate dalle autorità di ricorso, la situazione di fatto e di diritto su cui si fonda l'ordine in questione è rimasta sostanzialmente immutata; una sua modifica a favore del ricorrente non è per nulla imminente;

                                     -   che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto;

                                     -   che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico del ricorrente secondo soccombenza;

per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente che rifonderà al comune resistente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.282 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.12.2000 52.2000.282 — Swissrulings